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HOME PAGE > MUNICIPIO > STATUTO E REGOLAMENTI > STATUTO

 

LO STATUTO

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1- Il Comune
Art. 2 - Statuto
Art. 3 - Regolamenti
Art. 4 - Principi generali
Art. 5 - La Persona
Art. 6 - L'ambiente
Art. 7 - L'economia
Art. 8 - Funzioni primarie
Art. 9 - Collaborazione
Art. 10 - Jus Patronatus
Art.11 - Albo pretorio
Art.12 - Territorio Frazioni e Contrade Comunali

TITOLO II - ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

Art. 13 - Organi del Comune

SEZIONE I - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14 - Il Consiglio Comunale
Art. 15 - Elezione e durata
Art. 16 - Competenze del Consiglio
Art. 17 - Convocazione
Art. 18 - Maggioranze
Art. 19 - Disciplina e validità delle sedute
Art. 20 - Gruppi Consiliari
Art. 21 - Commissioni Consiliari
Art. 22 - Rappresentanza delle minoranze
Art. 23 - Consiglieri Comunali - Consigliere Anziano
Art. 24 - Diritti e doveri dei Consiglieri
Art. 25 - Decadenza e dimissioni
Art. 26 - Rappresentanti in Comunità Montana

SEZIONE II - SINDACO E ASSESSORI

CAPO I - ELEZIONE E DURATA

Art. 27 - Composizione della Giunta
Art. 28 - Pari opportunità
Art. 29 - Documenti programmatici
Art. 30 - Elezione del Sindaco e nomina degli Assessori
Art. 31 - Durata in carica e surrogazioni
Art. 32 - Sfiducia
Art. 33 - Dimissioni
Art. 34 - Revoca degli Assessori
Art. 35 - Astensione obbligatoria
Art. 36 - Competenze della Giunta Comunale
Art. 37 - Funzionamento della Giunta Comunale

CAPO II - IL SINDACO

Art. 38 - Il Sindaco
Art. 39 - Attribuzioni del Sindaco

TITOLO III - COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 40 - Partecipazione Popolare - Associazioni
Art. 41 - Assemblee
Art. 42 - Consulta popolare
Art. 43 - Forum dei cittadini
Art. 44 - Referendum abrogativo, consultivo e propositivo
Art. 45 - Istanze, petizioni e proposte
Art. 46 - Difensore civico
Art. 47 - Partecipazione al procedimento
Art. 48 - Pubblicità degli atti

TITOLO IV - UFFICI E SERVIZI

SEZIONE I - GLI UFFICI

Art. 49 - Organizzazione generale
Art. 50 - Il Segretario Comunale
Art. 51 - Vice Segretario
Art. 52 - Unità organizzative di settore

SEZIONE II - I SERVIZI

Art. 53 - Organi individuali non elettivi
Art. 54 - Provvedimenti degli organi individuali
Art. 55 - Potere di iniziativa
Art. 56 - Ufficio del Sindaco e degli Assessori
Art. 57 - Disciplina dei pubblici servizi
Art. 58 - Cooperazione con Enti Pubblici
Art. 59 - Concessione a terzi
Art. 60 - Aziende speciali e istituzioni
Art. 61 - Partecipazione a società di capitali
Art. 62 - Rappresentanza del Comune
Art. 63 - Rapporti con la Comunità Montana

TITOLO V - FINANZE E PATRIMONIO

SEZIONE I - LA FINANZA COMUNALE

Art. 64 - Finanza locale
Art. 65 - Revisore dei conti

SEZIONE II - IL PATRIMONIO

Art. 66 - Beni comunali

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 67 - Entrata in vigore



TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - IL COMUNE

Il Comune di Gallio è ente territoriale autonomo nell'unità della Repubblica Italiana e nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
La sua popolazione ed il suo territorio sono definiti in base alla vigente legislazione.
Il Comune ha come segno distintivo lo stemma e il gonfalone riconosciuti con provvedimento R.D. 07.09.1933, e ha sede legale nella casa municipale sita nel capoluogo.

ART. 2 - STATUTO

1. Il presente Statuto detta le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune e per l'esercizio della sua attività, in attuazione del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
2. Ogni modifica allo Statuto deve essere adottata con le procedure previste per la sua originaria approvazione.

ART. 3 - REGOLAMENTI

1. I regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto sono approvati dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei voti.
2. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, conservano efficacia i regolamenti attualmente vigenti in quanto compatibili.

ART. 4 - PRINCIPI GENERALI

1. Obiettivi preminenti del Comune sono l'affermazione della persona umana in una comunità locale democratica e libera e la partecipazione di tutti i cittadini alla organizzazione politica, economica e sociale della comunità.
2. Per rendere effettive la libertà e l'uguaglianza il Comune promuove lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi primari.
3. Ispira la sua azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità
4. Rivendica per la gente di montagna pari opportunità di progresso.

ART. 5 - LA PERSONA

1. Il Comune riconosce il valore fondamentale della persona umana, e ne tutela la vita e la crescita nella comunità.
2. A tal fine:
a) riconosce il diritto alla abitazione, alla salute, allo studio, al lavoro e promuove le condizioni che rendono concreti tali diritti;
b) riconosce e tutela la famiglia quale nucleo primario della per la formazione e la crescita della persona;
c) assicura l'inserimento sociale dei cittadini approntando e sviluppando idonee strutture associative nelle quali sia facilitato l'incontro delle persone e la loro crescita comunitaria;
d) garantisce condizioni di pari opportunità per la maturazione delle persone, per la realizzazione delle specifiche attitudini, per il loro inserimento nella società e nel mondo del lavoro;
e) riconosce la fondamentale importanza della cultura e della religione per la crescita personale e comunitaria dei cittadini: riserva pertanto attenzione particolare alle strutture educative e religiose e ne appoggia le tradizionali iniziative e manifestazioni; conserva e valorizza le testimonianze storiche, culturali e religiose locali.

