LO
STATUTO
INDICE
TITOLO
I - PRINCIPI GENERALI
Art.
1- Il Comune
Art. 2 - Statuto
Art. 3 - Regolamenti
Art. 4 - Principi generali
Art. 5 - La Persona
Art. 6 - L'ambiente
Art. 7 - L'economia
Art. 8 - Funzioni primarie
Art. 9 - Collaborazione
Art. 10 - Jus Patronatus
Art.11 - Albo pretorio
Art.12 - Territorio Frazioni e Contrade Comunali
TITOLO
II - ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE
Art.
13 - Organi del Comune
SEZIONE
I - IL CONSIGLIO COMUNALE
Art.
14 - Il Consiglio Comunale
Art. 15 - Elezione e durata
Art. 16 - Competenze del Consiglio
Art. 17 - Convocazione
Art. 18 - Maggioranze
Art. 19 - Disciplina e validità delle sedute
Art. 20 - Gruppi Consiliari
Art. 21 - Commissioni Consiliari
Art. 22 - Rappresentanza delle minoranze
Art. 23 - Consiglieri Comunali - Consigliere Anziano
Art. 24 - Diritti e doveri dei Consiglieri
Art. 25 - Decadenza e dimissioni
Art. 26 - Rappresentanti in Comunità Montana
SEZIONE
II - SINDACO E ASSESSORI
CAPO
I - ELEZIONE E DURATA
Art.
27 - Composizione della Giunta
Art. 28 - Pari opportunità
Art. 29 - Documenti programmatici
Art. 30 - Elezione del Sindaco e nomina degli Assessori
Art. 31 - Durata in carica e surrogazioni
Art. 32 - Sfiducia
Art. 33 - Dimissioni
Art. 34 - Revoca degli Assessori
Art. 35 - Astensione obbligatoria
Art. 36 - Competenze della Giunta Comunale
Art. 37 - Funzionamento della Giunta Comunale
CAPO
II - IL SINDACO
Art.
38 - Il Sindaco
Art. 39 - Attribuzioni del Sindaco
TITOLO
III - COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE
Art.
40 - Partecipazione Popolare - Associazioni
Art. 41 - Assemblee
Art. 42 - Consulta popolare
Art. 43 - Forum dei cittadini
Art. 44 - Referendum abrogativo, consultivo e propositivo
Art. 45 - Istanze, petizioni e proposte
Art. 46 - Difensore civico
Art. 47 - Partecipazione al procedimento
Art. 48 - Pubblicità degli atti
TITOLO
IV - UFFICI E SERVIZI
SEZIONE
I - GLI UFFICI
Art.
49 - Organizzazione generale
Art. 50 - Il Segretario Comunale
Art. 51 - Vice Segretario
Art. 52 - Unità organizzative di settore
SEZIONE
II - I SERVIZI
Art.
53 - Organi individuali non elettivi
Art. 54 - Provvedimenti degli organi individuali
Art. 55 - Potere di iniziativa
Art. 56 - Ufficio del Sindaco e degli Assessori
Art. 57 - Disciplina dei pubblici servizi
Art. 58 - Cooperazione con Enti Pubblici
Art. 59 - Concessione a terzi
Art. 60 - Aziende speciali e istituzioni
Art. 61 - Partecipazione a società di capitali
Art. 62 - Rappresentanza del Comune
Art. 63 - Rapporti con la Comunità Montana
TITOLO
V - FINANZE E PATRIMONIO
SEZIONE
I - LA FINANZA COMUNALE
Art.
64 - Finanza locale
Art. 65 - Revisore dei conti
SEZIONE
II - IL PATRIMONIO
Art.
66 - Beni comunali
TITOLO
VI - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art.
67 - Entrata in vigore
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
ART. 1 - IL COMUNE
Il Comune di Gallio è ente territoriale autonomo
nell'unità della Repubblica Italiana e nell'ambito
dei principi fissati dalle leggi generali della
Repubblica e dal presente Statuto.
La sua popolazione ed il suo territorio sono definiti
in base alla vigente legislazione.
Il Comune ha come segno distintivo lo stemma e il
gonfalone riconosciuti con provvedimento R.D. 07.09.1933,
e ha sede legale nella casa municipale sita nel
capoluogo.
ART. 2 - STATUTO
1. Il presente Statuto detta le norme fondamentali
per l'organizzazione del Comune e per l'esercizio
della sua attività, in attuazione del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
2. Ogni modifica allo Statuto deve essere adottata
con le procedure previste per la sua originaria
approvazione.
ART. 3 - REGOLAMENTI
1. I regolamenti previsti dalla legge e dal presente
Statuto sono approvati dal Consiglio Comunale con
la maggioranza assoluta dei voti.
2. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti,
conservano efficacia i regolamenti attualmente vigenti
in quanto compatibili.
ART. 4 - PRINCIPI GENERALI
1. Obiettivi preminenti del Comune sono l'affermazione
della persona umana in una comunità locale
democratica e libera e la partecipazione di tutti
i cittadini alla organizzazione politica, economica
e sociale della comunità.
2. Per rendere effettive la libertà e l'uguaglianza
il Comune promuove lo sviluppo economico e sociale
finalizzato all'affermazione dei valori umani ed
al soddisfacimento dei bisogni collettivi primari.
3. Ispira la sua azione ai principi di efficienza,
economicità, trasparenza, partecipazione
e responsabilità
4. Rivendica per la gente di montagna pari opportunità
di progresso.
ART. 5 - LA PERSONA
1. Il Comune riconosce il valore fondamentale della
persona umana, e ne tutela la vita e la crescita
nella comunità.
2. A tal fine:
a) riconosce il diritto alla abitazione, alla salute,
allo studio, al lavoro e promuove le condizioni
che rendono concreti tali diritti;
b) riconosce e tutela la famiglia quale nucleo primario
della per la formazione e la crescita della persona;
c) assicura l'inserimento sociale dei cittadini
approntando e sviluppando idonee strutture associative
nelle quali sia facilitato l'incontro delle persone
e la loro crescita comunitaria;
d) garantisce condizioni di pari opportunità
per la maturazione delle persone, per la realizzazione
delle specifiche attitudini, per il loro inserimento
nella società e nel mondo del lavoro;
e) riconosce la fondamentale importanza della cultura
e della religione per la crescita personale e comunitaria
dei cittadini: riserva pertanto attenzione particolare
alle strutture educative e religiose e ne appoggia
le tradizionali iniziative e manifestazioni; conserva
e valorizza le testimonianze storiche, culturali
e religiose locali.
ART. 6 - L'AMBIENTE
1. Il Comune tutela l'ambiente nel quale il cittadino
vive, cresce e si esprime. In particolare:
- attua le iniziative necessarie od utili per evitare
l'inquinamento delle acque, del suolo, dell'aria
e conservare la originaria salubrità della
montagna;
- protegge la fauna e il patrimonio naturale di
prati, pascoli e boschi incentivando l'intervento
dei cittadini per la conservazione delle colture
e della tradizione attiva silvo - pastorale;
- programma l'uso delle aree edificabili con appropriata
pianificazione urbanistica e favorisce il ricupero
del patrimonio esistente; incentiva interventi di
arredo urbano atti ad evidenziare e valorizzare
tradizionali o specifiche qualità architettoniche
montane.
ART. 7 - L'ECONOMIA
1. Il Comune riconosce il lavoro come espressione
qualificata della capacità individuali e
ne tutela la pari dignità, in tutte le sue
espressioni. Protegge pertanto l'ambiente di lavoro
e favorisce ogni possibile fonte di occupazione.
