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DISCIPLINARE TECNICO ECONOMICO PER L'UTILIZZO DEI
PASCOLI MONTANI
TITOLO
I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - OGGETTO
Il presente regolamento fa parte integrante della
concessione-contratto delle malghe di proprietà
dei Comuni ed altri Enti ai sensi dell'art. 25 L.R.
13/9/1978, n. 52.
L'oggetto della concessione-contratto, contro il versamento
di un canone annuo, consiste nell'utilizzazione delle
malghe considerate nel loro complesso di pascolo,
prato-pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso
normale e nel rispetto delle relative destinazioni
e delle consuetudini locali.
ART. 2 - CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE
Il canone annuo minimo è stabilito dall'Ente
proprietario tenuto conto delle caratteristiche del
pascolo, del periodo di monticazione, dello stato
dei fabbricati, della presenza di servizi, della comodità
di accesso alla malga stessa e, più in generale,
del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può
comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.
L'Ente proprietario può stabilire un canone
aggiuntivo se il concessionario svolge attività
agrituristica.
Nel caso di utilizzo diverso (residenziale, turistico,
ricreativo, ecc.) di fabbricati all'interno del complesso
malghivo l'Ente proprietario effettua un'aggiudicazione
differenziata.
Il canone di concessione viene computato in base al
carico stabilito, espresso in U.B.A. (Unità
Bovino Adulto) per i litri di latte offerti dal concessionario.
Il valore del latte è dato dalla media aritmetica
dei dividendi dei caseifici cooperativi dell'Altopiano
relativi alla stagione monticatoria dell'anno precedente.
Il valore sarà comunicato ai Comuni dalla Comunità
Montana.
ART. 3 - DETERMINAZIONE DEL CARICO
Il carico viene stabilito per ogni singola malga dal
Servizio Forestale competente per territorio, sulla
base delle indicazioni fornite dal Piano di Riassetto
Forestale vigente e in considerazione delle effettive
superfici pascolive, della durata della stagione monticatoria
e dello stato del cotico.
Su detto carico è ammessa una tolleranza massima
in più o in meno del 5% (cinquepercento), relativa
ad ogni singola malga. Tale tolleranza deve essere
evidenziata nel verbale di consegna.
Il carico viene determinato in U.B.A. (Unità
Bovino Adulto) e riferito alle diverse specie animali
di possibile utilizzo nell'attività pascoliva
come dalla seguente tabella di ragguaglio:
-1 (una) vacca da latte -->1,00 (uno) U.B.A.
-1 (uno) bovino sopra i 2 (due) anni --> 1,00 (uno)
U.B.A.
-1 (uno) bovino da 6 (sei) mesi a 2 (due) anni -->0,60
(zerovirgolasessanta) U.B.A.
-1 (una) capra -->0,15 (zerovirgolaquindici) U.B.A.
-1 (uno) equino sopra 1 (uno) anno --> 1,00 (uno)
U.B.A.
-1 (uno) equino fino a 1 (uno) anno --> 0,60 (zerovirgolasessanta)
U.B.A.
-1 (una) pecora --> 0,15 (zerovirgolaquindici)
U.B.A.
ART. 4 - LIMITAZIONE ALLE CATEGORIE DI ANIMALI
MONTICATI
La presenza di capi bovini maschi è ammessa
nella percentuale massima del 5% (cinquepercento)
con riferimento al carico nominale della malga.
La presenza di equini è ammessa in percentuale
non superiore al 10% (diecipercento) con riferimento
al parametro di cui sopra.
ART. 5 - CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEI PASCOLI
Il Concessionario della malga è tenuto a gestire
correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici
finalizzati alla conservazione ottimale e valorizzazione
del patrimonio pascolivo.
Il concessionario è tenuto al rispetto delle
seguenti prescrizioni:
1) è vietato l'uso del carro miscelatore o
di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari
preconfezionate agli animali;
2) è autorizzato fornire solo agli animali
in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max
del 20% (ventipercento) del fabbisogno energetico
giornaliero. I quantitativi saranno indicati e fissati
nel verbale di consegna della malga;
3) tutta la superficie del pascolo della malga deve
essere integralmente utilizzata indirizzando gli animali
al pascolo in funzione della maturazione dell'erba.
Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla
utilizzate dagli animali è fatto obbligo al
malghese praticare lo sfalcio e l'eventuale raccolta
dei residui;
4) per contenere il diffondersi della flora infestante
è fatto obbligo il taglio della pianta prima
della fioritura e ciò per tutta la durata dell'alpeggio;
5) è vietato il concentramento e lo stazionamento
degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti
al cotico a causa del calpestio;
6) la prevalenza in malga di bestiame asciutto comporta
l'obbligo del pascolo turnato al fine di una migliore
utilizzazione dell'erba ed una riduzione dei danni
da calpestio.