ART. 6 - L'AMBIENTE

1. Il Comune tutela l'ambiente nel quale il cittadino vive, cresce e si esprime. In particolare:
- attua le iniziative necessarie od utili per evitare l'inquinamento delle acque, del suolo, dell'aria e conservare la originaria salubrità della montagna;
- protegge la fauna e il patrimonio naturale di prati, pascoli e boschi incentivando l'intervento dei cittadini per la conservazione delle colture e della tradizione attiva silvo - pastorale;
- programma l'uso delle aree edificabili con appropriata pianificazione urbanistica e favorisce il ricupero del patrimonio esistente; incentiva interventi di arredo urbano atti ad evidenziare e valorizzare tradizionali o specifiche qualità architettoniche montane.

ART. 7 - L'ECONOMIA


1. Il Comune riconosce il lavoro come espressione qualificata della capacità individuali e ne tutela la pari dignità, in tutte le sue espressioni. Protegge pertanto l'ambiente di lavoro e favorisce ogni possibile fonte di occupazione. In particolare:
- promuove iniziative a sostegno dei settori commerciale, artigianale, e di quello agricolo con particolare riguardo a lavorazioni o coltivazioni tipiche;
- riserva specifica attenzione alla attività turistica: promuove quindi e sostiene ogni iniziativa atta a potenziare le strutture ricettive, a migliorare la qualità del turismo, a creare una cultura turistica favorevole all'incontro, allo scambio di esperienze ed allo sviluppo dei rapporti tra cittadini ed ospiti;
- mantiene le relazioni con i propri emigrati e ne valorizza le esperienze anche favorendo periodici incontri, con le famiglie e la popolazione, partecipa ad enti od associazioni che seguono i problemi dell'emigrazione e ne sostiene le iniziative.

ART. 8 - FUNZIONI PRIMARIE

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo le caratteristiche e le tradizioni della propria storia.
2. E' titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione Veneto, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione Veneto e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

ART. 9 - COLLABORAZIONE

1. Il Comune, per il conseguimento delle proprie finalità, promuove ogni forma di possibile collaborazione coi cittadini, con le organizzazioni politiche, sociali, economiche operanti nel territorio, con gli enti pubblici locali, Comunità Montana, Provincia e Regione.
2. Collabora con la Comunità Montana nella gestione dei servizi di valenza sopra comunale eventualmente ad essa delegando anche funzioni proprie. Favorisce accordi con altri comuni per iniziative di reciproco interesse.
3. Può aderire ad associazioni di enti locali e favorisce la formazione permanente della conferenza dei Sindaci ad esso maggiormente collegati.
4. Promuove consultazioni coi cittadini ed ogni altro organismo utile; può ricorrere alla collaborazione con privati.

ART. 10 - JUS PATRONATUS

Il Comune di Gallio recepisce pienamente la consuetudine dello JUS PATRONATUS che consiste negli interventi da parte del Comune di Gallio di recupero, manutenzione, conservazione, ristrutturazione delle Chiese Parrocchiali relativamente alle parti esterne delle stesse e loro pertinenze. Sono sottoposti agli stessi interventi le residenze dei Parroci.

ART. 11 - ALBO PRETORIO

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza dei cittadini.
2. Nel caso sia ritenuto opportuno in relazione all'importanza degli atti, potranno essere attuate anche ulteriori forme di divulgazione.

ART. 12 - TERRITORIO, FRAZIONI E CONTRADE COMUNALI

1. Il territorio urbano del Comune di Gallio è formato dal Centro Storico, dalle sue contrade e dalla frazione di Stoccareddo (Stocke). Le contrade storiche del Comune sono le seguenti: Bertigo, Stellar, Leghen (Trojo), Xebbo, Ronchi Davanti, Ronchi di Dietro, Campanella, Xaibena (Xeibend).
2. Agli abitanti della frazione e contrade sono assicurate forme di partecipazione alle scelte del Comune.
3. Il territorio extraurbano comprende proprietà di enti derivanti dall'antico patrimonio collettivo e dal patrimonio della Reggenza dei Sette Comuni nonché proprietà di privati.

TITOLO II - ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

ART. 13 - ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco.

SEZIONE I - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 14 - IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo che attraverso gli atti fondamentali individua gli obiettivi da perseguire e ne verifica i risultati attraverso idonei strumenti.
2. Il Consiglio Comunale si riunisce di solito nella sala consiliare; eccezionalmente e per giustificati motivi si può riunire anche in atra sede.

ART. 15 - ELEZIONE E DURATA

1. L'elezione, la composizione, la durata in carica del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti ed improrogabili.
2. Il Consiglio Comunale viene rinnovato anticipatamente, nei termini e con le modalità previste dalla legge, quando abbia perduto la metà dei propri membri o altra causa e negli altri casi previsti dalla legge.

ART. 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio ha competenza relativamente ai seguenti atti fondamentali:
a) gli statuti dell'ente e delle istituzioni, i regolamenti, salvo quelli che la legge attribuisce alla competenza della Giunta Comunale;
b) l'esame delle linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzarsi nel corso del mandato, presentate dal Sindaco ai sensi del successivo art. 38, comma 3 e successive integrazioni e modificazioni; i programmi generali e di settore, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari e i programmi di opere pubbliche, i progetti di opere pubbliche in variante agli strumenti urbanistici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici generali ed attuativi, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle stesse materie;
c) le convenzioni tra comuni e quelle tra Comune e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) gli indirizzi da osservare da parte degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
i) le spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
j) gli acquisti e le alienazione immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina e la revoca dei rappresentanti del Consiglio presso enti ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.
2. In armonia con le previsioni del precedente comma il Sindaco può sottoporre all'esame del Consiglio anche argomenti di sua competenza o della Giunta per acquisirne il parere.

ART. 17 - CONVOCAZIONE

1. La prima seduta dopo le elezioni è convocata dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione del Consiglio neoeletto e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. La seduta è presieduta dal Consigliere anziano sino al giuramento del Sindaco neo eletto che avverrà dopo la convalida.
2. l Sindaco convoca il Consiglio in via ordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, nei termini e nelle forme previsti dall'art. 125 TULCP n. 148 del 04.02.1915.
3. Il Sindaco deve convocare il Consiglio nel termine di giorni venti quando ne sia richiesto da almeno un quinto dei Consiglieri. La richiesta di convocazione per essere valida deve riguardare argomenti riservati alla competen-za del Consiglio.
4. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria e sono considerate ordinarie, oltre a quelle previste nell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio e del rendiconto di gestione.

