REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
(I.C.I.)
Articolo
1
Ambito
di applicazione
1.
Il presente regolamento, adottato nell'ambito della
potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto
Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina
l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui
al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
e successive modificazioni. Per quanto non previsto
dal presente regolamento, si applicano le disposizioni
di legge vigenti.
Articolo
2
Esenzione
per gli immobili di proprietà dello Stato e di Enti
Territoriali
1.
Si dispone l’esenzione per gli immobili di proprietà
dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, degli
altri Comuni, delle Comunità Montane, dei Consorzi
fra detti Enti, delle Aziende Unità Sanitarie Locali,
destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
Articolo
3
Esenzione
per gli immobili di servizio utilizzati da Enti
non commerciali svolgenti attività didattiche
1.
L’esenzione dall’I.C.I. prevista dall’art.7, comma
1 lettera i) del D.Lgs. 504/92 si applica anche
agli immobili di servizio di proprietà di Enti non
commerciali svolgenti attività didattiche, utilizzati
da soggetti appartenenti a ordini religiosi, nonché
le sale Parrocchiali adibite ad attività ricreative
della popolazione.
Articolo
4
Definizione
di terreno agricolo al fine delle agevolazioni per
terreni considerati non fabbricabili utilizzati
per attività agro-silvo-pastorale
1.
Alla definizione introdotta dall'articolo 2, comma
1, del Decreto Legislativo 504 del 1992 si aggiunge
la precisazione che sono considerati terreni agricoli
le aree, anche fabbricabili, possedute o condotte
da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a
titolo principale, che esercitano sui terreni medesimi
attività dirette alla coltivazione del fondo, tali
da dimostrare l'utilizzazione agro-silvo-pastorale
dei medesimi.
2.
Non si considerano agricoli i terreni incolti ed
i terreni condotti da soggetti diversi da coltivatori
diretti o imprenditori agricoli.
3.
Ai fini del riconoscimento della ruralità degli
immobili agli effetti dell'Imposta Comunale sugli
Immobili, i fabbricati o porzioni di fabbricati
destinati all'edilizia abitativa, devono soddisfare
le condizioni stabilite dall'articolo 9, commi 3,
4 e 5, della Legge 26 febbraio 1993, n. 557 e successive
modificazioni ed integrazioni.
4.
L'agevolazione suddetta deve essere richiesta entro
il mese di giugno dell'anno di competenza dal soggetto
passivo dell'imposta, con valore di autocertificazione
per quanto dichiarato, su apposito modulo predisposto
dal Comune. L'agevolazione suddetta decade con il
cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra
richiamate.
Articolo
5
Estensione
delle agevolazioni previste per le abitazioni principali
1.
Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera d) del
D. Lgs. 446/97, le cantine, i box, i posti macchina
coperti e scoperti che costituiscono pertinenza
di un'abitazione principale usufruiscono dell'aliquota
prevista per la stessa ma non della detrazione.
2.
In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale,
considerate tali per espressa previsione legislativa
(abitazione nella quale il contribuente, che la
possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro
diritto reale di godimento o in qualità di locatario
finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente
e hanno la residenza; unità immobiliare appartenente
a cooperativa a proprietà indivisa, adibita a dimora
abituale del socio assegnatario; unità immobiliare
posseduta nel territorio del Comune a titolo di
proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente
all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che
non risulti locata), sono equiparate all'abitazione
principale come intesa dall'articolo 8, comma 2,
del Decreto Legislativo n. 504/1992 se non diversamente
disposto dal Consiglio Comunale:
a)
l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà
o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce
la residenza in istituto di ricovero o sanitario
a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata;
b)
l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito
a parenti di 1° grado, che la occupano quale loro
abitazione principale ed in possesso di residenza;
3.
Il soggetto interessato può attestare la sussistenza
delle condizioni di diritto e di fatto richieste
per la fruizione della detrazione principale anche
mediante autocertificazione.
Articolo
5 bis
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti
1.
Si considerano equiparate alle abitazioni principali
dei residenti, ai fini sia dell'applicazione dell'aliquota
ridotta sia della detrazione d'imposta le unità
immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore
ai soggetti indicati all'art. 433 del C.C. e da
questi effettivamente utilizzate come abitazione
principale e a condizione che questi ultimi vi
abbiano trasferito la propria residenza.