In particolare:
- promuove iniziative a sostegno dei settori commerciale,
artigianale, e di quello agricolo con particolare
riguardo a lavorazioni o coltivazioni tipiche;
- riserva specifica attenzione alla attività
turistica: promuove quindi e sostiene ogni iniziativa
atta a potenziare le strutture ricettive, a migliorare
la qualità del turismo, a creare una cultura
turistica favorevole all'incontro, allo scambio
di esperienze ed allo sviluppo dei rapporti tra
cittadini ed ospiti;
- mantiene le relazioni con i propri emigrati e
ne valorizza le esperienze anche favorendo periodici
incontri, con le famiglie e la popolazione, partecipa
ad enti od associazioni che seguono i problemi dell'emigrazione
e ne sostiene le iniziative.
ART. 8 - FUNZIONI PRIMARIE
1. Il Comune rappresenta la propria comunità,
ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo
secondo le caratteristiche e le tradizioni della
propria storia.
2. E' titolare di funzioni proprie; esercita, altresì,
secondo le leggi statali e regionali le funzioni
attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione
Veneto, concorre alla determinazione degli obiettivi
contenuti nei piani e programmi dello Stato e della
Regione Veneto e provvede, per quanto di propria
competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
ART. 9 - COLLABORAZIONE
1. Il Comune, per il conseguimento delle proprie
finalità, promuove ogni forma di possibile
collaborazione coi cittadini, con le organizzazioni
politiche, sociali, economiche operanti nel territorio,
con gli enti pubblici locali, Comunità Montana,
Provincia e Regione.
2. Collabora con la Comunità Montana nella
gestione dei servizi di valenza sopra comunale eventualmente
ad essa delegando anche funzioni proprie. Favorisce
accordi con altri comuni per iniziative di reciproco
interesse.
3. Può aderire ad associazioni di enti locali
e favorisce la formazione permanente della conferenza
dei Sindaci ad esso maggiormente collegati.
4. Promuove consultazioni coi cittadini ed ogni
altro organismo utile; può ricorrere alla
collaborazione con privati.
ART. 10 - JUS PATRONATUS
Il Comune di Gallio recepisce pienamente la consuetudine
dello JUS PATRONATUS che consiste negli interventi
da parte del Comune di Gallio di recupero, manutenzione,
conservazione, ristrutturazione delle Chiese Parrocchiali
relativamente alle parti esterne delle stesse e
loro pertinenze. Sono sottoposti agli stessi interventi
le residenze dei Parroci.
ART. 11 - ALBO PRETORIO
1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione
delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti
e degli atti che devono essere portati a conoscenza
dei cittadini.
2. Nel caso sia ritenuto opportuno in relazione
all'importanza degli atti, potranno essere attuate
anche ulteriori forme di divulgazione.
ART. 12 - TERRITORIO, FRAZIONI E CONTRADE
COMUNALI
1. Il territorio urbano del Comune di Gallio è
formato dal Centro Storico, dalle sue contrade e
dalla frazione di Stoccareddo (Stocke). Le contrade
storiche del Comune sono le seguenti: Bertigo, Stellar,
Leghen (Trojo), Xebbo, Ronchi Davanti, Ronchi di
Dietro, Campanella, Xaibena (Xeibend).
2. Agli abitanti della frazione e contrade sono
assicurate forme di partecipazione alle scelte del
Comune.
3. Il territorio extraurbano comprende proprietà
di enti derivanti dall'antico patrimonio collettivo
e dal patrimonio della Reggenza dei Sette Comuni
nonché proprietà di privati.
TITOLO II - ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE
ART. 13 - ORGANI DEL COMUNE
1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale,
la Giunta Comunale, il Sindaco.
SEZIONE I - IL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 14 - IL CONSIGLIO COMUNALE
1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo
e di controllo politico - amministrativo che attraverso
gli atti fondamentali individua gli obiettivi da
perseguire e ne verifica i risultati attraverso
idonei strumenti.
2. Il Consiglio Comunale si riunisce di solito nella
sala consiliare; eccezionalmente e per giustificati
motivi si può riunire anche in atra sede.
ART. 15 - ELEZIONE E DURATA
1. L'elezione, la composizione, la durata in carica
del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del
nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto
di indizione dei comizi elettorali, ad adottare
atti urgenti ed improrogabili.
2. Il Consiglio Comunale viene rinnovato anticipatamente,
nei termini e con le modalità previste dalla
legge, quando abbia perduto la metà dei propri
membri o altra causa e negli altri casi previsti
dalla legge.
ART. 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO
1. Il Consiglio ha competenza relativamente ai seguenti
atti fondamentali:
a) gli statuti dell'ente e delle istituzioni, i
regolamenti, salvo quelli che la legge attribuisce
alla competenza della Giunta Comunale;
b) l'esame delle linee programmatiche relative alle
azioni e progetti da realizzarsi nel corso del mandato,
presentate dal Sindaco ai sensi del successivo art.
38, comma 3 e successive integrazioni e modificazioni;
i programmi generali e di settore, le relazioni
previsionali e programmatiche, i piani finanziari
e i programmi di opere pubbliche, i progetti di
opere pubbliche in variante agli strumenti urbanistici,
i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni,
i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici
generali ed attuativi, i programmi annuali e pluriennali
per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad
essi, i pareri da rendere nelle stesse materie;
c) le convenzioni tra comuni e quelle tra Comune
e Provincia, la costituzione e la modificazione
di forme associative;
d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento
degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione
di istituzioni, la concessione dei pubblici servizi,
la partecipazione dell'ente a società di
capitali, l'affidamento di attività o servizi
mediante convenzione;
f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la
disciplina generale delle tariffe per la fruizione
dei beni e dei servizi;
g) gli indirizzi da osservare da parte degli enti
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) la contrazione dei mutui non previsti in atti
fondamentali del Consiglio ed emissioni di prestiti
obbligazionari;
i) le spese che impegnino i bilanci per esercizi
successivi, escluse quelle relative alle locazioni
di immobili e alla somministrazione e fornitura
di beni e servizi a carattere continuativo;
j) gli acquisti e le alienazione immobiliari, le
relative permute, gli appalti e le concessioni che
non siano espressamente previsti in atti fondamentali
del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione
e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione
di funzioni e servizi di competenza della Giunta,
del Segretario o di altri funzionari;
k) la definizione degli indirizzi per la nomina
e la designazione dei rappresentanti del Comune
presso enti, aziende ed istituzioni, nonché
la nomina e la revoca dei rappresentanti del Consiglio
presso enti ed istituzioni ad esso espressamente
riservate dalla legge.
2. In armonia con le previsioni del precedente comma
il Sindaco può sottoporre all'esame del Consiglio
anche argomenti di sua competenza o della Giunta
per acquisirne il parere.
ART. 17 - CONVOCAZIONE
1. La prima seduta dopo le elezioni è convocata
dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio
di 10 giorni dalla proclamazione del Consiglio neoeletto
e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla
convocazione. La seduta è presieduta dal
Consigliere anziano sino al giuramento del Sindaco
neo eletto che avverrà dopo la convalida.
2. l Sindaco convoca il Consiglio in via ordinaria
o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente
l'ordine del giorno, nei termini e nelle forme previsti
dall'art. 125 TULCP n. 148 del 04.02.1915.
3. Il Sindaco deve convocare il Consiglio nel termine
di giorni venti quando ne sia richiesto da almeno
un quinto dei Consiglieri. La richiesta di convocazione
per essere valida deve riguardare argomenti riservati
alla competen-za del Consiglio.
4. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria
e sono considerate ordinarie, oltre a quelle previste
nell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, le sedute nelle
quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni
inerenti l'approvazione delle linee programmatiche
del mandato, del bilancio e del rendiconto di gestione.
ART. 18 - MAGGIORANZE
1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente
costituite quando è presente, in prima convocazione,
la metà dei Consiglieri assegnati al Comune
e, in seconda convocazione, almeno quattro Consiglieri.
2. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono
approvate se ottengono la maggioranza dei votanti
salvo che siano richieste maggioranze qualificate,
e sempre che i voti favorevoli siano di almeno un
quinto dei Consiglieri in carica.
3. Per le deliberazioni di nomina che richiedono
la scelta di uno o più nominativi, risultano
eletti, nell'ordine, i candidati che ottengono il
maggior numero di voti, esclusi i casi in cui sia
prevista la nomina di rappresentanti della minoranza
o l'elezione sia prevista con voto limitato. In
caso di parità è eletto il più
anziano di età.
4. Per determinare la maggioranza dei votanti non
si tiene conto degli astenuti; nel caso di votazione
segreta, le schede bianche e nulle vanno computate
nel numero dei votanti, ai fini di determinare la
maggioranza.
ART. 19 - DISCIPLINA E VALIDITÀ DELLE
SEDUTE
1. La assemblea consiliare è presieduta dal
Sindaco che ne dirige i lavori e ne assicura l'ordinato
svolgimento nei modi previsti dall'apposito regolamento.
2. Alla seduta, oltre che ai Consiglieri in carica,
possono partecipare gli eventuali Assessori esterni
componenti della Giunta Comunale i quali possono
svolgere la relazione introduttiva sulle proposte
di deliberazione di loro competenza, partecipare
alla discussione, ma non hanno diritto di voto né
concorrono per determinare la validità della
seduta.
3. Ai fini della validità della seduta è
computato tra i presenti il Consigliere che dichiari
di astenersi dal voto nonché il Consigliere
presente che non renda alcuna dichiarazione di voto
o non depositi la scheda nell'urna. Il Consigliere
che non voglia essere computato tra i presenti ai
fini della validità della seduta deve allontanarsi
dall'aula al momento del voto.
4. Il Consiglio decide sugli argomenti posti all'ordine
del giorno; argomenti diversi possono essere discussi
solo se sono presenti tutti i Consiglieri e nessuno
si opponga.
5. Le sedute sono pubbliche e il voto palese, salvi
i casi previsti dal regolamento, e quando siano
da discutere argomenti con valutazioni di persone
o sia preminente, a giudizio del Consiglio, l'esigenza
di tutelare la riservatezza oppure la libertà
di espressione delle convinzioni etiche o morali
del Consigliere.
6. A cura del Segretario del Comune sono redatti
i verbali delle deliberazioni assunte. I verbali
sono sottoscritti dal Segretario e dal Sindaco o
da chi ha presieduto legalmente la seduta e sono
approvati dal Consiglio di norma nella seduta successiva.
ART. 20 - GRUPPI CONSILIARI
1. I Consiglieri si riuniscono in gruppi, anche
misti, formati da almeno tre componenti, ed eleggono
il loro capogruppo.
2. Ciascun gruppo può anche essere formato
da uno o due Consiglieri, se unici eletti in lista
che ha partecipato alla consultazione elettorale.
3. Le modalità di formazione e di funzionamento
dei gruppi sono stabiliti dal regolamento.
4. Il gruppo di maggioranza è composto dai
Consiglieri che hanno sottoscritto il documento
programmatico sulla cui base sono stati eletti il
Sindaco e la Giunta, o che hanno ad esso formalmente
aderito. Tutti i gruppi non appartenenti alla maggioranza,
compongono globalmente la minoranza.
ART. 21 - COMMISSIONI CONSILIARI
1. Il Consiglio Comunale può istituire, a
maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni
temporanee per affari particolari, indicando il
termine entro il quale la commissione deve portare
a compimento il suo incarico con la presentazione
di una relazione al Consiglio.
2. Il Consiglio Comunale si avvale di commissioni
consiliari permanenti per materie determinate, con
compiti istruttori o consultivi. Esse sono:
a) Commissione Statuto e regolamenti;
b) Commissione piani e programmi;
c) Commissione per la valutazione dei risultati
e degli obiettivi, nonché per la verifica
costante dello stato di attuazione delle linee programmatiche
di cui al successivo art. 28.
3. Le presidenze delle commissioni sono assegnate
tenuto conto che alle minoranze deve essere garantita
almeno una presidenza delle commissioni di controllo
e garanzia.
4. Gli organi ed uffici del Comune, degli enti,
delle aziende e delle strutture da esso dipendenti
sono tenuti a fornire le informazioni necessarie
alle commissioni consiliari, ad esibire loro gli
atti ed i documenti in possesso del Comune, rilasciandone
copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge
ne vieti la divulgazione.
5. Il regolamento disciplina la formazione e il
funzionamento delle commissioni consiliari.
ART. 22 - RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE
1. Quando il Consiglio o altro organo comunale deve
nominare propri rappresentanti in altri enti e commissioni,
e sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze,
si procederà con voto limitato, secondo le
modalità stabilite nel regolamento, salvo
diverse disposizioni di legge.
ART. 23 - CONSIGLIERI COMUNALI - CONSIGLIERE
ANZIANO
1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero
Comune senza vincolo di mandato. Entrano in carica
all'atto delta proclamazione degli eletti o, in
caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio
la relativa deliberazione.
2. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto
la maggior cifra individuale ai sensi dell'art.
72 comma 4° del D.P.R.16.05.70 n. 570, con esclusione
del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica
di Sindaco, proclamati Consiglieri.
3. I Consiglieri comunali non residenti nel Comune,
devono eleggere domicilio nel territorio comunale:
in mancanza ogni notifica o comunicazione sarà
loro fatta presso la sede comunale.
4. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed
interessi assicura l'assistenza in sede processuale
ai Consiglieri ed agli Amministratori che si trovassero
convenuti, in conse-guenza di fatti ed atti connessi
all'espletamento delle loro funzioni in procedimento
di responsabilità civile, penale o amministrativa,
purché non ci sia conflitto di interesse
con l'Ente, e con diritto rivalsa di ogni spesa
in caso di defini-tiva soccombenza.
ART. 24 - DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERI,
DECADENZA
1. Ineriscono al mandato di ciascun Consigliere:
a) il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni
consiliari;
b) la presentazione di interrogazioni e mozioni
e le eventuali altre forme di intervento disciplinate
dal regolamento;
c) il diritto di ottenere le informazioni e le notizie
necessarie per espletare il proprio mandato.
2. Per l'esercizio dei loro diritti i Consiglieri
comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del
Segretario Comunale.
3. Il regolamento disciplina le forme e i modi per
l'esercizio dei diritti dei Consiglieri.
4. Ciascun Consigliere Comunale ha il dovere di
esercitare il proprio mandato per promuovere il
benessere dell'intera comunità locale e deve
intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni
delle quali sia membro, assumendo tutte le informazioni
utili all'espletamento del mandato.
5. I Consiglieri decadono dalla carica quando sopraggiunga
una causa di incompatibilità insanabile o
di ineleggibilità.
6. I Consiglieri Comunali che senza giustificato
motivo non intervenissero a tre riunioni consecutive
del Consiglio, comprendenti o la deliberazione di
approvazione del conto consuntivo o la deliberazione
di approvazione del bilancio di previsione, sono
dichiarati decaduti secondo le modalità previste
dal regolamento.