ART. 18 - MAGGIORANZE

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite quando è presente, in prima convocazione, la metà dei Consiglieri assegnati al Comune e, in seconda convocazione, almeno quattro Consiglieri.
2. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate se ottengono la maggioranza dei votanti salvo che siano richieste maggioranze qualificate, e sempre che i voti favorevoli siano di almeno un quinto dei Consiglieri in carica.
3. Per le deliberazioni di nomina che richiedono la scelta di uno o più nominativi, risultano eletti, nell'ordine, i candidati che ottengono il maggior numero di voti, esclusi i casi in cui sia prevista la nomina di rappresentanti della minoranza o l'elezione sia prevista con voto limitato. In caso di parità è eletto il più anziano di età.
4. Per determinare la maggioranza dei votanti non si tiene conto degli astenuti; nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza.

ART. 19 - DISCIPLINA E VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. La assemblea consiliare è presieduta dal Sindaco che ne dirige i lavori e ne assicura l'ordinato svolgimento nei modi previsti dall'apposito regolamento.
2. Alla seduta, oltre che ai Consiglieri in carica, possono partecipare gli eventuali Assessori esterni componenti della Giunta Comunale i quali possono svolgere la relazione introduttiva sulle proposte di deliberazione di loro competenza, partecipare alla discussione, ma non hanno diritto di voto né concorrono per determinare la validità della seduta.
3. Ai fini della validità della seduta è computato tra i presenti il Consigliere che dichiari di astenersi dal voto nonché il Consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.
4. Il Consiglio decide sugli argomenti posti all'ordine del giorno; argomenti diversi possono essere discussi solo se sono presenti tutti i Consiglieri e nessuno si opponga.
5. Le sedute sono pubbliche e il voto palese, salvi i casi previsti dal regolamento, e quando siano da discutere argomenti con valutazioni di persone o sia preminente, a giudizio del Consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del Consigliere.
6. A cura del Segretario del Comune sono redatti i verbali delle deliberazioni assunte. I verbali sono sottoscritti dal Segretario e dal Sindaco o da chi ha presieduto legalmente la seduta e sono approvati dal Consiglio di norma nella seduta successiva.

ART. 20 - GRUPPI CONSILIARI


1. I Consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati da almeno tre componenti, ed eleggono il loro capogruppo.
2. Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due Consiglieri, se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.
3. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal regolamento.
4. Il gruppo di maggioranza è composto dai Consiglieri che hanno sottoscritto il documento programmatico sulla cui base sono stati eletti il Sindaco e la Giunta, o che hanno ad esso formalmente aderito. Tutti i gruppi non appartenenti alla maggioranza, compongono globalmente la minoranza.

ART. 21 - COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale può istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni temporanee per affari particolari, indicando il termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio.
2. Il Consiglio Comunale si avvale di commissioni consiliari permanenti per materie determinate, con compiti istruttori o consultivi. Esse sono:
a) Commissione Statuto e regolamenti;
b) Commissione piani e programmi;
c) Commissione per la valutazione dei risultati e degli obiettivi, nonché per la verifica costante dello stato di attuazione delle linee programmatiche di cui al successivo art. 28.
3. Le presidenze delle commissioni sono assegnate tenuto conto che alle minoranze deve essere garantita almeno una presidenza delle commissioni di controllo e garanzia.
4. Gli organi ed uffici del Comune, degli enti, delle aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenuti a fornire le informazioni necessarie alle commissioni consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.
5. Il regolamento disciplina la formazione e il funzionamento delle commissioni consiliari.

ART. 22 - RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE

1. Quando il Consiglio o altro organo comunale deve nominare propri rappresentanti in altri enti e commissioni, e sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procederà con voto limitato, secondo le modalità stabilite nel regolamento, salvo diverse disposizioni di legge.

ART. 23 - CONSIGLIERI COMUNALI - CONSIGLIERE ANZIANO

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato. Entrano in carica all'atto delta proclamazione degli eletti o, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72 comma 4° del D.P.R.16.05.70 n. 570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.
3. I Consiglieri comunali non residenti nel Comune, devono eleggere domicilio nel territorio comunale: in mancanza ogni notifica o comunicazione sarà loro fatta presso la sede comunale.
4. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri ed agli Amministratori che si trovassero convenuti, in conse-guenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni in procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativa, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente, e con diritto rivalsa di ogni spesa in caso di defini-tiva soccombenza.

ART. 24 - DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERI, DECADENZA

1. Ineriscono al mandato di ciascun Consigliere:
a) il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;
b) la presentazione di interrogazioni e mozioni e le eventuali altre forme di intervento disciplinate dal regolamento;
c) il diritto di ottenere le informazioni e le notizie necessarie per espletare il proprio mandato.
2. Per l'esercizio dei loro diritti i Consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario Comunale.
3. Il regolamento disciplina le forme e i modi per l'esercizio dei diritti dei Consiglieri.
4. Ciascun Consigliere Comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale e deve intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali sia membro, assumendo tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato.
5. I Consiglieri decadono dalla carica quando sopraggiunga una causa di incompatibilità insanabile o di ineleggibilità.
6. I Consiglieri Comunali che senza giustificato motivo non intervenissero a tre riunioni consecutive del Consiglio, comprendenti o la deliberazione di approvazione del conto consuntivo o la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, sono dichiarati decaduti secondo le modalità previste dal regolamento.

ART. 25 - SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO E DIMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale viene sciolto nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.
2. Le dimissioni consistono in una dichiarazione scritta di rinuncia alla carica e devono essere presentate per iscritto indirizzate al Consiglio Comunale.
3. Le dimissioni sono irrevocabili e diventano immediatamente efficaci.

ART. 26 - RAPPRESENTANTI IN COMUNITÀ MONTANA

1. I rappresentanti del Comune presso la Comunità Montana sono nominati dal Consiglio Comunale nel proprio seno, assicurando la rappresentanza della minoranza. In caso di mancata nomina da parte del Consiglio Comunale nel termine di sessanta giorni, le nomine dei rappresentanti verranno effettuate dal Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari.