2. Nel caso in cui l'abitazione sia utilizzata
in via principale anche da un solo soggetto passivo
contitolare, la detrazione spetta interamente
a quest'ultimo, indipendentemente alla quota di
possesso, così come prevede la legge in
via ordinaria, mentre gli altri contitolari beneficiano
della sola aliquota ridotta, purché ovviamente
rientrino tra i soggetti di cui al comma 1.
3. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate
al periodo dell'anno durante il quale permane
la destinazione dell'unità immobiliare
ad abitazione principale.
4. Il soggetto passivo interessato deve attestare,
mediante una semplice comunicazione da trasmettere
al Comune in cui si verifica l'evento e comunque
non oltre il termine previsto per la presentazione
della dichiarazione di variazione ICI, gli immobili
che hanno cambiato caratteristiche in conseguenza
della destinazione ad abitazione principale derivante
dalla concessione in uso gratuito.
Articolo
6
Determinazione
del valore delle aree fabbricabili
1.
La Giunta Comunale, con proprio provvedimento da
adottarsi in sede di definizione dell'aliquota annuale,
determina, periodicamente e per zone omogenee, i
valori medi venali in comune commercio delle aree
fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo
scopo può acquisire il parere dei responsabili dei
servizi interessati.
2.
Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili
è quello venale in comune commercio, come stabilito
dal comma 5 dell'articolo 6 del Decreto Legislativo
n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del
loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta
per le predette aree risulti tempestivamente versata
sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti
dalla Giunta Comunale.
3.
Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore
delle aree fabbricabili in misura superiore a quella
che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati
al sensi dei comma 1 del presente articolo, al contribuente
non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza
d'imposta versata a tale titolo.
4.
In deroga a quanto disposto nel precedente comma
2 del presente articolo, qualora il soggetto passivo
- nei due anni successivi e sempreché le caratteristiche
dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni
rilevanti ai fini del valore commerciale - abbia
dichiarato o definito a fini fiscali il valore dell'area
in misura superiore del trenta per cento (30%) rispetto
a quello dichiarato al fini dell'imposta comunale,
il Comune procede all'accertamento della maggiore
imposta dovuta.
5.
Le norme dei commi precedenti si applicano anche
alle aree relative alla utilizzazione edificatoria,
alla demolizione di fabbricati ad agli interventi
di recupero di cui all'articolo 6, comma 6, del
Decreto Legislativo n. 504/1992.
6.
In sede di prima applicazione, il provvedimento
di cui al comma 1 del presente articolo verrà adottato
entro il termine di quattro mesi dall'esecutività
del presente regolamento.
Articolo
7
Fabbricati
fatiscenti o inabitabili
1.
Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del
fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione
della riduzione di cui al comma 1 dall'articolo
8 del D.Lgs. 504/1992, come sostituito dall’art.
3 della Legge n. 662/96, spettano esclusivamente
agli immobili nei quali si riscontrino le seguenti
caratteristiche:
a.
assenza di qualsiasi allacciamento ai servizi di
rete, compresi gli allacciamenti ad uso cantiere,
nonché ogni altra presenza di fonti di energia;
b.
condizioni statiche delle strutture del fabbricato
non superabili con interventi di manutenzione ordinaria,
tali da rendere il medesimo non utilizzabile, come
accertato dagli organi istituzionalmente competenti;
c.
assenza di qualsiasi impianto tecnologico di distribuzione
interna dei servizi di rete e assenza di locale
attrezzato per i servizi igienici;
d.
assenza di qualsiasi utilizzazione dell’immobile
da parte del titolare del diritto reale o di terzi.
2.
l'inagibilità o inabitabilita dei fabbricati è accertata
dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico
del proprietario o, in alternativa, da una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della
Legge 4 gennaio 1968, n. 15 prodotta dall'interessato
sotto la propria responsabilità, anche penale, attestante
ed indicante le condizioni per usufruire dei benefici
di cui al comma 1.
3.
la riduzione dell’imposta si applica dalla data
di presentazione al Comune della dichiarazione
di cui al punto 2.
Articolo
7 bis
Abitazione
a disposizione sfitta
1.
Per l'individuazione della categoria si ritiene
di adottare il criterio già in uso per
la tassa rifiuti e quindi considerare come sfitta
l'unità immobiliare priva di allacciamenti.