ART. 25 - SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO E DIMISSIONI
1. Il Consiglio Comunale viene sciolto nei casi
previsti dalla legge e dal presente Statuto.
2. Le dimissioni consistono in una dichiarazione
scritta di rinuncia alla carica e devono essere
presentate per iscritto indirizzate al Consiglio
Comunale.
3. Le dimissioni sono irrevocabili e diventano immediatamente
efficaci.
ART. 26 - RAPPRESENTANTI IN COMUNITÀ
MONTANA
1. I rappresentanti del Comune presso la Comunità
Montana sono nominati dal Consiglio Comunale nel
proprio seno, assicurando la rappresentanza della
minoranza. In caso di mancata nomina da parte del
Consiglio Comunale nel termine di sessanta giorni,
le nomine dei rappresentanti verranno effettuate
dal Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari.
SEZIONE II - SINDACO E ASSESSORI
CAPO I - ELEZIONE E DURATA
ART. 27 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco
e da quattro Assessori.
2. Non possono essere membri della Giunta Comunale
contemporaneamente i coniugi, i fratelli, gli ascendenti
ed i discendenti, gli affini di primo grado, gli
adottati e gli adottanti. La medesima incompatibilità
sussiste tra Assessore e Segretario Comunale.
3. Possono essere nominati Assessori anche cittadini
non Consiglieri Comunali, nel numero massimo di
due, purché in possesso dei requisiti di
compatibilità e di eleggibilità alla
carica di Consigliere nonché di riconosciute
doti di professionalità e/o esperienza amministrativa.
4. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nella
amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni
collegiali. Collabora altresì con il Sindaco
nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio,
riferisce annualmente al Consiglio sulla propria
attività e svolge attività propositive
e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.
5. Gli Assessori esterni sono nominati contestualmente
agli altri Assessori. Essi partecipano alle sedute
del Consiglio con diritto d'intervento e senza diritto
di voto. In nessun caso viene computato nel numero
dei presenti ai fii della validità delle
sedute.
ART. 28 - PARI OPPORTUNITÀ
1. L'Amministrazione Comunale al fine di tendere
al raggiungimento delle pari opportunità
tra uomo e donna secondo i principi e le disposizioni
previste dalla legge 10.04.1994 n. 15, promuove
la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali
del Comune e negli organi di gestione di enti, aziende
ed istituzioni.
ART. 29 - DOCUMENTI PROGRAMMATICI
1. I documenti programmatici previsti dalla legge
per l'elezione del Sindaco, comprendenti la lista
degli Assessori, devono essere depositati presso
l'ufficio del Segretario Comunale almeno cinque
giorni liberi prima della data della riunione del
Consiglio Comunale e pubblicati all'albo pretorio
entro lo stesso giorno.
2. Il Segretario Comunale darà tempestiva
comunicazione del deposito del documento programmatico
a ciascun Consigliere inviandone copia.
ART. 30 - ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DEGLI
ASSESSORI
1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio
universale e diretto secondo le disposizioni dettate
dalle leggi. Nomina i componenti della Giunta Comunale
e ne dà comunicazione al Consiglio nella
prima seduta successiva alla elezione unitamente
alla proposta degli indirizzi di governo.
ART. 31 - DURATA IN CARICA E SURROGAZIONI
1. Il Sindaco e gli Assessori continuano a svolgere
le loro funzioni sino alla elezione della nuova
Giunta.
2. Nel caso in cui uno o più Assessori cessino
dalla loro carica, nel corso del mandato per qualsiasi
causa, il Sindaco nomina i nuovi Assessori e ne
dà comunicazione al Consiglio nella prima
seduta.
ART. 32 - SFIDUCIA
1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica contestualmente
alla approvazione di una mozione di sfiducia sottoscritta
da almeno i 2/5 dei Consiglieri assegnati.
ART. 33 - DIMISSIONI
1. Le dimissioni del Sindaco vanno materialmente
presentate al Segretario Comunale per iscritto ed
immediatamente protocollate. Le dimissioni del Sindaco
sono irrevocabili e diventano efficaci trascorso
il termine di venti giorni dalla presentazione al
Consiglio Comunale.
2. Gli Assessori dimissionari sono sostituiti dal
Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio
nella prima seduta valida.
ART. 34 - REVOCA DEGLI ASSESSORI
1. Il Sindaco può revocare uno o più
Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
ART. 35 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA
1. Il Sindaco e i membri degli organi collegiali
devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni
riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro
parenti fino al quarto grado o affini.
2. L'obbligo d'astensione comporta quello di allontanarsi
dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito
e della votazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano anche al Segretario Comunale.
ART. 36 - COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE
1. La Giunta è l'organo collegiale di governo
del paese, collabora con il Sindaco nella amministrazione
del Comune; svolge attività di proposta e
di impulso nei confronti del Consiglio Comunale,
ne attua i programmi e gli indirizzi generali; riferisce
annualmente al Consiglio sulla attività in
occasione della discusssione del conto consuntivo
mediante presentazione di apposita relazione.
2. La Giunta adotta gli atti di amministrazione
che costituiscono esercizio di discrezionalità
politica non rientranti nella competenza del Consiglio
e che la legge o lo Statuto non attribuiscono al
Sindaco, al Segretario o ai capi settore.
3. Appartiene alla Giunta in via esclusiva, nel
rispetto dei principi di cui al comma 1:
a) l'approvazione degli schemi di bilancio di previsione
e del conto consuntivo;
b) l'approvazione degli schemi di regolamento da
sottoporre all'esame del Consiglio Comunale;
c) l'approvazione dei regolamenti di sua competenza;
d) la determinazione delle tariffe, dei canoni e
dei tributi, secondo la disciplina generale approvata
dal Consiglio; a approvazione della realizzazione
di mostre,
e) spettacoli, manifestazione, convegni e simili;
f) l'autorizzazione delle locazioni attive e passive
e le concessioni di immobili;
g) le deliberazioni in materia di toponomastica;
h) l'approvazione delle spese di fornitura di beni
e servizi a carattere continuativo, assegna ai capi
settore le somme per la gestione dei servizi di
competenza;
i) l'accettazione o rifiuto di lasciti e donazioni
di beni immobili; determina le azioni da promuovere
o alle quali resistere in giudizio, le transazioni
e le conciliazioni;
j) l'autorizzazione della concessione di contributi
non vincolati;
k) l'affidamento di incarichi professionali di progettazione
di opere pubbliche solamente quando non siano previsti
in atti fondamentali del Consiglio Comunale e affida
gli altri incarichi professionali.
4. Inoltre appartiene alla Giunta:
a) l'adozione di tutte le deliberazioni che la legge
o il presente Statuto non attribuiscano alla competenza
del Consiglio, del Sindaco, del Segretario e dei
capi settore;
b) l'esame dei piani e programmi che il Sindaco
intende sottoporre all'approvazione del Consiglio;
c) l'adozione delle deliberazioni urgenti di variazione
al bilancio di previsione dell'anno in corso da
sottoporre entro i termini di legge a ratifica del
Consiglio Comunale.
ART. 37 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
1. La convocazione della Giunta Comunale spetta
al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.
2. Le riunioni non sono pubbliche; possono tuttavia
intervenire tutti coloro che la Giunta ritenga opportuno
sentire.
3. Si applicano alla Giunta, le disposizioni dettate
dallo Statuto per il funzionamento del Consiglio
Comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità
delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni,
e il computo degli astenuti.
4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte
dal Sindaco e dal Segretario Comunale.