SEZIONE II - SINDACO E ASSESSORI

CAPO I - ELEZIONE E DURATA

ART. 27 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da quattro Assessori.
2. Non possono essere membri della Giunta Comunale contemporaneamente i coniugi, i fratelli, gli ascendenti ed i discendenti, gli affini di primo grado, gli adottati e gli adottanti. La medesima incompatibilità sussiste tra Assessore e Segretario Comunale.
3. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non Consiglieri Comunali, nel numero massimo di due, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere nonché di riconosciute doti di professionalità e/o esperienza amministrativa.
4. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora altresì con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.
5. Gli Assessori esterni sono nominati contestualmente agli altri Assessori. Essi partecipano alle sedute del Consiglio con diritto d'intervento e senza diritto di voto. In nessun caso viene computato nel numero dei presenti ai fii della validità delle sedute.

ART. 28 - PARI OPPORTUNITÀ

1. L'Amministrazione Comunale al fine di tendere al raggiungimento delle pari opportunità tra uomo e donna secondo i principi e le disposizioni previste dalla legge 10.04.1994 n. 15, promuove la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune e negli organi di gestione di enti, aziende ed istituzioni.

ART. 29 - DOCUMENTI PROGRAMMATICI


1. I documenti programmatici previsti dalla legge per l'elezione del Sindaco, comprendenti la lista degli Assessori, devono essere depositati presso l'ufficio del Segretario Comunale almeno cinque giorni liberi prima della data della riunione del Consiglio Comunale e pubblicati all'albo pretorio entro lo stesso giorno.
2. Il Segretario Comunale darà tempestiva comunicazione del deposito del documento programmatico a ciascun Consigliere inviandone copia.

ART. 30 - ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalle leggi. Nomina i componenti della Giunta Comunale e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi di governo.

ART. 31 - DURATA IN CARICA E SURROGAZIONI


1. Il Sindaco e gli Assessori continuano a svolgere le loro funzioni sino alla elezione della nuova Giunta.
2. Nel caso in cui uno o più Assessori cessino dalla loro carica, nel corso del mandato per qualsiasi causa, il Sindaco nomina i nuovi Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta.

ART. 32 - SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica contestualmente alla approvazione di una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno i 2/5 dei Consiglieri assegnati.

ART. 33 - DIMISSIONI

1. Le dimissioni del Sindaco vanno materialmente presentate al Segretario Comunale per iscritto ed immediatamente protocollate. Le dimissioni del Sindaco sono irrevocabili e diventano efficaci trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione al Consiglio Comunale.
2. Gli Assessori dimissionari sono sostituiti dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta valida.

ART. 34 - REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

ART. 35 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti fino al quarto grado o affini.
2. L'obbligo d'astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario Comunale.

ART. 36 - COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è l'organo collegiale di governo del paese, collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune; svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, ne attua i programmi e gli indirizzi generali; riferisce annualmente al Consiglio sulla attività in occasione della discusssione del conto consuntivo mediante presentazione di apposita relazione.
2. La Giunta adotta gli atti di amministrazione che costituiscono esercizio di discrezionalità politica non rientranti nella competenza del Consiglio e che la legge o lo Statuto non attribuiscono al Sindaco, al Segretario o ai capi settore.
3. Appartiene alla Giunta in via esclusiva, nel rispetto dei principi di cui al comma 1:
a) l'approvazione degli schemi di bilancio di previsione e del conto consuntivo;
b) l'approvazione degli schemi di regolamento da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale;
c) l'approvazione dei regolamenti di sua competenza;
d) la determinazione delle tariffe, dei canoni e dei tributi, secondo la disciplina generale approvata dal Consiglio; a approvazione della realizzazione di mostre,
e) spettacoli, manifestazione, convegni e simili;
f) l'autorizzazione delle locazioni attive e passive e le concessioni di immobili;
g) le deliberazioni in materia di toponomastica;
h) l'approvazione delle spese di fornitura di beni e servizi a carattere continuativo, assegna ai capi settore le somme per la gestione dei servizi di competenza;
i) l'accettazione o rifiuto di lasciti e donazioni di beni immobili; determina le azioni da promuovere o alle quali resistere in giudizio, le transazioni e le conciliazioni;
j) l'autorizzazione della concessione di contributi non vincolati;
k) l'affidamento di incarichi professionali di progettazione di opere pubbliche solamente quando non siano previsti in atti fondamentali del Consiglio Comunale e affida gli altri incarichi professionali.
4. Inoltre appartiene alla Giunta:
a) l'adozione di tutte le deliberazioni che la legge o il presente Statuto non attribuiscano alla competenza del Consiglio, del Sindaco, del Segretario e dei capi settore;
b) l'esame dei piani e programmi che il Sindaco intende sottoporre all'approvazione del Consiglio;
c) l'adozione delle deliberazioni urgenti di variazione al bilancio di previsione dell'anno in corso da sottoporre entro i termini di legge a ratifica del Consiglio Comunale.

ART. 37 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La convocazione della Giunta Comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.
2. Le riunioni non sono pubbliche; possono tuttavia intervenire tutti coloro che la Giunta ritenga opportuno sentire.
3. Si applicano alla Giunta, le disposizioni dettate dallo Statuto per il funzionamento del Consiglio Comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni, e il computo degli astenuti.
4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.
5. Gli Assessori possono essere delegati a particolari incarichi o a seguire specifici settori omogenei di attività: in tale caso, fatta sempre salva la esclusiva potestà deliberativa della Giunta, l'Assessore dovrà formulare proposte di delibere, dare impulso all'istruttoria e alla concreta attuazione dei deliberati, verificare il buon funzionamento degli uffici e dei servizi del settore di cui è responsabile, riferendo in merito alla Giunta.
6. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta.

