REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI CONCORSI E DELLE SELEZIONI
Art.
1 - Oggetto
del Regolamento
1.
Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso agli impieghi presso
il Comune di Gallio.
Art.
2 - Bando di concorso
1.
Il bando di concorso deve contenere:
a)
il numero dei posti messi a concorso, con le relative categorie ed il corrispondente
trattamento economico;
b)
il termine di scadenza per la presentazione delle domande;
c)
i documenti ed i titoli da allegare alla domanda e quelli da produrre successivamente
da parte dei candidati utilmente collocati nella graduatoria;
d)
le modalità di presentazione delle domande;
e)
l'avviso per la determinazione del diario (facoltativo) e la sede delle prove;
f)
la citazione della Legge 10.04.1991, n. 125, recante "Azioni positive per la realizzazione
della parità uomo-donna nel lavoro" la quale garantisce la pari opportunità nell'accesso
al lavoro tra uomini e donne, giusto quanto dispone anche l'art. 61 del D.Lgs.
03.02.1993, n. 29 (come sostituito dal D.Lgs. 23.12.1993, n. 546);
g)
l'indicazione delle materie oggetto delle prove;
h)
l'indicazione del contenuto delle prove pratiche, ove previste;
i)
la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali, ove previste;
j)
l'indicazione dei requisiti soggettivi generali e particolari per l'ammissione
all'impiego;
k)
l'indicazione dei titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile
per singole categorie di titoli;
l)
l'indicazione dei titoli che danno luogo a precedenza o preferenza a parità di
punteggio, nonché il termine e le modalità della loro presentazione;
m)
l'indicazione della riserva dei posti per il personale interno, ove prevista;
n)
l'indicazione percentuale dei posti riservati da leggi a favore di determinate
categorie. In particolare nel bando dovrà esservi la dichiarazione relativa al
rispetto delle norme di cui alla Legge 04.02.1968, n. 482 e successive modificazioni
ed integrazioni;
o)
l'ammontare ed il modo di versamento della tassa di ammissione;
p)
la facoltà di proroga, riapertura e revoca;
q)
ogni altra notizia ritenuta opportuna.
2.
Ogni bando di concorso recherà in allegato il modello di domanda di partecipazione
concorsuale, il quale sarà intonato al posto da ricoprire. In coincidenza alla
pubblicazione del bando, presso l'Ufficio Personale del Comune sarà disponibile
l'apposito modulo di domanda ritirabile senza alcun costo dagli interessati.
3.
Il bando deve essere pubblicato, per estratto (avviso contenente gli estremi del
bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande),
nel Bollettino Ufficiale della Regione oltre che, mediante affissione, all'Albo
Pretorio del Comune ove deve rimanere esposto fino alla scadenza del termine della
presentazione delle domande.
4.
Altre forme di pubblicità o diffusione possono essere stabilite di volta in volta,
in sede di indizione del bando, secondo l'importanza del posto da ricoprire.
Art.
3 - Proroga, riapertura e revoca del concorso
1.
L'Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire i termini del concorso qualora
il numero dei concorrenti sia ritenuto insufficiente per il buon esito e, comunque,
non inferiore al numero dei posti messi a concorso. In tal caso restano valide
le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di integrare,
entro il nuovo termine, la documentazione allegata.
2.
Parimenti, per motivate ragioni di pubblico interesse, l'Amministrazione può revocare,
prima della scadenza, il concorso già bandito. Il provvedimento di revoca va notificato
a tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione.
Art.
4 - Requisiti generali per l'assunzione
1.
Per l'ammissione ai concorsi ed alle selezioni indette dal Comune, o comunque
per l'assunzione a posti di ruolo, gli aspiranti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti generali:
a)
cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti
alla Repubblica. Possono accedere ai posti dell'impiego presso il Comune, prescindendo
dal suddetto requisito, i cittadini degli Stati membri della Comunità Economica
Europea nei limiti e con le modalità indicate dall'art. 37 del D.Lgs. 03.02.1993,
n. 29;
b)
età non inferiore agli anni 18;
c)
non aver riportato condanne penali, non essere stati interdetti o sottoposti a
misure che escludano, secondo le Leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso
gli Enti Locali, nonché non aver procedimenti penali in corso per reati di cui
alla Legge 18.01.1992, n. 16;
d)
godimento dei diritti politici;
e)
idoneità fisica all'impiego;
f)
titolo di studio per il posto da conferire.
2.
Altri eventuali requisiti speciali necessari per ricoprire particolari profili
professionali verranno di volta in volta indicati nei relativi bandi di concorso.
3.
Tutti i requisiti generali e speciali devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda
di ammissione ai concorsi pubblici, nonché al momento dell'avvio a selezione per
le assunzioni di cui alla Legge 28.02.1987, n. 56 ed alla Legge 02.04.1968, n.
482.
4.