5. Gli Assessori possono essere delegati a particolari
incarichi o a seguire specifici settori omogenei
di attività: in tale caso, fatta sempre salva
la esclusiva potestà deliberativa della Giunta,
l'Assessore dovrà formulare proposte di delibere,
dare impulso all'istruttoria e alla concreta attuazione
dei deliberati, verificare il buon funzionamento
degli uffici e dei servizi del settore di cui è
responsabile, riferendo in merito alla Giunta.
6. Gli Assessori sono responsabili collegialmente
degli atti della Giunta.
CAPO III - IL SINDACO
ART. 38 - IL SINDACO
1. Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione;
rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge e
sovrintende alla direzione unitaria politica ed
amministrativa del Comune, nonché dei servizi.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore
con lo stemma della Repubblica e del Comune che
indossa a tracolla nelle manifestazioni ufficiali.
3. Il Sindaco può delegare specifiche funzioni
o incarichi a singoli Assessori o Consiglieri Comunali,
previa, quando occorre, comunicazione al Prefetto
in caso di sua assenza o impedimento, il Sindaco
è sostituito dal vice Sindaco che ne esercita
tutti i poteri; mancando il vice Sindaco, è
sostituito da un Assessore secondo l'ordine di anzianità.
Rimangono fermi i poteri già delegati.
4. Il Sindaco neoeletto contestualmente al primo
bilancio di previsione, dopo le elezioni, d'intesa
con la Giunta Comunale, presenta al Consiglio Comunale
le linee programmatiche relativa alle azioni ed
ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
5. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi
che assumono la direzione delle aree presenti nel
regolamento di organizzazione dei servizi e del
personale e le comunica al Segretario Comunale ed
alla Giunta.
ART. 39 - ATTRIBUZIONI DEL SINDACO
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale del
Comune ed esercita tutti i poteri che gli sono riconosciuti
dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
2. Convoca e presiede le sedute di Giunta e del
Consiglio Comunale assicurandone il regolare e libero
svolgimento servendosi anche della Forza Pubblica
per reprimere eventuali abusi.
3. Presenta al Consiglio Comunale, contestualmente
al primo bilancio di previsione, d'intesa con la
Giunta Comunale, le linee programmatiche relative
alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso
del mandato.
4. Nomina i rappresentanti del Comune presso aziende
ed istituzioni che non siano di competenza del Consiglio
Comunale.
5. Ha generali poteri di iniziativa, di controllo
e diritto di informazione.
6. Impartisce direttive generali al Segretario Comunale;
vigila sul buon andamento degli uffici e adotta
i provvedimenti necessari per assicurarne il funzionamento.
7. Quale rappresentante del Comune può sottoscrivere
i contratti deliberati dai competenti organi, solo
nel caso in cui il Segretario sia ufficiale rogante.
Determina l'orario di servizio dei dipendenti nonché
gli orari di apertura al pubblico degli uffici e
servizi comunali, nel rispetto delle procedure previste
dai regolamenti.
8. Adotta i provvedimenti disciplinari per il personale
non assegnati dal regolamento al Segretario Comunale,
fatte salve le competenze della commissione di disciplina.
9. Sovrintende al corpo di polizia municipale.
10. Adotta tutti gli altri provvedimenti di natura
discrezionale o non collegiale che la legge, lo
Statuto e i regolamenti non abbiano espressamente
demandato alla competenza di altri organi.
11. Promuove le azioni giudiziarie di natura cautelare
o urgente nell'interesse del Comune, o resiste alle
stesse.
12. Adotta ordinanze ordinarie o d'urgenza per la
attuazione di disposizioni dello Statuto, dei regolamenti
e di ogni altra norma di diritto pubblico.
TITOLO III - COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE
ART. 40 - PARTECIPAZIONE POPOLARE - ASSOCIAZIONI
1. Il Comune favorisce la partecipazione democratica
dei cittadini all'attività amministrativa,
economica e sociale della comunità locale.
2. Considera con favore la costituzione di associazioni
fra cittadini, che siano apolitiche, senza fini
di lucro e organizzate nel rispetto dei principi
di democrazia, intese a concorrere al raggiungimento
degli obiettivi del Comune e provvede alla loro
iscrizione in apposito registro da aggiornare annualmente.
3. Il Comune incentiva la partecipazione di dette
associazioni alla vita amministrativa e alle decisioni
di maggiore importanza; e potrà invitarle
per la gestione di pubblici servizi attinenti alla
loro specifica attività ed erogare contributi
o altre forme di aiuto economico.
4. Il regolamento disciplina modalità e requisiti
per la iscrizione all'albo nonché le diverse
forme di collaborazione e di partecipazione.
ART. 41 - ASSEMBLEE
1. Il Consiglio Comunale può deliberare la
convocazione di assemblee di cittadini, o di singole
categorie a livello anche di frazione per consultazioni,
proposte, dibattiti. Le modalità di convocazione
e di svolgimento delle assemblee sono stabilite
nell'apposito regolamento.
2. I risultati delle consultazioni devono essere
riportati negli atti dell'organo collegiale che
ha promosso la consultazione.
3. La consultazione può essere indetta anche
per categorie di giovani non ancora elettori, purché
abbiano compiuto almeno quindici anni.
ART. 42 - CONSULTA POPOLARE
1. Allo scopo di tenere la popolazione informata
sull'attività dell'amministrazione e di raccogliere
opinioni e proposte dei cittadini sui programmi
ed obiettivi che si intendono perseguire è
costituita la consulta popolare composta da cittadini
residenti nel Comune ed iscritti nelle liste elettorali.
2. Nella consulta popolare debbono essere rappresentate
tutte le organizzazioni di categoria, del volontariato,
della cultura, dello sport e tempo libero.
3. L'apposito regolamento disciplinerà la
composizione, le modalità di nomina, il funzionamento
ed i poteri della consulta.
ART. 43 - FORUM DEI CITTADINI
1. E' istituito, quale massimo organismo di partecipazione
popolare, il forum dei cittadini, al quale partecipano
tutti i capi famiglia della popolazione residente
nel Comune.
2. Il Sindaco illustra al forum dei cittadini l'attività
svolta durante l'anno ed il programma dell'anno
successivo, stimolando lo stesso forum dei cittadini
ad avanzare proposte di modifica ai programmi da
attuare, e a fornire suggerimenti per l'attività
futura. Ciascun Assessore dovrà illustrare
la propria attività e dimostrare il raggiungimento
degli obiettivi fissati dal Consiglio Comunale.
3. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale in
ordine alle proposte avanzate e, ove del caso, sottopone
all'approvazione le relative deliberazioni di modificazione
dei programmi.
ART. 44 - REFERENDUM ABROGATIVO, CONSULTIVO
E PROPOSITIVO
1. Nelle materie di esclusiva competenza comunale
è ammesso il referendum abrogativo consultivo
e propositivo.
2. Il quesito referendario deve essere espresso
con chiarezza e deve riguardare una unica questione.
3. Non è ammesso il referendum abrogativo
sulle seguenti materie:
a) tributi, tariffe, personale e piani urbanistici
generali o attuativi;
b) provvedimenti a contenuto vincolato definito
da leggi statali o regionali e dal presente Statuto;
c) oggetti sui quali il Comune ha già assunto
impegni deliberativi con conseguenti impegni finanziari
sul bilancio comunale o con terzi.
4. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento
di un referendum, non è ammessa la proposizione
di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.