CAPO III - IL SINDACO

ART. 38 - IL SINDACO

1. Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione; rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge e sovrintende alla direzione unitaria politica ed amministrativa del Comune, nonché dei servizi.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune che indossa a tracolla nelle manifestazioni ufficiali.
3. Il Sindaco può delegare specifiche funzioni o incarichi a singoli Assessori o Consiglieri Comunali, previa, quando occorre, comunicazione al Prefetto in caso di sua assenza o impedimento, il Sindaco è sostituito dal vice Sindaco che ne esercita tutti i poteri; mancando il vice Sindaco, è sostituito da un Assessore secondo l'ordine di anzianità. Rimangono fermi i poteri già delegati.
4. Il Sindaco neoeletto contestualmente al primo bilancio di previsione, dopo le elezioni, d'intesa con la Giunta Comunale, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relativa alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
5. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi che assumono la direzione delle aree presenti nel regolamento di organizzazione dei servizi e del personale e le comunica al Segretario Comunale ed alla Giunta.

ART. 39 - ATTRIBUZIONI DEL SINDACO

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale del Comune ed esercita tutti i poteri che gli sono riconosciuti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
2. Convoca e presiede le sedute di Giunta e del Consiglio Comunale assicurandone il regolare e libero svolgimento servendosi anche della Forza Pubblica per reprimere eventuali abusi.
3. Presenta al Consiglio Comunale, contestualmente al primo bilancio di previsione, d'intesa con la Giunta Comunale, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Nomina i rappresentanti del Comune presso aziende ed istituzioni che non siano di competenza del Consiglio Comunale.
5. Ha generali poteri di iniziativa, di controllo e diritto di informazione.
6. Impartisce direttive generali al Segretario Comunale; vigila sul buon andamento degli uffici e adotta i provvedimenti necessari per assicurarne il funzionamento.
7. Quale rappresentante del Comune può sottoscrivere i contratti deliberati dai competenti organi, solo nel caso in cui il Segretario sia ufficiale rogante. Determina l'orario di servizio dei dipendenti nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali, nel rispetto delle procedure previste dai regolamenti.
8. Adotta i provvedimenti disciplinari per il personale non assegnati dal regolamento al Segretario Comunale, fatte salve le competenze della commissione di disciplina.
9. Sovrintende al corpo di polizia municipale.
10. Adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale o non collegiale che la legge, lo Statuto e i regolamenti non abbiano espressamente demandato alla competenza di altri organi.
11. Promuove le azioni giudiziarie di natura cautelare o urgente nell'interesse del Comune, o resiste alle stesse.
12. Adotta ordinanze ordinarie o d'urgenza per la attuazione di disposizioni dello Statuto, dei regolamenti e di ogni altra norma di diritto pubblico.

TITOLO III - COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE

ART. 40 - PARTECIPAZIONE POPOLARE - ASSOCIAZIONI

1. Il Comune favorisce la partecipazione democratica dei cittadini all'attività amministrativa, economica e sociale della comunità locale.
2. Considera con favore la costituzione di associazioni fra cittadini, che siano apolitiche, senza fini di lucro e organizzate nel rispetto dei principi di democrazia, intese a concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Comune e provvede alla loro iscrizione in apposito registro da aggiornare annualmente.
3. Il Comune incentiva la partecipazione di dette associazioni alla vita amministrativa e alle decisioni di maggiore importanza; e potrà invitarle per la gestione di pubblici servizi attinenti alla loro specifica attività ed erogare contributi o altre forme di aiuto economico.
4. Il regolamento disciplina modalità e requisiti per la iscrizione all'albo nonché le diverse forme di collaborazione e di partecipazione.

ART. 41 - ASSEMBLEE

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la convocazione di assemblee di cittadini, o di singole categorie a livello anche di frazione per consultazioni, proposte, dibattiti. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito regolamento.
2. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti dell'organo collegiale che ha promosso la consultazione.
3. La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto almeno quindici anni.

ART. 42 - CONSULTA POPOLARE

1. Allo scopo di tenere la popolazione informata sull'attività dell'amministrazione e di raccogliere opinioni e proposte dei cittadini sui programmi ed obiettivi che si intendono perseguire è costituita la consulta popolare composta da cittadini residenti nel Comune ed iscritti nelle liste elettorali.
2. Nella consulta popolare debbono essere rappresentate tutte le organizzazioni di categoria, del volontariato, della cultura, dello sport e tempo libero.
3. L'apposito regolamento disciplinerà la composizione, le modalità di nomina, il funzionamento ed i poteri della consulta.

ART. 43 - FORUM DEI CITTADINI

1. E' istituito, quale massimo organismo di partecipazione popolare, il forum dei cittadini, al quale partecipano tutti i capi famiglia della popolazione residente nel Comune.
2. Il Sindaco illustra al forum dei cittadini l'attività svolta durante l'anno ed il programma dell'anno successivo, stimolando lo stesso forum dei cittadini ad avanzare proposte di modifica ai programmi da attuare, e a fornire suggerimenti per l'attività futura. Ciascun Assessore dovrà illustrare la propria attività e dimostrare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio Comunale.
3. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale in ordine alle proposte avanzate e, ove del caso, sottopone all'approvazione le relative deliberazioni di modificazione dei programmi.

ART. 44 - REFERENDUM ABROGATIVO, CONSULTIVO E PROPOSITIVO

1. Nelle materie di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum abrogativo consultivo e propositivo.
2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione.
3. Non è ammesso il referendum abrogativo sulle seguenti materie:
a) tributi, tariffe, personale e piani urbanistici generali o attuativi;
b) provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali e dal presente Statuto;
c) oggetti sui quali il Comune ha già assunto impegni deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale o con terzi.
4. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.
5. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio Comunale o richiesto dal 25% di cittadini iscritti nelle liste elettorali
6. Sull'ammissibilità e regolarità del referendum richiesto dai cittadini decide il Consiglio Comunale col voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
7. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo. I referendum non possono svolgersi contemporaneamente alle elezioni comunali e provinciali.
8. Entro trenta giorni l'esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale che dovrà farne oggetto di discussione.
9. La modalità di svolgimento del referendum sono disciplinate da apposito regolamento.
10. Per essere valido, al referendum deve partecipare oltre il 50% degli elettori.