ART. 6 - INTERVENTI DI CONSERVAZIONE
Sono a carico del Concessionario tutti gli interventi
manutentori per la conservazione dei beni della malga
nello stato in cui sono consegnati e secondo la rispettiva
destinazione d'uso.
Eventuali spese di costruzione e ricostruzione dei
fabbricati sono a carico dell'Ente concedente salvo
quanto previsto da specifiche clausole contrattuali.
Le ordinarie manutenzioni dei fabbricati e delle infrastrutture
ivi comprese chiudende, pozze e vasche di abbeveraggio,
devono essere eseguite ogni anno, entro il termine
massimo coincidente con la data d'inizio monticazione.
Qualora non vi provveda il concessionario, l'Ente
proprietario potrà far eseguire i lavori necessari
utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale
previsto dal contratto.
ART. 7 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO
Il Concessionario è tenuto a compiere tutti
gli interventi di miglioramento fondiario, sul prato-pascolo,
pascolo e sulla viabilità, che siano indicati
espressamente per qualità ed entità
nel contratto e nel verbale di consegna.
ART. 8 - CONCIMAIE
Le concimaie devono essere tenute in perfetta efficienza
e lo stallatico deve essere asportato e disperso nel
pascolo, di norma, alla fine del periodo di monticazione
con le modalità stabilite nel verbale di consegna.
Alla fine della stagione monticatoria sia le stalle
sia le concimaie devono risultare ripulite e vuotate
salvo il caso di spargimento primaverile.
E' vietata l'asportazione del letame dalla malga.
ART. 9 - LEGNATICO
Il Concedente stabilisce annualmente la quantità
di legna da ardere strettamente necessaria per la
gestione di ciascuna malga. E' vietato fare commercio
o asportare la legna da ardere che al momento della
demonticazione risultasse eccedente. Essa deve essere
conservata per i bisogni della stagione monticatoria
successiva.
ART. 10 - ANIMALI DOMESTICI
Il Concessionario può condurre in malga animali
da cortile in numero sufficiente per le esigenze dell'attività
svolta. I suini, nel numero strettamente necessario
al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del
latte, devono essere ricoverati a parte e sempre isolati
dal bestiame bovino. E' autorizzato altresì
l'allevamento di numero due suini ad uso famigliare
anche in mancanza della trasformazione in loco del
latte. I cani, in numero strettamente necessario per
la conduzione della mandria, possono essere condotti
in malga solo se in regola con le norme sanitarie.
L'utilizzo degli stessi deve essere limitato al raduno
del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma
venatoria. Essi devono essere sempre custoditi.
ART. 11 - CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE
E' fatto obbligo al Concessionario di non accettare
in malga animali sprovvisti dei richiesti certificati
di sanità e vaccinazione ed attenersi ad ogni
altra norma o prescrizione dell'autorità veterinaria.
ART. 12 - OCCUPAZIONE SUOLO DI MALGA
Per l'occupazione stabile del terreno pascolivo e
quando l'occupazione stessa non si estenda a più
di 1 (uno) ettaro, il concessionario della malga non
avrà diritto ad alcuna diminuzione del canone
di concessione; qualora invece l'occupazione dovesse
estendersi a più di 1 (uno) ettaro di terreno,
e sempre all'inizio dell'annata monticatoria, al concessionario
verrà corrisposto un indennizzo per una volta
tanto, di un importo corrispondente al canone di una
U.B.A. per ogni ettaro occupato oltre 1 (uno) ettaro.
Per qualunque taglio di piante che venisse eseguito
direttamente o indirettamente dal Comune durante la
validità della concessione, nell'ambito della
malga, non si farà luogo a compenso alcuno
in favore del concessionario della malga e ciò
sia per l'eventuale occupazione del pascolo con le
piante abbattute e con le ramaglie, sia per l'eventuale
divieto del pascolo conseguente al taglio, sia per
le altre operazioni forestali.
L'aumento della superficie pascoliva, a seguito del
taglio dei boschi, comporta l'aumento del carico di
bestiame in ragione dei capi unitari assegnati ad
ogni singola malga.
ART.13 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione non può essere
di norma inferiore a 6 (sei) anni salvo disdetta del
Concessionario da presentarsi entro il 31 (trentuno)
ottobre di ogni anno. Particolari condizioni potranno
comportare durata superiore ai 6 (sei) anni (ad es.
attività agrituristica).
ART. 14 - RESPONSABILITÀ CIVILI
Durante il periodo di monticazione il Concessionario
è civilmente responsabile, indipendentemente
da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni
che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione
con l'esercizio dell'attività.
