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HOME PAGE > MUNICIPIO > STATUTO E REGOLAMENTI > REGOLAMENTO I.C.I.

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

Esenzione per gli immobili di proprietà dello Stato e di Enti Territoriali

1. Si dispone l’esenzione per gli immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, degli altri Comuni, delle Comunità Montane, dei Consorzi fra detti Enti, delle Aziende Unità Sanitarie Locali, destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

Articolo 3

Esenzione per gli immobili di servizio utilizzati da Enti non commerciali svolgenti attività didattiche

1. L’esenzione dall’I.C.I. prevista dall’art.7, comma 1 lettera i) del D.Lgs. 504/92 si applica anche agli immobili di servizio di proprietà di Enti non commerciali svolgenti attività didattiche, utilizzati da soggetti appartenenti a ordini religiosi, nonché le sale Parrocchiali adibite ad attività ricreative della popolazione.

Articolo 4

Definizione di terreno agricolo al fine delle agevolazioni per terreni considerati non fabbricabili utilizzati per attività agro-silvo-pastorale

1. Alla definizione introdotta dall'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 504 del 1992 si aggiunge la precisazione che sono considerati terreni agricoli le aree, anche fabbricabili, possedute o condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, che esercitano sui terreni medesimi attività dirette alla coltivazione del fondo, tali da dimostrare l'utilizzazione agro-silvo-pastorale dei medesimi.

2. Non si considerano agricoli i terreni incolti ed i terreni condotti da soggetti diversi da coltivatori diretti o imprenditori agricoli.

3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti dell'Imposta Comunale sugli Immobili, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati all'edilizia abitativa, devono soddisfare le condizioni stabilite dall'articolo 9, commi 3, 4 e 5, della Legge 26 febbraio 1993, n. 557 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. L'agevolazione suddetta deve essere richiesta entro il mese di giugno dell'anno di competenza dal soggetto passivo dell'imposta, con valore di autocertificazione per quanto dichiarato, su apposito modulo predisposto dal Comune. L'agevolazione suddetta decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.

Articolo 5

Estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera d) del D. Lgs. 446/97, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale usufruiscono dell'aliquota prevista per la stessa ma non della detrazione.

2. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente e hanno la residenza; unità immobiliare appartenente a cooperativa a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata), sono equiparate all'abitazione principale come intesa dall'articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativo n. 504/1992 se non diversamente disposto dal Consiglio Comunale:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti di 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale ed in possesso di residenza;

3. Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per la fruizione della detrazione principale anche mediante autocertificazione.

Articolo 5 bis
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti

1. Si considerano equiparate alle abitazioni principali dei residenti, ai fini sia dell'applicazione dell'aliquota ridotta sia della detrazione d'imposta le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai soggetti indicati all'art. 433 del C.C. e da questi effettivamente utilizzate come abitazione principale e a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza.
2. Nel caso in cui l'abitazione sia utilizzata in via principale anche da un solo soggetto passivo contitolare, la detrazione spetta interamente a quest'ultimo, indipendentemente alla quota di possesso, così come prevede la legge in via ordinaria, mentre gli altri contitolari beneficiano della sola aliquota ridotta, purché ovviamente rientrino tra i soggetti di cui al comma 1.
3. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
4. Il soggetto passivo interessato deve attestare, mediante una semplice comunicazione da trasmettere al Comune in cui si verifica l'evento e comunque non oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione ICI, gli immobili che hanno cambiato caratteristiche in conseguenza della destinazione ad abitazione principale derivante dalla concessione in uso gratuito.

Articolo 6

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento da adottarsi in sede di definizione dell'aliquota annuale, determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo può acquisire il parere dei responsabili dei servizi interessati.

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dalla Giunta Comunale.

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati al sensi dei comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

4. In deroga a quanto disposto nel precedente comma 2 del presente articolo, qualora il soggetto passivo - nei due anni successivi e sempreché le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale - abbia dichiarato o definito a fini fiscali il valore dell'area in misura superiore del trenta per cento (30%) rispetto a quello dichiarato al fini dell'imposta comunale, il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta.