ART. 45 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'amministrazione istanze, petizioni e proposte per la tutela di interessi collettivi ed anche personali.
2. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto, possibilmente a mano ed in duplice copia, alla segreteria del Comune che provvederà a restituire copia con il numero di protocollo. La prima copia verrà contestualmente inoltrata al Sindaco.
3. Il Sindaco affida le istanze, le petizioni e le proposte agli organi o uffici competenti per materia dandone avviso ai promotori.
4. L'esito delle iniziative sarà comunicato non appena concluso l'iter della pratica e comunque entro e non oltre 60 giorni.
5. Qualora per il numero dei destinatari o per altre motivazioni sia difficoltosa la comunicazione personale, l'Amministrazione invia ogni comunicazione al primo dei firmatari e lo pubblica nell'albo comunale. Il regolamento disciplina le forme, le modalità di presentazione e le successive procedure da seguire per le istanze, petizioni e proposte.

ART. 46 - DIFENSORE CIVICO

1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa dell'ente e della sua efficacia può essere istituito l'ufficio del difensore civico.
2. Il difensore civico svolge un ruolo di collaborazione per garantire l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione Comunale. A tale fine comunica al Sindaco, di propria iniziativa o su segnalazione dei cittadini, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione; formula proposte per migliorare il servizio e dirimere controversie; può essere consultato dalla Amministrazione su ogni problema ritenuto di sua competenza e partecipare alle sedute di Giunta e di Consiglio per illustrare i problemi e le iniziative ritenute necessarie, senza diritto di voto.
3. Può essere nominato difensore civico chiunque dimostra di possedere, attraverso l'esperienza maturata, particolari competenze giuridiche ed amministrative e sia in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
4. L'istituzione del difensore civico, è deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta; il Consiglio potrà attribuire al difensore civico una indennità che non potrà comunque essere superiore al 50% di quella spettante al Sindaco.
5. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta può revocare il difensore civico per ripetute inadempienze o per gravi motivi connessi con l'esercizio delle sue funzioni. Per la istituzione del difensore civico il Comune potrà provvedere direttamente, o in accordo con altri Comuni o con la Comunità Montana: in tale caso le spese saranno ripartite tra i Comuni aderenti in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente alla nomina del difensore.
6. Il Regolamento disciplina le modalità e procedure di nomina e di intervento del difensore civico nonché la durata della carica.

ART. 47 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. I cittadini singoli od associati possono partecipare alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento al quale abbiano diretto interesse.
2. Allo scopo sarà data adeguata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare; l'interessato potrà consultare la relativa documentazione e presentare le proprie deduzioni in merito.

ART. 48 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

1. Al fine di favorire la partecipazione e garantire la trasparenza della attività amministrativa gli atti della Amministrazione comunale sono pubblici, fatte salve le previsioni di legge, del presente Statuto e dei regolamenti per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese, o il risultato dell'azione amministrativa. Il Sindaco con propria ordinanza può secretare taluni atti contenuti nei fascicoli dei procedimenti amministrativi.
2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è assicurato con le modalità stabilite dal regolamento, ai cittadini che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
3. Il Sindaco con provvedimento motivato e temporaneo potrà vietare la esibizione di atti o documenti dai quali ritenga che possa derivare pregiudizio al buon esito di procedure in corso o lesione al diritto di altri soggetti.

TITOLO IV - UFFICI E SERVIZI

SEZIONE I - GLI UFFICI


ART. 49 - ORGANIZZAZIONE GENERALE

1. Gli uffici comunali, coordinati dal Segretario Comunale, sono articolati in unità organizzative omogenee denominate settore, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascun settore e la individuazione delle relative responsabilità.
2. La Giunta Comunale disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale, rinviando alla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e dei contratti integrativi aziendali lo stato giuridico, le mansioni, le modalità di assunzione ed il trattamento economico dello stesso. L'organizzazione degli uffici e dei servizi sarà disciplinata dai regolamenti di organizzazione secondo i criteri e gli indirizzi determinati dal Consiglio Comunale.
3. I principi di organizzazione previsti dai commi che precedono si applicano anche alle istituzioni.
4. Il regolamento di organizzazione individua oltre ai settori i servizi dipendenti da ciascun settore.

ART. 50 - IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale, oltre alle competenze previste per legge, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco:
a) formula proposte al Sindaco e alla Giunta Comunale anche ai fini della elaborazione dei programmi, di direttive, di schemi di progetti di regolamento o atti di competenza sindacale;
b) cura l'attuazione dei programmi definiti dagli organi elettivi ed a tal fine propone l'adozione dei progetti, la cui gestione è attribuita ai responsabili del servizio, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto.
c) appone il visto di legittimità su tutte le proposte di deliberazioni da sottoporre all'esame della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale tutte qualora ne faccia richiesta il Sindaco, un Assessore o un Consigliere.
d) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi di cui al titolo I del D.Lgs. 29/93 e le direttive del Sindaco.
e) definisce in particolare, l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali, e secondo le modalità da determinare.
f) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici. La Giunta Comunale valuta ed attribuisce il trattamento economico accessorio secondo criteri che saranno determinati previo consultazione con gli organismi sindacali aziendali;
g) coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
h) verifica e controlla l'attività dei responsabili dei servizi, proponendone al Sindaco la sostituzione in casi di inerzia degli stessi;
i) richiedere direttamente pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione e fornisce risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza.

ART. 51 - VICE SEGRETARIO

1. Il regolamento di organizzazione può prevedere il posto di vice Segretario.
2. Il vice Segretario, oltre alle attribuzioni specifiche relative al settore di cui è preposto, coadiuva il Segretario Comunale nell'esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento ed esercita le funzioni vicarie in caso di vacanza.

