FUNGHI
LE AUTORIZZAZIONI E I PERMESSI
Obbligo
del tesserino di autorizzazione e del permesso
Con
le norme introdotte dalla Regione Veneto nel 1994,
la raccolta dei funghi può essere esercitata
solo da coloro che sono in possesso del prescritto
tesserino di autorizzazione e del permesso di raccolta.
Tesserino
di autorizzazione
Rappresenta
una sorta di abilitazione alla raccolta dei funghi,
avente validità su tutto il territorio regionale.
La durata è prevista in cinque anni eventualmente
rinnovabili, e viene rilasciato dalla Comunità
Montana previa apposizione di una marca da bollo da
Euro 11,00, di una fotografia formato tessere e versamento
di Euro 3,00 quale contributo a titolo di parziale
rimborso spese sostenute dall'ente.
La Comunità Montana è delegata al rilascio
dei tesserini solamente ai cittadini residenti in
uno dei comuni dell'Altopiano e per quelli residenti
fuori Regione.
Per
tutti gli altri è la Provincia l'ente competente
al rilascio dei medesimi.
Permesso
di raccolta
Coloro
che intendono esercitare la raccolta dei funghi in
un determinato territorio, oltre al possesso del tesserino
di autorizzazione devono munirsi del permesso di raccolta
valido per quel territorio.

Giornate in cui e' consentita la raccolta
La
raccolta può avvenire esclusivamente nelle
seguenti giornate:
|
residenti
in Altopiano:
lunedì - martedì - venerdì
- sabato - domenica
non
residenti:
martedì - venerdì - domenica
per
tutti è inoltre consentito raccogliere
nelle festività infrasettimanali.
|
Orario consentito
Per tutti: da un'ora prima della levata del sole
fino ad un'ora dopo il tramonto.

Permessi di raccolta
I permessi di raccolta dei funghi possono essere
di 3 tipi:
-
giornaliero: con validità per la giornata
richiesta, purché ricompresa fra quelle
consentite;
- mensile: con validità nei giorni consentiti
e compresi in un periodo continuativo di 30
giorni a far data dal giorno del rilascio;
- annuale: con validità nei giorni consentiti
fino al 31 diceembre. |
Il costo dei permessi
I
permessi vengono rilasciati previo versamento di un
rimborso spese pari a:
|
-
giornaliero: Euro 6,50
- mensile: Euro 41,50
- annuale: Euro 77,50
I
residenti sono esonerati dal pagamento degli
importi così come sopra definiti.
|
Come
si ottengono i permessi
Possono
essere rilasciati solamente a chi è già
munito del tesserino di autorizzazione. dovranno essere
richiesti presso la Comunità Montana, i soggetti
pubblici (Comuni - Ufficio Informazioni Turistiche
ex A.P.T. - Consorzi) e privati (pro loco - pubblici
esercizi) di cui si avvale la Comunità Montana
per la loro distribuzione, previo versamento del rimborso
spese dovuto.

Norma
valida per i cittadini aventi diritto uso civico
I
cittadini residenti utenti di uso civico, possono
esercitare la raccolta nel territorio sul quale esercitano
tale diritto senza l'obbligo di munirsi del tesserino
di autorizzazione e del permesso di raccolta. Rimane
comunque l'obbligo di dimostrare tramite atto di pubblica
notorietà e/o autocertificazione, il titolo
che dà diritto all'esenzione.
Per poter esercitare la raccolta oltre a tale ambito,
è fatto obbligo di munirsi di tesserino di
autorizzazione rilasciabile dalla Comunità
Montana previa apposizione di: marca da bollo da Euro
11,00, n. 1 fotografia formato tessera e versamento
di Euro 3,00 a titolo di parziale rimborso spese.
E' necessaria l'esibizione di un documento di identità
valido.
Norma
valida per i residenti
Per il corrente anno l'amministrazione della Comunità
Montana ha deliberato l'esonero dal pagamento del
permesso di raccolta; inoltre, il possesso del tesserino
di autorizzazione equivale anche a permesso di raccolta.
Ciò significa che non è necessario recarsi
presso gli uffici della Comunità Montana per
la vidimazione annuale.
Per informazioni: tel. 0424 63700 Comunita' Montana
Spettabile Reggenza dei Sette Comuni.