5. Il quesito referendario è deliberato dal
Consiglio Comunale o richiesto dal 25% di cittadini
iscritti nelle liste elettorali
6. Sull'ammissibilità e regolarità
del referendum richiesto dai cittadini decide il
Consiglio Comunale col voto favorevole della maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
7. Qualora più referendum siano promossi
nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito
lo svolgimento contemporaneo. I referendum non possono
svolgersi contemporaneamente alle elezioni comunali
e provinciali.
8. Entro trenta giorni l'esito del referendum è
comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale che
dovrà farne oggetto di discussione.
9. La modalità di svolgimento del referendum
sono disciplinate da apposito regolamento.
10. Per essere valido, al referendum deve partecipare
oltre il 50% degli elettori.
ART. 45 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE
1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare
all'amministrazione istanze, petizioni e proposte
per la tutela di interessi collettivi ed anche personali.
2. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto,
possibilmente a mano ed in duplice copia, alla segreteria
del Comune che provvederà a restituire copia
con il numero di protocollo. La prima copia verrà
contestualmente inoltrata al Sindaco.
3. Il Sindaco affida le istanze, le petizioni e
le proposte agli organi o uffici competenti per
materia dandone avviso ai promotori.
4. L'esito delle iniziative sarà comunicato
non appena concluso l'iter della pratica e comunque
entro e non oltre 60 giorni.
5. Qualora per il numero dei destinatari o per altre
motivazioni sia difficoltosa la comunicazione personale,
l'Amministrazione invia ogni comunicazione al primo
dei firmatari e lo pubblica nell'albo comunale.
Il regolamento disciplina le forme, le modalità
di presentazione e le successive procedure da seguire
per le istanze, petizioni e proposte.
ART. 46 - DIFENSORE CIVICO
1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa
dell'ente e della sua efficacia può essere
istituito l'ufficio del difensore civico.
2. Il difensore civico svolge un ruolo di collaborazione
per garantire l'imparzialità e il buon andamento
della Pubblica Amministrazione Comunale. A tale
fine comunica al Sindaco, di propria iniziativa
o su segnalazione dei cittadini, gli abusi, le disfunzioni,
le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione; formula
proposte per migliorare il servizio e dirimere controversie;
può essere consultato dalla Amministrazione
su ogni problema ritenuto di sua competenza e partecipare
alle sedute di Giunta e di Consiglio per illustrare
i problemi e le iniziative ritenute necessarie,
senza diritto di voto.
3. Può essere nominato difensore civico chiunque
dimostra di possedere, attraverso l'esperienza maturata,
particolari competenze giuridiche ed amministrative
e sia in possesso dei requisiti di eleggibilità
alla carica di Consigliere Comunale.
4. L'istituzione del difensore civico, è
deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza
assoluta; il Consiglio potrà attribuire al
difensore civico una indennità che non potrà
comunque essere superiore al 50% di quella spettante
al Sindaco.
5. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta
può revocare il difensore civico per ripetute
inadempienze o per gravi motivi connessi con l'esercizio
delle sue funzioni. Per la istituzione del difensore
civico il Comune potrà provvedere direttamente,
o in accordo con altri Comuni o con la Comunità
Montana: in tale caso le spese saranno ripartite
tra i Comuni aderenti in proporzione alla popolazione
residente al 31 dicembre dell'anno precedente alla
nomina del difensore.
6. Il Regolamento disciplina le modalità
e procedure di nomina e di intervento del difensore
civico nonché la durata della carica.
ART. 47 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
1. I cittadini singoli od associati possono partecipare
alla formazione nonché alla conclusione di
un procedimento al quale abbiano diretto interesse.
2. Allo scopo sarà data adeguata informazione
sul procedimento instaurato o che si intende instaurare;
l'interessato potrà consultare la relativa
documentazione e presentare le proprie deduzioni
in merito.
ART. 48 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI
1. Al fine di favorire la partecipazione e garantire
la trasparenza della attività amministrativa
gli atti della Amministrazione comunale sono pubblici,
fatte salve le previsioni di legge, del presente
Statuto e dei regolamenti per quegli atti la cui
diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza
delle persone, dei gruppi, delle imprese, o il risultato
dell'azione amministrativa. Il Sindaco con propria
ordinanza può secretare taluni atti contenuti
nei fascicoli dei procedimenti amministrativi.
2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi
è assicurato con le modalità stabilite
dal regolamento, ai cittadini che vi abbiano interesse
per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
3. Il Sindaco con provvedimento motivato e temporaneo
potrà vietare la esibizione di atti o documenti
dai quali ritenga che possa derivare pregiudizio
al buon esito di procedure in corso o lesione al
diritto di altri soggetti.
TITOLO IV - UFFICI E SERVIZI
SEZIONE I - GLI UFFICI
ART. 49 - ORGANIZZAZIONE GENERALE
1. Gli uffici comunali, coordinati dal Segretario
Comunale, sono articolati in unità organizzative
omogenee denominate settore, in modo da garantire
la completezza dei procedimenti affidati a ciascun
settore e la individuazione delle relative responsabilità.
2. La Giunta Comunale disciplina con appositi regolamenti
la dotazione organica del personale, rinviando alla
disciplina del contratto collettivo nazionale di
lavoro e dei contratti integrativi aziendali lo
stato giuridico, le mansioni, le modalità
di assunzione ed il trattamento economico dello
stesso. L'organizzazione degli uffici e dei servizi
sarà disciplinata dai regolamenti di organizzazione
secondo i criteri e gli indirizzi determinati dal
Consiglio Comunale.
3. I principi di organizzazione previsti dai commi
che precedono si applicano anche alle istituzioni.
4. Il regolamento di organizzazione individua oltre
ai settori i servizi dipendenti da ciascun settore.
ART. 50 - IL SEGRETARIO COMUNALE
1. Il Segretario Comunale, oltre alle competenze
previste per legge, nel rispetto delle direttive
impartitegli dal Sindaco:
a) formula proposte al Sindaco e alla Giunta Comunale
anche ai fini della elaborazione dei programmi,
di direttive, di schemi di progetti di regolamento
o atti di competenza sindacale;
b) cura l'attuazione dei programmi definiti dagli
organi elettivi ed a tal fine propone l'adozione
dei progetti, la cui gestione è attribuita
ai responsabili del servizio, indicando le risorse
occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto.
c) appone il visto di legittimità su tutte
le proposte di deliberazioni da sottoporre all'esame
della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale tutte
qualora ne faccia richiesta il Sindaco, un Assessore
o un Consigliere.
d) determina, informandone le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
i criteri generali di organizzazione degli uffici,
secondo i principi di cui al titolo I del D.Lgs.
29/93 e le direttive del Sindaco.
e) definisce in particolare, l'articolazione dell'orario
contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze
funzionali della struttura organizzativa previo
eventuale esame con le organizzazioni sindacali,
e secondo le modalità da determinare.
f) adotta gli atti di gestione del personale e provvede
all'attribuzione dei trattamenti economici. La Giunta
Comunale valuta ed attribuisce il trattamento economico
accessorio secondo criteri che saranno determinati
previo consultazione con gli organismi sindacali
aziendali;
g) coordina le attività dei responsabili
dei procedimenti individuati in base alla legge
7 agosto 1990, n. 241.
h) verifica e controlla l'attività dei responsabili
dei servizi, proponendone al Sindaco la sostituzione
in casi di inerzia degli stessi;
i) richiedere direttamente pareri agli organi consultivi
dell'Amministrazione e fornisce risposte ai rilievi
degli organi di controllo sugli atti di competenza.
ART. 51 - VICE SEGRETARIO
1. Il regolamento di organizzazione può prevedere
il posto di vice Segretario.