SEZIONE II - I SERVIZI

ART. 52 - UNITÀ ORGANIZZATIVE DI SETTORE

1. Le aree a cui farà riferimento il regolamento di organizzazione sono:
a) area amministrativa e affari generali;
b) area economica - finanziaria;
c) area tecnica.
2. Ciascun settore d'attività persegue il raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi elettivi secondo criteri di funzionalità ed economicità di gestione.
3. I settori, coordinati dal Segretario Comunale, collaborano reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi dell'ente anche costituendo unità speciali per determinati progetti. Il Responsabile di progetto è individuato dal Segretario.
4. A ciascun settore è preposto un capo settore responsabile dei servizi che dirige ed organizza il lavoro dei singoli uffici e rispettivi dipendenti. La scelta dei responsabili dei settori è fatta dal Sindaco, subito dopo la nomina della Giunta Comunale, tra il personale dipendente o anche tra personale esterno dotato della professionalità richiesta, in regime di convenzione ai sensi delgli artt. 30 e 100 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, o di diritto privato.
5. I settori sono divisi in servizi omogenei di numero variabile secondo le esigenze indicate nel programma deliberato dal Consiglio Comunale;
6. L'area di vigilanza che non ha livello settoriale è collocata alle dirette dipendenze del Sindaco al quale risponde direttamente fermo restando le competenze del Segretario Comunale di coordinamento e controllo.
7. Spettano in particolare ai capi settore:
a) la direzione degli uffici del settore cui è stato preposto dal Sindaco;
b) l'esercizio dei poteri di spesa nei limiti delle dotazioni definite nel piano esecutivo di gestione e da altre direttive adottate dalla Giunta Comunale, nonché l'esercizio di poteri di gestione inerenti alla realizzazione di progetti e programmi approvati dalla Giunta e dal Consiglio Comunale;
c) la verifica periodica del carico di lavoro e delle produttività dell'ufficio, previo eventuale consultazione con le organizzazioni sindacali;
d) la verifica sulle stesse materie riferita ad ogni singolo dipendente del settore e l'adozione delle iniziative nei confronti del personale, ivi comprese in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;
e) la proposta di attribuzione di trattamenti economici accessori, nel rispetto dei contratti collettivi:
f) l'applicazione delle sanzioni del rimprovero verbale e della censura nei confronti del personale dipendente in servizio presso il settore;
g) la segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari per i fatti da contestare quando le sanzioni da applicare non siano il rimprovero verbale o la censura;
h) l'individuazione e coordinamento dei responsabili del procedimento che fanno capo all'ufficio e la verifica anche se richiesta da terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;
i) la redazione delle proposte di delibera promosse dagli organi elettivi, corredate del parere tecnico e delle risposte ai rilievi degli organi di controllo; le richieste di pareri agli organi consultivi;
j) il potere di conciliare e transigere e la competenza a promuovere e a resistere alle liti in base alle direttive della Giunta Comunale;
k) la formulazione di proposte motivate alla Giunta Comunale in ordine alla adozione di progetti e al Segretario Comunale in ordine ai criteri generali di organizzazione degli uffici;
l) la firma delle certificazioni, attestazioni, autorizzazioni, licenze, concessioni, ivi compresa la corrispondenza anche quando impegna l'ente nei confronti di terzi.

ART. 53 - ORGANI INDIVIDUALI NON ELETTIVI

1. Sono organi individuali dell'ente il Segretario Comunale e i responsabili dei settori.

ART. 54 - PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI INDIVIDUALI

1. Il responsabile del settore esercita le proprie funzioni tramite provvedimenti che assumono la forma di determinazioni. Le determinazioni recano nel frontespizio l'ufficio di provenienza; vengono numerate progressivamente, sono inserite in una raccolta generale tenuta presso la segreteria comunale ed in una raccolta speciale tenuta presso l'ufficio del responsabile del servizio.
2. Le determinazioni sono immediatamente eseguibili dopo il visto del responsabile di Ragioneria, contengono le attestazioni di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e non devono essere inviate al Comitato Regionale di Controllo.

ART. 55 - POTERE DI INIZIATIVA

1. Agli organi collegiali ed individuali (elettivi o meno) spetta il potere di iniziativa. Attraverso tale potere l'organo detta, nell'ambito delle proprie competenze, le disposizioni di carattere applicativo per l'organizzazione della struttura, la disciplina dei mezzi e degli strumenti, le procedure organizzative, le modalità di trattazione delle pratiche e degli affari, le attività da svolgere.
2. I destinatari delle direttive sono tenuti ad adeguarvisi nell'ambito della propria autonomia e responsabilità organizzativa.

ART. 56 - UFFICIO DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

1. La Giunta Comunale può istituire l'ufficio del Sindaco e degli Assessori che cura i rapporti con l'esterno, con gli uffici e servizi dipendenti, con gli organi istituzionali
2. A tale ufficio è preposto un dipendente di categoria "C" inquadrato nel settore affari generali ed alle dirette dipendenze del Sindaco.
3. Con provvedimenti del Sindaco saranno definite ulteriori competenze da attribuire all'ufficio del Sindaco e degli Assessori.

SEZIONE II - I SERVIZI

ART. 57 - DISCIPLINA DEI PUBBLICI SERVIZI

1. Nell'ambito delle proprie competenze il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi nonché attività rivolte a fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono determinati con delibera della Giunta Comunale.
3. La gestione dei servizi pubblici può essere effettuata: in economia, mediante aziende speciali e istituzioni, con concessione a terzi e con società per azioni. L'organizzazione e la gestione dei servizi in economia sono disciplinate da appositi regolamenti.
4. Il Comune, prima di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione intercomunale previste dalla legge, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili.
5. Il Comune a tale scopo promuove forme permanenti di consultazione con i Comuni contermini.

ART. 58 - COOPERAZIONE CON ENTI PUBBLICI

1. Il Comune, per svolgere in modo razionale ed economico determinati servizi e garantire i migliori risultati promuove accordi e collaborazioni con le altre Amministrazioni locali. In particolare può:
a) stipulare convenzioni con altri enti locali;
b) costituirsi in consorzio con altri nti pubblici previa approvazione da parte del Consiglio Comunale dello Statuto del consorzio;
c) concludere accordi di programma per la definizione e realizzazione di opere e interventi di interesse sovracomunale;
d) aderire e partecipare a conferenze di sindaci i cui indirizzi devono essere tenuti in considerazione nelle decisioni del Comune;
e) partecipare ad associazioni tra Comuni per una reciproca collaborazione e informazione.