Articolo
7 ter
Pertinenze
1.
Sono impertinenze le cose immobili di cui all'art.
817, C.C., classificate o classificabili in categorie
diverse da quelle ad uso abitativo ed effettivamente
utilizzate in modo durevole a servizio delle unità
immobiliari ad uso di abitazione.
2. Ai fini della determinazione dell'aliquota
e dell'eventuale detrazione, si considerano parti
integranti dell'unità immobiliare ad uso
di abitazione, qualunque sia sua destinazione
d'uso, le sue pertinenze, anche se distintamente
iscritte al catasto.
3. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario
o titolare di diritto reale di godimento, anche
se in quota parte, della abitazione sia proprietario
o titolare di diritto reale di godimento, anche
se in quota parte, della pertinenza e che questa
sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla
predetta abitazione.
4. La detrazione, ove prevista, spetta soltanto
per l'unità immobiliare ad uso di abitazione
principale e quindi l'agevolazione consiste nella
possibilità di detrarre dall'imposta dovuta
per le pertinenze la parte dell'importo della
detrazione che non ha trovato capienza nell'ammontare
dell'imposta dovuta per l'abitazione principale.
5. L'unità immobiliare ad uso abitazione
e le sue pertinenze continuano ad essere unità
immobiliari distinte e separate ad ogni altro
effetto stabilito nel D. Lgs N. 504 del 30.12.1992,
ivi compresa la determinazione, per ciascuna di
esse, del proprio valore secondo i criteri previsti
nello stesso decreto legislativo.
Articolo
8
Modalità
di versamento
1.
Ai sensi dell'art. 9, primo comma, lettera 1) del
D.Lgs. 446/97, i versamenti ICI effettuati, purché
l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata
totalmente assolta per l'anno di riferimento.
2. Si considerano altresì regolarmente eseguiti
i versamenti dell'imposta effettuati dal nudo proprietario
e dall'erede in luogo del soggetto passivo del tributo.
3. la disposizione di cui al comma 1, non deroga
al principio sancito nel comma 1 dell'art. 10 del
D. Lgs 504/92, secondo il quale ciascun contitolare
risponde limitatamente alla propria quota di possesso.
4. La regolarità dei versamenti è
subordinata al consenso degli interessati, che preclude
loro la possibilità di richiesta di rimborso,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 504/92 per le somme
versate per conto degli altri
5. Si considerano altresì regolarmente eseguiti
i versamenti effettuati a favore del Comune incompetente
purché l'imposta, versata nei termini di
legge, risulti quantificata in base alle aliquote
e detrazioni stabilite dal Comune destinatario,
quale soggetto attivo del tributo.
Articolo
9
Fabbricato
parzialmente costruito
1.
I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati
all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data
di inizio dell'utilizzazione. Conseguentemente,
ai fini impositivi, la superficie dell'area sulla
quale è in corso la restante costruzione è ridotta
in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria
complessiva del fabbricato risultante dal progetto
approvato e la volumetria della parte già costruita
ed autonomamente assoggettata ad imposizione come
fabbricato.
Articolo
10
Aliquota,
detrazioni e agevolazioni dell'imposta
1.
L'aliquota, le detrazioni e le agevolazioni di cui
all'articolo 8, comma 3 del D.Lgs. 504/1992, sono
stabilite annualmente dalla Giunta Comunale entro
i termini di approvazione del bilancio di previsione
dell'esercizio di riferimento.
2.
In tale occasione la Giunta stabilisce anche le
zone di cui all'art. 6 del presente regolamento,
fatto salvo quanto previsto relativamente alla prima
applicazione del regolamento.
3.
In assenza della deliberazione annuale si intende
confermato quanto deliberato nell’esercizio precedente.
Articolo
11
Liquidazione
ed accertamento
1.
L'ufficio, entro e non oltre il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello a cui si riferisce
l'imposizione, provvede a notificare al soggetto
passivo, od ad inviare anche a mezzo posta con raccomandata
a/r, gli atti di liquidazione e di accertamento
del tributo, anche con unico atto, od il maggior
tributo dovuto, con l'applicazione delle sanzioni
previste.
2.
Il contribuente può chiedere l'applicazione dell'istituto
dell'accertamento con adesione qualora ve ne siano
i presupposti.
3.