2. Il vice Segretario, oltre alle attribuzioni specifiche
relative al settore di cui è preposto, coadiuva
il Segretario Comunale nell'esercizio delle sue
funzioni, lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento
ed esercita le funzioni vicarie in caso di vacanza.
SEZIONE II - I SERVIZI
ART. 52 - UNITÀ ORGANIZZATIVE DI SETTORE
1. Le aree a cui farà riferimento il regolamento
di organizzazione sono:
a) area amministrativa e affari generali;
b) area economica - finanziaria;
c) area tecnica.
2. Ciascun settore d'attività persegue il
raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi
elettivi secondo criteri di funzionalità
ed economicità di gestione.
3. I settori, coordinati dal Segretario Comunale,
collaborano reciprocamente per il raggiungimento
degli obiettivi dell'ente anche costituendo unità
speciali per determinati progetti. Il Responsabile
di progetto è individuato dal Segretario.
4. A ciascun settore è preposto un capo settore
responsabile dei servizi che dirige ed organizza
il lavoro dei singoli uffici e rispettivi dipendenti.
La scelta dei responsabili dei settori è
fatta dal Sindaco, subito dopo la nomina della Giunta
Comunale, tra il personale dipendente o anche tra
personale esterno dotato della professionalità
richiesta, in regime di convenzione ai sensi delgli
artt. 30 e 100 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, o
di diritto privato.
5. I settori sono divisi in servizi omogenei di
numero variabile secondo le esigenze indicate nel
programma deliberato dal Consiglio Comunale;
6. L'area di vigilanza che non ha livello settoriale
è collocata alle dirette dipendenze del Sindaco
al quale risponde direttamente fermo restando le
competenze del Segretario Comunale di coordinamento
e controllo.
7. Spettano in particolare ai capi settore:
a) la direzione degli uffici del settore cui è
stato preposto dal Sindaco;
b) l'esercizio dei poteri di spesa nei limiti delle
dotazioni definite nel piano esecutivo di gestione
e da altre direttive adottate dalla Giunta Comunale,
nonché l'esercizio di poteri di gestione
inerenti alla realizzazione di progetti e programmi
approvati dalla Giunta e dal Consiglio Comunale;
c) la verifica periodica del carico di lavoro e
delle produttività dell'ufficio, previo eventuale
consultazione con le organizzazioni sindacali;
d) la verifica sulle stesse materie riferita ad
ogni singolo dipendente del settore e l'adozione
delle iniziative nei confronti del personale, ivi
comprese in caso di insufficiente rendimento o per
situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento
ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;
e) la proposta di attribuzione di trattamenti economici
accessori, nel rispetto dei contratti collettivi:
f) l'applicazione delle sanzioni del rimprovero
verbale e della censura nei confronti del personale
dipendente in servizio presso il settore;
g) la segnalazione all'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari per i fatti da contestare
quando le sanzioni da applicare non siano il rimprovero
verbale o la censura;
h) l'individuazione e coordinamento dei responsabili
del procedimento che fanno capo all'ufficio e la
verifica anche se richiesta da terzi interessati,
del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;
i) la redazione delle proposte di delibera promosse
dagli organi elettivi, corredate del parere tecnico
e delle risposte ai rilievi degli organi di controllo;
le richieste di pareri agli organi consultivi;
j) il potere di conciliare e transigere e la competenza
a promuovere e a resistere alle liti in base alle
direttive della Giunta Comunale;
k) la formulazione di proposte motivate alla Giunta
Comunale in ordine alla adozione di progetti e al
Segretario Comunale in ordine ai criteri generali
di organizzazione degli uffici;
l) la firma delle certificazioni, attestazioni,
autorizzazioni, licenze, concessioni, ivi compresa
la corrispondenza anche quando impegna l'ente nei
confronti di terzi.
ART. 53 - ORGANI INDIVIDUALI NON ELETTIVI
1. Sono organi individuali dell'ente il Segretario
Comunale e i responsabili dei settori.
ART. 54 - PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI INDIVIDUALI
1. Il responsabile del settore esercita le proprie
funzioni tramite provvedimenti che assumono la forma
di determinazioni. Le determinazioni recano nel
frontespizio l'ufficio di provenienza; vengono numerate
progressivamente, sono inserite in una raccolta
generale tenuta presso la segreteria comunale ed
in una raccolta speciale tenuta presso l'ufficio
del responsabile del servizio.
2. Le determinazioni sono immediatamente eseguibili
dopo il visto del responsabile di Ragioneria, contengono
le attestazioni di cui all'art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e non devono essere inviate
al Comitato Regionale di Controllo.
ART. 55 - POTERE DI INIZIATIVA
1. Agli organi collegiali ed individuali (elettivi
o meno) spetta il potere di iniziativa. Attraverso
tale potere l'organo detta, nell'ambito delle proprie
competenze, le disposizioni di carattere applicativo
per l'organizzazione della struttura, la disciplina
dei mezzi e degli strumenti, le procedure organizzative,
le modalità di trattazione delle pratiche
e degli affari, le attività da svolgere.
2. I destinatari delle direttive sono tenuti ad
adeguarvisi nell'ambito della propria autonomia
e responsabilità organizzativa.
ART. 56 - UFFICIO DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI
1. La Giunta Comunale può istituire l'ufficio
del Sindaco e degli Assessori che cura i rapporti
con l'esterno, con gli uffici e servizi dipendenti,
con gli organi istituzionali
2. A tale ufficio è preposto un dipendente
di categoria "C" inquadrato nel settore
affari generali ed alle dirette dipendenze del Sindaco.
3. Con provvedimenti del Sindaco saranno definite
ulteriori competenze da attribuire all'ufficio del
Sindaco e degli Assessori.
SEZIONE II - I SERVIZI
ART. 57 - DISCIPLINA DEI PUBBLICI SERVIZI
1. Nell'ambito delle proprie competenze il Comune
provvede alla gestione dei servizi pubblici che
abbiano per oggetto produzione di beni e servizi
nonché attività rivolte a fini sociali
e a promuovere lo sviluppo economico e civile della
comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune
sono determinati con delibera della Giunta Comunale.
3. La gestione dei servizi pubblici può essere
effettuata: in economia, mediante aziende speciali
e istituzioni, con concessione a terzi e con società
per azioni. L'organizzazione e la gestione dei servizi
in economia sono disciplinate da appositi regolamenti.
4. Il Comune, prima di assumere e di disciplinare
l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, valuta
l'opportunità di esercitarli nelle forme
di associazione e cooperazione intercomunale previste
dalla legge, tenendo conto dell'omogeneità
dell'area territoriale interessata, delle eventuali
tradizioni di collaborazione precedenti e delle
economie di gestione conseguibili.
5. Il Comune a tale scopo promuove forme permanenti
di consultazione con i Comuni contermini.
ART. 58 - COOPERAZIONE CON ENTI PUBBLICI
1. Il Comune, per svolgere in modo razionale ed
economico determinati servizi e garantire i migliori
risultati promuove accordi e collaborazioni con
le altre Amministrazioni locali. In particolare
può:
a) stipulare convenzioni con altri enti locali;
b) costituirsi in consorzio con altri nti pubblici
previa approvazione da parte del Consiglio Comunale
dello Statuto del consorzio;
c) concludere accordi di programma per la definizione
e realizzazione di opere e interventi di interesse
sovracomunale;
d) aderire e partecipare a conferenze di sindaci
i cui indirizzi devono essere tenuti in considerazione
nelle decisioni del Comune;
e) partecipare ad associazioni tra Comuni per una
reciproca collaborazione e informazione.