5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ad agli interventi di recupero di cui all'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 504/1992.

6. In sede di prima applicazione, il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo verrà adottato entro il termine di quattro mesi dall'esecutività del presente regolamento.

Articolo 7

Fabbricati fatiscenti o inabitabili

1. Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione di cui al comma 1 dall'articolo 8 del D.Lgs. 504/1992, come sostituito dall’art. 3 della Legge n. 662/96, spettano esclusivamente agli immobili nei quali si riscontrino le seguenti caratteristiche:

a. assenza di qualsiasi allacciamento ai servizi di rete, compresi gli allacciamenti ad uso cantiere, nonché ogni altra presenza di fonti di energia;

b. condizioni statiche delle strutture del fabbricato non superabili con interventi di manutenzione ordinaria, tali da rendere il medesimo non utilizzabile, come accertato dagli organi istituzionalmente competenti;

c. assenza di qualsiasi impianto tecnologico di distribuzione interna dei servizi di rete e assenza di locale attrezzato per i servizi igienici;

d. assenza di qualsiasi utilizzazione dell’immobile da parte del titolare del diritto reale o di terzi.

2. l'inagibilità o inabitabilita dei fabbricati è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario o, in alternativa, da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 prodotta dall'interessato sotto la propria responsabilità, anche penale, attestante ed indicante le condizioni per usufruire dei benefici di cui al comma 1.

3. la riduzione dell’imposta si applica dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione di cui al punto 2.

Articolo 7 bis

Abitazione a disposizione sfitta

1. Per l'individuazione della categoria si ritiene di adottare il criterio già in uso per la tassa rifiuti e quindi considerare come sfitta l'unità immobiliare priva di allacciamenti.

Articolo 7 ter

Pertinenze

1. Sono impertinenze le cose immobili di cui all'art. 817, C.C., classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari ad uso di abitazione.
2. Ai fini della determinazione dell'aliquota e dell'eventuale detrazione, si considerano parti integranti dell'unità immobiliare ad uso di abitazione, qualunque sia sua destinazione d'uso, le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte al catasto.
3. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
4. La detrazione, ove prevista, spetta soltanto per l'unità immobiliare ad uso di abitazione principale e quindi l'agevolazione consiste nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza nell'ammontare dell'imposta dovuta per l'abitazione principale.
5. L'unità immobiliare ad uso abitazione e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel D. Lgs N. 504 del 30.12.1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

Articolo 8

Modalità di versamento

1. Ai sensi dell'art. 9, primo comma, lettera 1) del D.Lgs. 446/97, i versamenti ICI effettuati, purché l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.
2. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti dell'imposta effettuati dal nudo proprietario e dall'erede in luogo del soggetto passivo del tributo.
3. la disposizione di cui al comma 1, non deroga al principio sancito nel comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs 504/92, secondo il quale ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso.
4. La regolarità dei versamenti è subordinata al consenso degli interessati, che preclude loro la possibilità di richiesta di rimborso, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 504/92 per le somme versate per conto degli altri
5. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a favore del Comune incompetente purché l'imposta, versata nei termini di legge, risulti quantificata in base alle aliquote e detrazioni stabilite dal Comune destinatario, quale soggetto attivo del tributo.

Articolo 9

Fabbricato parzialmente costruito

1. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di inizio dell'utilizzazione. Conseguentemente, ai fini impositivi, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Articolo 10

Aliquota, detrazioni e agevolazioni dell'imposta

1. L'aliquota, le detrazioni e le agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 3 del D.Lgs. 504/1992, sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento.

2. In tale occasione la Giunta stabilisce anche le zone di cui all'art. 6 del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto relativamente alla prima applicazione del regolamento.