Ai sensi dell'art. 17, comma 88 della Legge 15.05.1997,
n. 127, non si da luogo a liquidazione ed accertamento
quando l'importo complessivo annuo risulta uguale
o inferiore a Lire 20.000.
Articolo
12
Differimento
dei termini e versamenti rateali dell'imposta
1.
Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera o) del
D.Lgs. 446/97 il Sindaco, nel caso si verifichino
le condizioni sottoriportate può stabilire con proprio
provvedimento motivato:
a)
il differimento e la rateizzazione del pagamento
di una rata I.C.I. in scadenza nel caso di calamità
naturali di grave entità;
b)
il differimento e la rateizzazione di una rata I.C.I.
in scadenza entro il termine massimo di 4 mesi,
nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio
economico che vengano individuate con apposita relazione
del Responsabile dei Servizi Sociali e aventi i
requisiti per accedere al minimo vitale.
Articolo
13
Rimborsi
- Modalità
1.
Il funzionario responsabile dell'imposta può disporre
in qualsiasi momento, anche in assenza di espressa
richiesta del contribuente, il rimborso d'ufficio
delle somme versate in eccedenza, previa verifica
della posizione assieme al contribuente.
2.
Il rimborso avverrà secondo le modalità previste
dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 504/1992.
3.
Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso
delle somme versate e non dovute entro il termine
di tre anni dal giorno del pagamento.
4.
Gli interessi sui rimborsi decorrono dal 31° giorno
dalla richiesta del contribuente.
5.
Ai sensi dell'art. 17, comma 88 della Legge 15.05.1997,
n. 127, non si effettuano rimborsi se l'importo
complessivo risulta inferiore o uguale a Lire
20.000.
Articolo
13 bis
Compensazione
1.
Qualora l'Ufficio, nel corso di attività
di controllo, accerti il diritto ad un rimborso
e nel contempo l'esistenza di un debito d'imposta
per annualità diverse, procede alla compensazione
di tali somme informando il contribuente provvedendo
contestualmente al recupero o al rimborso dell'eventuale
parte dell'imposta, che eccede la compensazione,
risultante rispettivamente a debito o a credito.
2. La compensazione d'ufficio si effettua indistintamente
per somme dovute sia a titolo di imposta che di
sanzioni ed interessi.
3. Il contribuente può richiedere di estinguere
parzialmente o totalmente l'obbligazione tributaria
utilizzando il diritto al rimborso. A tal fine
dovrà indicare nella domanda di rimborso
da parte dell'Ufficio, il credito che intende
utilizzare per la compensazione nonché
la scadenza entro cui intende effettuare la compensazione
stessa.
Articolo
14
Incentivi
per il personale addetto
1.
La Giunta comunale in occasione delle periodiche
revisioni della dotazione organica, anche in relazione
alle attività di controllo eventualmente disposte,
verifica la consistenza dell’Ufficio Tributi e adotta
i provvedimenti necessari affinché sia garantita
la corretta gestione dell’imposta.
2.
La Giunta comunale può destinare una parte del maggior
gettito dell’imposta al potenziamento dell’Ufficio
Tributi e all’attribuzione al personale addetto
di compensi incentivanti.
3.
Per le finalità di cui al comma precedente la Giunta
Comunale individua anno per anno la quota in percentuale
da destinare del maggior gettito d’imposta effettivamente
riscosso derivante dall’attività accertativa dell’Ufficio
Tributi.
4.
Se la verifica delle posizioni dei contribuenti
sarà estesa anche alla gestione del contenzioso
innanzi le Commissioni Tributarie la Giunta Comunale
individua anno per anno la quota in percentuale
da destinare alle finalità di cui al comma secondo,
con riferimento ad ogni specifica posizione trattata.
5.
Il 25% delle somme stanziate sarà destinata alla
formazione e al potenziamento dell’ufficio da effettuarsi
mediante acquisizione di apparecchiature, programmi
gestionale, acquisti e dotazioni specifiche, la
quota restante sarà attribuita al personale a titolo
di compenso incentivante su proposta del dirigente
competente e nel rispetto delle norme in materia.
Articolo
15
Entrata
in vigore
1.
Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio
2000.
Articolo
16
Rinvio
dinamico
1.
Le norme del presente regolamento si intendono modificate
per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali
e regionali.
2.
In tali casi, in attesa della formale modificazione
del presente
regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.