Le
nuove disposizioni della regione per la raccolta dei
funghi
Estratto dalla legge regionale n. 23/96 modificata
con l.r. 6/97 e l.r. 37/97
art.
1
Finalità
La
presente legge disciplina su tutto il territorio della
regione, la raccolta e la commercializzazione dei
funghi epigei, freschi e conservati, nel rispetto
dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23
agosto 1993, n. 352, al fine di tutelare la conservazione
e l'incremento del patrimonio naturale esistente nell'ambito
del territorio regionale anche in conformità,
per le zone montane, a quanto previsto dalla legge
31 gennaio 1994, n. 97.
art.
3
Limiti di raccolta
1.
la raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei
commestibili è limitata complessivamente a
kg. 2, di cui non più di kg. 1 delle seguenti
specie:
a) agrocybe aegerita (pioppini);
b) amanita ceasarea (ovuli);
c) boletus gruppo edulis (porcini);
d) calocybe gambosa (trichloma georgii) (fungo di
s. giorgio, prugnolo);
e) cantharellus cibarius (finferlo, gallinaccio);
f) cantharellus lutescens (finferlo);
g) clitopilus prunulus (prugnolo);
h) clitocybe geotropa;
i) craterellus cornucopioides (trombetta da morto);
j) macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo);
k) morchella tutte le specie compresi i generi mitrophora
e verpa (spugnola);
l) polyporus poescaprae;
m) tricholoma gruppo terreum (morette);
n) russola virescens (verdone);
2. i limiti di cui al comma 1 possono essere superati
se il raccolto è costituito da un unico esemplare
o da un solo cespo di funghi concresciuti.
3. la raccolta di funghi non commestibili è
consentita solo per scopi didattici e scientifici
nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.
4. per tutti i funghi è consentita la raccolta,
solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche
morfologiche idonee a permettere la determinazione
della specie di appartenenza.
5. e' vietata la raccolta dell'amanita caesarea allo
stato di ovulo chiuso.
nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario,
al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell'ambito
del fondo in proprietà od in possesso.
art.
4
Modalità di raccolta
1.
La ricerca dei funghi è vietata durante le
ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora
prima della levata del sole.
2. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato
l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono
danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio
fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il
carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche
morfologiche atte a consentire la sicura determinazione
della specie.
3. E' vietata la distruzione volontaria dei carpofori
fungini di qualsiasi specie.
4. E' fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente
i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli
in contenitori rigidi ed areati atti a consentire
la dispersione delle spore nel rispetto di quanto
stabilito dall'articolo 5, comma 4, della legge 23
agosto 1993 n. 352.
E' altresì vietata la raccolta e l'asportazione,
anche ai fini di commercio, della cotica superficiale
del terreno, salvo che per opere di regolamentazione
delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria
della viabilità e per le pratiche colturali,
fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino
dello stato dei luoghi.
art.
5
Divieti di raccolta
1.
La raccolta di funghi epigei è vietata, salvo
disposizioni dei competenti organismi di gestione
a) nelle riserve naturali integrali;
b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve
naturali ed in parchi regionali, individuate dai relativi
organismi di gestione;
c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta
regionale sulla base di criteri predeterminati dalla
giunta medesima per motivi selviculturali;
d) in altre aree di particolare valore naturalistico
e scientifico, individuate dalla Giunta regionale
su proposta degli enti locali interessati.
2. La raccolta è altresì vietata nei
giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione
e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili
ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo
che ai proprietari stessi.
E' vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree
urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 mt.
dal margine delle strade di viabilità pubblica,
nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone
industriali.
art.
7
Corsi didattici
1.Ai
sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1993
n. 352, le Province, i Comuni, le Comunità
Montane, anche attraverso le associazioni micologiche
e naturalistiche di rilevanza nazionale e regionale,
possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento
di corsi didattici, convegni di studio e iniziative
culturali e scientifiche riguardanti gli aspetti della
conservazione e della tutela ambiantale collegati
alla raccolta dei funghi epigei, nonchè la
tutela della flore fungina.
art.
12
Vigilanza
1.
La vigilanza sulla applicazione della presente legge
è demandata al personale del Corpo Forestale
dello Stato, ai nuclei antisofosticazione dell'Arma
dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali,
agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori
professionali di vigilanza e ispezione delle Unità
sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario
o equivalente, alle guardie giurate campestri, agli
agenti delle aziende speciali e il personale indicato
dell'articolo 16 della legge regionale novembre 1974,
n. 53 e dall'articolo 4 della legge regionale 6 agosto
1987 n. 42.
Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza
viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.
art.
16
Introiti
1.
I raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento
a favore degli enti preposti al rilascio del permesso,
di contributo variabile da Euro 3,00 a Euro 77,50.
2. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative
pecuniarie e dal rilascio dei permessi devono essere
utilizzati per una quota non inferiore al 70% a favore
di interventi di tutela e valorizzazione dei territori
oggetto di raccolta di funghi e per le iniziative
di cui all'articolo 7 e per la restante parte a coprire
i costi sostenuti dagli enti per l'esercizio delle
funzioni amministrative di cui alla presente legge.
Le Comunità Montane e le Province possono determinare
l'esenzione, per i residenti, del pagamento del contributo
di cui al comma 1.
Cartina
delle zone in cui è vietata la raccolta
|
|