TITOLO II
LE PROCEDURE
ART. 15 - CONSEGNA DELLA MALGA
All'inizio di ogni stagione monticatoria, la Comunità
Montana procede alla consegna della malga che viene
eseguita alla presenza del Concessionario e del rappresentante
dell'Ente concedente.
Al fine di attuare i lavori preparatori inerenti i
fabbricati e/o strutture comprese chiudende, pozze
e vasche di abbeveraggio della malga, il Concessionario
può accedere nei termini contrattuali prima
della data di inizio della stagione monticatoria,
dandone preavviso al Concedente nonché alla
Comunità Montana.
La malga deve essere consegnata nello stesso stato
di uso di cui alla precedente riconsegna autunnale.
Il rappresentante dell'Ente concedente provvede:
- alla consegna dei fabbricati, della mobilia e del
materiale in dotazione agli stessi;
- ad indicare i confini del comprensorio locato;
- ad indicare il luogo di deposito degli oggetti mobili
dopo la monticazione;
- alla verifica della percentuale di tolleranza del
carico.
La Comunità Montana redige l'apposito verbale
di consegna che, firmato da tutti gli intervenuti,
fa parte integrante del contratto.
Nel verbale vengono precisati e quantificati i lavori
ordinari da eseguirsi a carico del Concessionario
quali:
- lavori di miglioramento dei pascoli;
- lavori di recinzione;
- lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati;
- lavori di miglioramento idrico;
- lavori di migliorie alla viabilità;
- lavori vari utili alla corretta monticazione della
malga.
All'atto della consegna stagionale, il Concedente
garantisce la regolare funzionalità dei fabbricati
e le relative infrastrutture e gli impianti per la
provvista d'acqua. Il Concessionario ha l'obbligo
di effettuare gli interventi ordinari che assicurino
la perfetta efficienza dei manufatti e la funzionalità
di cisterne, abbeveratoi, fontane, fosse, ecc., curando
la pulizia e lo spurgo degli stessi. Deve inoltre
garantire la funzionalità di chiudende o recinzioni.
Saranno indicati pure dei lavori di carattere straordinario,
oltre i lavori d'obbligo, a seconda delle esigenze
di una corretta conduzione dell'alpeggio.
Di norma i lavori straordinari assegnati al malghese
non possono superare il valore monetario pari al 30%
(trentapercento) del canone di concessione della malga.
ART. 16 - RICONSEGNA DELLA MALGA
Alla fine di ogni stagione monticatoria la Comunità
Montana effettua, con l'assistenza di un rappresentante
dell'Ente concedente e dandone preavviso al Concessionario,
la riconsegna autunnale della malga, redigendo l'apposito
verbale. Nello stesso, sulla base delle prescrizioni
impartite nel verbale di consegna, sono indicate le
eventuali inadempienze del Concessionario e le spese
da sostenere, con rivalsa sul deposito cauzionale,
per l'esecuzione dei lavori.
All'atto della riconsegna viene indicato il locale
o i locali a disposizione del Concessionario, per
il deposito, a proprio rischio, delle attrezzature
di proprietà.
ART. 17 - DURATA DELLA STAGIONE MONTICATORIA
La durata della stagione monticatoria viene stabilita
ogni anno per ogni singola malga dal Servizio Forestale
Regionale d'intesa con la Comunità Montana
competente per territorio, sulla base delle indicazioni
fornite dal Piano di Riassetto Forestale vigente,
in considerazione delle condizioni stazionali, dell'andamento
climatico e dello stato del cotico.
Eventuali proroghe del periodo di monticazione sono
concesse dal Servizio Forestale Regionale in intesa
con la Comunità Montana competente per territorio
su richiesta motivata del concessionario, da proseguire
tramite l'Ente proprietario.
ART. 18 - FONDI MIGLIORIE PASCOLIVE
Le somme introitate dal Concedente, per le penalità
previste nel presente capitolato, devono essere trattenute
sul deposito cauzionale e messe a disposizione, su
apposito capitolo del bilancio, per lavori di miglioria
dei pascoli o dei fabbricati.
L'Amministrazione concedente è tenuta altresì
ad accantonare, sul medesimo capitolo, una somma non
inferiore al 10% (diecipercento) dei proventi lordi
delle utilizzazioni pascolive. Entro il 31 (trentuno)
gennaio di ciascun anno il concedente di pascoli montani
deve presentare, alla Comunità Montana competente
per territorio, gli estratti dei conti relativi al
capitolo delle migliorie pascolive, un prospetto indicante
gli introiti lordi delle malghe, il consuntivo dei
lavori eseguiti nell'anno precedente ed il programma
degli interventi da attuare nell'anno corrente. In
caso di inadempienza gli Enti interessati non possono
usufruire per cinque anni di contributi per il miglioramento
dei pascoli.