ART. 59 - CONCESSIONE A TERZI
1. Il Consiglio Comunale, previo accertamento dei
presupposti di legge, può affidare la gestione
dei servizi pubblici in concessione a terzi, privilegiando
associazioni o comitati alle condizioni previste
dallo Statuto e dal regolamento.
2. La concessione deve contenere le norme volte
a garantire l'espletamento del servizio in misura
corrispondente alle esigenze degli utenti, la razionalità
economica della gestione e la realizzazione degli
interessi pubblici generali. Deve inoltre prevedere
le modalità per l'esercizio della facoltà
di riscatto e per il trasferimento al patrimonio
del Comune, alla scadenza della concessione, degli
immobili e degli impianti, anche se di pertinenza
del concessionario
ART. 60 - AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI
1. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende
speciali sono disciplinati da proprio Statuto approvato
dal Consiglio Comunale, e da propri regolamenti,
approvati dal Consiglio d'Amministrazione delle
aziende.
2. Il Consiglio d'Amministrazione è nominato
dal Consiglio Comunale, fuori del proprio seno,
tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione
a Consigliere comunale e comprovata esperienza di
amministrazione.
3. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi
sociali che necessitano di particolare autonomia
gestionale, può costituire istituzioni approvando
il relativo regolamento che disciplina l'organizzazione
e l'attività dell'istituzione, determina
la dotazione organica del personale, le modalità
di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento
finanziario e contabile, le forme di vigilanza e
di verifica dei risultati gestionali.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal
Consiglio Comunale al momento della costituzione
ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo
e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Il Consiglio d'Amministrazione ed il Presidente
dell'istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale,
oltre che tra i Consiglieri comunali, anche tra
altri soggetti aventi i requisiti per l'elezione
a Consigliere comunale, con particolare competenza
in materia di servizi sociali.
6. Il Direttore, cui spetta la responsabilità
gestionale dell'istituzione, è nominato dalla
Giunta Comunale tra i dipendenti comunali aventi
i requisiti previsti dal regolamento. Il restante
personale è tratto, di norma, dall'organico
comunale, dall'associazionismo e dal volontariato.
ART. 61 - PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ
DI CAPITALI
1. Il Comune può promuovere la costituzione
e può partecipare a S.p.A., anche a prevalente
capitale privato, aventi per oggetto la promozione
economica-turistica-sociale della comunità.
2. Qualora la partecipazione del Comune sia superiore
al venti per cento, lo Statuto della società
dovrà prevedere che almeno un membro del
Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale
sia nominato dal Consiglio Comunale.
ART. 62 - RAPPRESENTANZA DEL COMUNE
1. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi
generali dell'attività, ai quali devono uniformarsi
gli Amministratori di nomina comunale e i rappresentanti
del Comune nelle S.p.A. e nelle strutture associative.
2. La Giunta Comunale esercita la vigilanza sull'attività
dei soggetti di cui al precedente comma e riferisce
annualmente al Consiglio Comunale.
3. La decisione e il voto dei rappresentanti comunali
in merito ad ogni modificazione dello Statuto della
società devono essere conformi ad una precedente
deliberazione del Consiglio Comunale.
ART. 63 - RAPPORTI CON LA COMUNITÀ
MONTANA
1. Se la natura del servizio pubblico in relazione
alla dimensione socio-economica del medesimo e alle
esigenze di efficienza ed economicità ne
consigliano l'esercizio associato con altri Comuni
facenti parte della Comunità Montana, la
gestione del servizio deve possibilmente essere
affidata alla medesima. L'affidamento avviene con
deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza
assoluta dei componenti che determinerà,
in accordo con gli organi competenti della Comunità
Montana, i tempi, i modi ed i costi della gestione
delegata. Il Comune usufruirà delle prestazioni
tecniche, anche nel campo dell'informatizzazione,
rese dai competenti uffici della Comunità
Montana, formalizzando il rapporto con apposita
deliberazione della Giunta Comunale.
TITOLO V - FINANZA E PATRIMONIO
SEZIONE I - LA FINANZA COMUNALE
ART. 64 - FINANZA LOCALE
1. Il Comune ha propria autonomia finanziaria nell'ambito
della finanza pubblica e della vigente legislazione
ed ha un proprio demanio e patrimonio.
2. Le entrate per servizi speciali devono coprire
il costo relativo, salve diverse disposizioni di
legge.
3. Il Consiglio Comunale approva i bilanci redatti
in conformità alle vigenti disposizioni di
legge e nei termini previsti. In aggiunta alla copia
redatta nelle forme previste dalla legge, il bilancio
può essere strutturato anche secondo altre
forme, tali da consentire tecniche di controllo
economico di gestione in base ai parametri costi-benefici.
4. I regolamenti che danno esecuzione al presente
Statuto indicano le tecniche e i modelli da seguire
per l'espletamento del controllo economico della
gestione.
ART. 65 - REVISORE DEI CONTI
1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite
dalla legge e dallo Statuto.
2. Esercita il controllo di gestione ed esamina,
in particolare, il raggiungimento degli obiettivi
e degli standards fissati dalla Giunta e dal Consiglio
Comunale.
3. Il Revisore dei conti ha la collaborazione dei
capi settore e del Segretario Comunale, che provvedono
a fornire le informazioni e i dati disponibili.
Nell'esercizio delle sue funzioni, può consultare
documenti ed atti del Comune e può chiedere
informazioni e chiarimenti ai dipendenti del Comune
ed ai rappresentanti di esso in aziende, istituzioni,
società od altri organismi.
4. Il Sindaco può invitare il revisore dei
conti alle riunioni del Consiglio e della Giunta
per relazionare su problemi specifici.
5. Il revisore dei conti può inviare comunicazioni
al Consiglio e alla Giunta Comunale.
6. Il Consiglio Comunale, nell'esame dei bilanci,
dei piani e dei programmi, deve tenere in considerazione
specifica anche le relazioni, i rilievi e le proposte
dai revisori dei conti e, conseguentemente, motivare
le proprie decisioni.
SEZIONE II - IL PATRIMONIO
ART. 66 - BENI COMUNALI
1. Il Comune valorizza il proprio patrimonio, anche
con eventuale conversione dei beni, per meglio conseguire
i propri fini sociali.
2. Il patrimonio comunale soggetto ad uso civico
va tutelato per l'uso prioritario della popolazione
comunale in conformità alle antiche usanze
e fa parte integrante del complesso dei diritti
dei cittadini del Comune di Gallio. Con apposito
Referendum specifici usi possono essere convertiti
in più attuali modi di utilizzo del patrimonio
vincolato e possono essere individuati, nell'ambito
del patrimonio stesso, ulteriori diritti riservati
alla popolazione. La eventuale liberazione del vincolo
nei modi previsti dalla legge comporterà
la automatica decadenza di ogni diritto.
3. Nel caso di insufficienti risorse, il diritto
d'uso è riconosciuto con preferenza alle
famiglie di più antica residenza.
4. Sarà istituito, a tale fine, l'albo degli
antichi abitatori.
5. Per gli usi civici, comunque, saranno ovviamente
seguite le disposizioni di legge vigenti in materia.
6. L'uso e la gestione dei beni comunali sono disciplinati
da apposito regolamento.
TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 67 - ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Statuto è affisso all'albo
pretorio comunale e vi rimarrà per trenta
giorni consecutivi. Entra in vigore il giorno successivo
al trentesimo giorno di pubblicazione e comunque
dopo aver riportato il visto di legittimità
del CO.RE.CO.
2. Con l'entrata in vigore dello Statuto cessa ogni
eventuale regime transitorio previsto dall