3. In assenza della deliberazione annuale si intende confermato quanto deliberato nell’esercizio precedente.

Articolo 11

Liquidazione ed accertamento

1. L'ufficio, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione, provvede a notificare al soggetto passivo, od ad inviare anche a mezzo posta con raccomandata a/r, gli atti di liquidazione e di accertamento del tributo, anche con unico atto, od il maggior tributo dovuto, con l'applicazione delle sanzioni previste.

2. Il contribuente può chiedere l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione qualora ve ne siano i presupposti.

3. Ai sensi dell'art. 17, comma 88 della Legge 15.05.1997, n. 127, non si da luogo a liquidazione ed accertamento quando l'importo complessivo annuo risulta uguale o inferiore a Lire 20.000.

Articolo 12

Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera o) del D.Lgs. 446/97 il Sindaco, nel caso si verifichino le condizioni sottoriportate può stabilire con proprio provvedimento motivato:

a) il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata I.C.I. in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità;

b) il differimento e la rateizzazione di una rata I.C.I. in scadenza entro il termine massimo di 4 mesi, nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico che vengano individuate con apposita relazione del Responsabile dei Servizi Sociali e aventi i requisiti per accedere al minimo vitale.

Articolo 13

Rimborsi - Modalità

1. Il funzionario responsabile dell'imposta può disporre in qualsiasi momento, anche in assenza di espressa richiesta del contribuente, il rimborso d'ufficio delle somme versate in eccedenza, previa verifica della posizione assieme al contribuente.

2. Il rimborso avverrà secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 504/1992.

3. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento.

4. Gli interessi sui rimborsi decorrono dal 31° giorno dalla richiesta del contribuente.

5. Ai sensi dell'art. 17, comma 88 della Legge 15.05.1997, n. 127, non si effettuano rimborsi se l'importo complessivo risulta inferiore o uguale a Lire 20.000.

Articolo 13 bis

Compensazione

1. Qualora l'Ufficio, nel corso di attività di controllo, accerti il diritto ad un rimborso e nel contempo l'esistenza di un debito d'imposta per annualità diverse, procede alla compensazione di tali somme informando il contribuente provvedendo contestualmente al recupero o al rimborso dell'eventuale parte dell'imposta, che eccede la compensazione, risultante rispettivamente a debito o a credito.
2. La compensazione d'ufficio si effettua indistintamente per somme dovute sia a titolo di imposta che di sanzioni ed interessi.
3. Il contribuente può richiedere di estinguere parzialmente o totalmente l'obbligazione tributaria utilizzando il diritto al rimborso. A tal fine dovrà indicare nella domanda di rimborso da parte dell'Ufficio, il credito che intende utilizzare per la compensazione nonché la scadenza entro cui intende effettuare la compensazione stessa.

Articolo 14

Incentivi per il personale addetto

1. La Giunta comunale in occasione delle periodiche revisioni della dotazione organica, anche in relazione alle attività di controllo eventualmente disposte, verifica la consistenza dell’Ufficio Tributi e adotta i provvedimenti necessari affinché sia garantita la corretta gestione dell’imposta.

2. La Giunta comunale può destinare una parte del maggior gettito dell’imposta al potenziamento dell’Ufficio Tributi e all’attribuzione al personale addetto di compensi incentivanti.

3. Per le finalità di cui al comma precedente la Giunta Comunale individua anno per anno la quota in percentuale da destinare del maggior gettito d’imposta effettivamente riscosso derivante dall’attività accertativa dell’Ufficio Tributi.

4. Se la verifica delle posizioni dei contribuenti sarà estesa anche alla gestione del contenzioso innanzi le Commissioni Tributarie la Giunta Comunale individua anno per anno la quota in percentuale da destinare alle finalità di cui al comma secondo, con riferimento ad ogni specifica posizione trattata.

5. Il 25% delle somme stanziate sarà destinata alla formazione e al potenziamento dell’ufficio da effettuarsi mediante acquisizione di apparecchiature, programmi gestionale, acquisti e dotazioni specifiche, la quota restante sarà attribuita al personale a titolo di compenso incentivante su proposta del dirigente competente e nel rispetto delle norme in materia.

Articolo 15

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2000.

Articolo 16

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

 

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