TITOLO III
VIGILANZA E SANZIONI
ART. 19 - VIGILANZA
La tutela tecnica ai fini della conservazione e valorizzazione
delle malghe, il controllo del buon andamento del
pascolamento e di quanto disposto dal presente disciplinare
sono affidati al Servizio Forestale Regionale competente,
all'Ente concedente, alla Comunità Montana
e agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
ART. 20 - SANZIONI
Le infrazioni alle norme del presente disciplinare
sono sanzionate ai sensi dell'ultimo comma dell'art.
135 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive
modificazioni ed integrazioni. Per inadempienze sanitarie,
per pascolamento irregolare o abusivo, per danni al
cotico o ai boschi vigono le sanzioni previste dalle
P.M.P.F. nonché dalle vigenti leggi.
Fanno eccezione i casi di inadempienza per lavori
di conservazione e miglioria che:
a) possono essere utilmente eseguiti dopo l'accertamento
dell'infrazione (es. spietramento);
b) non possono più essere utilmente eseguiti
dopo l'accertamento dell'infrazione (es. taglio delle
infestanti prima della fioritura delle stesse).
Per entrambi i casi, nel verbale di riconsegna autunnale,
la Comunità Montana deve calcolare, in giornate
operaio, l'entità dei lavori ordinari e straordinari
non eseguiti e, in base alle tariffe in vigore per
gli operai agricoli forestali, computare, quale penalità,
la somma risultante a carico del Concessionario.
Il Concedente deve inserire nel programma delle migliorie
pascolive dell'anno successivo tali somme che devono
essere impegnate per gli stessi lavori nella fattispecie
di cui al punto a) e per nuovi lavori nella fattispecie
di cui al punto b).
ART. 21 - PENALITÀ CONTRATTUALI
Sono inoltre previste le seguenti penalità
contrattuali:
- art. 3: Euro 10,00 (dieci/00) per ogni U.B.A. alpeggiata
in più o in meno rispetto il limite di tolleranza
fissato per ogni giorno di alpeggio;
- art. 4: Euro 10,00 (dieci/00) per ogni U.B.A. alpeggiata
oltre il limite fissato per ogni giorno di alpeggio
con diffida di allontanamento dalla malga;
- art. 5: 1): Euro 500,00 (cinquecento/00) con diffida
di allontanamento dalla malga entro 5 (cinque) giorni;
2): Euro 300,00 (trecento/00);
3): Euro 500,00 (cinquecento/00);
4): Euro 150,00 (centocinquanta/00);
5): Euro 150,00 (centocinquanta/00);
6): Euro 300,00 (trecento/00);
- art. 6: la mancata manutenzione ordinaria annuale
dei fabbricati e delle strutture è soggetta
ad una penale di Euro 150,00 (centocinquanta/00);
- art. 7: il mancato rispetto delle condizioni indicate
è soggetto ad una penale di Euro 150,00 (centocinquanta/00);
- art. 8: la mancata pulizia annuale della concimaia
è soggetta ad una penale di Euro 300,00 (trecento/00);
- art. 9: l'asportazione fuori malga della legna assegnata
è soggetta ad una penale Euro 200,00 (duecento/00)
alla tonnellata;
- art. 10: il mancato rispetto delle condizioni indicate
è soggetto ad una penale di Euro 200,00 (duecento/00);
- art. 17: Euro 10,00 (dieci/00) al giorno per ogni
U.B.A. e per ogni giorno di ritardo rispetto alla
data prevista di inizio e di fine monticazione. E'
ammessa una tolleranza di 5 (cinque) giorni.
ART. 22 - INADEMPIENZE
Il Concessionario può essere dichiarato inidoneo
alla conduzione della malga dal Dirigente del Servizio
Forestale Regionale per un periodo di almeno 5 anni,
qualora egli si renda responsabile di reiterate inadempienze
nei riguardi delle prescrizioni impartite in sede
di consegna e riconsegna della malga.
Nel bando di gara per l'aggiudicazione delle malghe
il Concedente deve prevedere l'esclusione dei concorrenti
per i quali sussistono motivi di inidoneità
alla conduzione della malga.
ART. 23 - INFRAZIONI ALLA CORRETTA GESTIONE
DEL PASCOLO
Qualora nel corso della stagione monticatoria ovverosia
alla fine della medesima, dovessero venire rilevate
gravi o ripetute inadempienze riferite alla corretta
utilizzazione del pascolo, queste comporteranno l'emissione
di parere negativo da parte della Comunità
Montana nella certificazione della "Normale Buona
Pratica Agricola" requisito indispensabile per
concorrere ai benefici economici direttamente collegati
alla conduzione degli alpeggi.
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