ART. 59 - CONCESSIONE A TERZI

1. Il Consiglio Comunale, previo accertamento dei presupposti di legge, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi, privilegiando associazioni o comitati alle condizioni previste dallo Statuto e dal regolamento.
2. La concessione deve contenere le norme volte a garantire l'espletamento del servizio in misura corrispondente alle esigenze degli utenti, la razionalità economica della gestione e la realizzazione degli interessi pubblici generali. Deve inoltre prevedere le modalità per l'esercizio della facoltà di riscatto e per il trasferimento al patrimonio del Comune, alla scadenza della concessione, degli immobili e degli impianti, anche se di pertinenza del concessionario

ART. 60 - AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI

1. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati da proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale, e da propri regolamenti, approvati dal Consiglio d'Amministrazione delle aziende.
2. Il Consiglio d'Amministrazione è nominato dal Consiglio Comunale, fuori del proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovata esperienza di amministrazione.
3. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, può costituire istituzioni approvando il relativo regolamento che disciplina l'organizzazione e l'attività dell'istituzione, determina la dotazione organica del personale, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Il Consiglio d'Amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale, oltre che tra i Consiglieri comunali, anche tra altri soggetti aventi i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale, con particolare competenza in materia di servizi sociali.
6. Il Direttore, cui spetta la responsabilità gestionale dell'istituzione, è nominato dalla Giunta Comunale tra i dipendenti comunali aventi i requisiti previsti dal regolamento. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale, dall'associazionismo e dal volontariato.

ART. 61 - PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ DI CAPITALI

1. Il Comune può promuovere la costituzione e può partecipare a S.p.A., anche a prevalente capitale privato, aventi per oggetto la promozione economica-turistica-sociale della comunità.
2. Qualora la partecipazione del Comune sia superiore al venti per cento, lo Statuto della società dovrà prevedere che almeno un membro del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale sia nominato dal Consiglio Comunale.

ART. 62 - RAPPRESENTANZA DEL COMUNE

1. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi generali dell'attività, ai quali devono uniformarsi gli Amministratori di nomina comunale e i rappresentanti del Comune nelle S.p.A. e nelle strutture associative.
2. La Giunta Comunale esercita la vigilanza sull'attività dei soggetti di cui al precedente comma e riferisce annualmente al Consiglio Comunale.
3. La decisione e il voto dei rappresentanti comunali in merito ad ogni modificazione dello Statuto della società devono essere conformi ad una precedente deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 63 - RAPPORTI CON LA COMUNITÀ MONTANA

1. Se la natura del servizio pubblico in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo e alle esigenze di efficienza ed economicità ne consigliano l'esercizio associato con altri Comuni facenti parte della Comunità Montana, la gestione del servizio deve possibilmente essere affidata alla medesima. L'affidamento avviene con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti che determinerà, in accordo con gli organi competenti della Comunità Montana, i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata. Il Comune usufruirà delle prestazioni tecniche, anche nel campo dell'informatizzazione, rese dai competenti uffici della Comunità Montana, formalizzando il rapporto con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO V - FINANZA E PATRIMONIO

SEZIONE I - LA FINANZA COMUNALE


ART. 64 - FINANZA LOCALE

1. Il Comune ha propria autonomia finanziaria nell'ambito della finanza pubblica e della vigente legislazione ed ha un proprio demanio e patrimonio.
2. Le entrate per servizi speciali devono coprire il costo relativo, salve diverse disposizioni di legge.
3. Il Consiglio Comunale approva i bilanci redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e nei termini previsti. In aggiunta alla copia redatta nelle forme previste dalla legge, il bilancio può essere strutturato anche secondo altre forme, tali da consentire tecniche di controllo economico di gestione in base ai parametri costi-benefici.
4. I regolamenti che danno esecuzione al presente Statuto indicano le tecniche e i modelli da seguire per l'espletamento del controllo economico della gestione.

ART. 65 - REVISORE DEI CONTI

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Esercita il controllo di gestione ed esamina, in particolare, il raggiungimento degli obiettivi e degli standards fissati dalla Giunta e dal Consiglio Comunale.
3. Il Revisore dei conti ha la collaborazione dei capi settore e del Segretario Comunale, che provvedono a fornire le informazioni e i dati disponibili. Nell'esercizio delle sue funzioni, può consultare documenti ed atti del Comune e può chiedere informazioni e chiarimenti ai dipendenti del Comune ed ai rappresentanti di esso in aziende, istituzioni, società od altri organismi.
4. Il Sindaco può invitare il revisore dei conti alle riunioni del Consiglio e della Giunta per relazionare su problemi specifici.
5. Il revisore dei conti può inviare comunicazioni al Consiglio e alla Giunta Comunale.
6. Il Consiglio Comunale, nell'esame dei bilanci, dei piani e dei programmi, deve tenere in considerazione specifica anche le relazioni, i rilievi e le proposte dai revisori dei conti e, conseguentemente, motivare le proprie decisioni.

SEZIONE II - IL PATRIMONIO

ART. 66 - BENI COMUNALI

1. Il Comune valorizza il proprio patrimonio, anche con eventuale conversione dei beni, per meglio conseguire i propri fini sociali.
2. Il patrimonio comunale soggetto ad uso civico va tutelato per l'uso prioritario della popolazione comunale in conformità alle antiche usanze e fa parte integrante del complesso dei diritti dei cittadini del Comune di Gallio. Con apposito Referendum specifici usi possono essere convertiti in più attuali modi di utilizzo del patrimonio vincolato e possono essere individuati, nell'ambito del patrimonio stesso, ulteriori diritti riservati alla popolazione. La eventuale liberazione del vincolo nei modi previsti dalla legge comporterà la automatica decadenza di ogni diritto.
3. Nel caso di insufficienti risorse, il diritto d'uso è riconosciuto con preferenza alle famiglie di più antica residenza.
4. Sarà istituito, a tale fine, l'albo degli antichi abitatori.
5. Per gli usi civici, comunque, saranno ovviamente seguite le disposizioni di legge vigenti in materia.
6. L'uso e la gestione dei beni comunali sono disciplinati da apposito regolamento.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 67 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto è affisso all'albo pretorio comunale e vi rimarrà per trenta giorni consecutivi. Entra in vigore il giorno successivo al trentesimo giorno di pubblicazione e comunque dopo aver riportato il visto di legittimità del CO.RE.CO.
2. Con l'entrata in vigore dello Statuto cessa ogni eventuale regime transitorio previsto dalla legge e si intendono abrogati eventuali precedenti statuti deliberati e le norme regolamentari in contrasto con il presente Statuto.

 

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