Non possono accedere ai posti di ruolo coloro che siano stati licenziati (destituiti
o dispensati) dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero siano stati
dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego con un documento falso o nullo.
Art.
5 - Domanda per l'ammissione
1.
Per l'ammissione al concorso i concorrenti devono presentare domanda in carta
libera indirizzata al Comune, nella quale sono tenuti a dichiarare:
a)
cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito se diverso
dalla residenza;
b)
l'indicazione del concorso al quale intendono partecipare;
c)
specificazione della cittadinanza;
d)
il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione
o della cancellazione dalle stesse;
e)
le eventuali condanne penali riportate o misure che escludano, secondo le Leggi
vigenti, dalla nomina ad impieghi presso gli Enti Locali e gli eventuali procedimenti
penali in corso. In caso negativo dovrà essere dichiarata l'inesistenza di condanne
o misure o procedimenti penali;
f)
il titolo di studio espressamente richiesto, ed eventualmente il certificato con
specificazione della votazione o giudizio riportati, se non contenuti nel titolo
di studio;
g)
estremi della ricevuta di pagamento della tassa di concorso;
h)
eventuali titoli speciali comprovanti particolari requisiti che, in rapporto al
profilo professionale al quale si riferisce il concorso, siano richiesti espressamente
dalle norme del bando;
i)
gli eventuali servizi prestati nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti
rapporti di lavoro.
2.
La domanda deve essere firmata dal concorrente.
3.
Insieme alla domanda dovrà essere presentato il curriculum formativo e professionale,
se richiesto esplicitamente dal bando di concorso.
4.
La documentazione relativa alla situazione dichiarata nella domanda dovrà essere
presentata dall'interessato successivamente, a richiesta della Amministrazione,
prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.
Art.
6 - Modalità per la presentazione
1.
Per i concorsi pubblici la presentazione delle domande e di eventuali allegati
da parte di tutti i concorrenti, esterni ed interni, deve avvenire esclusivamente
a mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R., da spedire entro il giorno
stabilito dal bando come termine ultimo per la partecipazione, o presentata a
mano all'Ufficio Protocollo del Comune entro la stessa data. La domanda spedita
a mezzo del servizio postale dovrà comunque pervenire entro cinque giorni dal
termine ultimo per la presentazione, pena l'esclusione dal concorso.
2.
Nel caso che il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende
espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
3.
Nell'eventualità che il termine ultimo coincida con un giorno di interruzione
del funzionamento degli uffici postali per qualsiasi motivo, lo stesso si intende
espressamente prorogato al primo giorno feriale di ripresa del servizio da parte
degli uffici predetti.
4.
La busta è indirizzata al Comune di Gallio. Sul retro della busta il concorrente
appone il proprio nome, cognome e indirizzo e l'indicazione del concorso al quale
intende partecipare; l'omissione di tali indicazioni non comporta l'esclusione
dal concorso.
5.
Le modalità suddette devono essere osservate anche per l'inoltro di atti richiesti
per l'integrazione ed il perfezionamento di istanze già presentate, con riferimento
al termine ultimo assegnato per tale inoltro.
6.
La data risultante dal bollo apposto dall'ufficio postale, presso il quale viene
effettuata la spedizione, fa fede ai fini dell'osservanza del termine ultimo indicato
dal bando.
7.
La busta contenente la domanda e i documenti viene protocollata e viene allegata,
dal responsabile dell'Ufficio Protocollo, alla domanda e, con la stessa, inoltrata
all'Ufficio del Personale. L'Ufficio del Personale provvede a trasmettere alla
Commissione esaminatrice/giudicatrice le domande pervenute per l'avvio delle procedure
concorsuali.
8.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art.
7 - Procedura di ammissione
1.
La verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione ai concorsi
e dell'osservanza delle condizioni prescritte dalla Legge, dal presente regolamento
e dal bando, avviene a cura della Commissione esaminatrice/giudicatrice.
2.
Tale verifica viene effettuata per le sole domande di ammissione al concorso che
risultino trasmesse al Comune entro il termine massimo previsto dal bando di concorso,
con l'osservanza delle modalità stabilite. Per le domande che risultano trasmesse
oltre tale termine la Commissione esaminatrice/giudicatrice ne dà comunicazione
all'interessato con la precisazione che non è stato ammesso al concorso.
3.
La Commissione esaminatrice/giudicatrice istruisce ciascuna istanza, trasmessa
entro il termine prescritto, sulla base del controllo delle dichiarazioni e documentazioni
presentate e della corrispondenza delle stesse e dei requisiti con esse dichiarati
e documentati, con quanto prescritto dal bando di concorso.
Art.
8 - Perfezionamento della domanda
1.
Non è sanabile e comporta l'esclusione dal concorso l'omissione nella domanda:
a)
del cognome, nome, residenza o comunque un eventuale recapito del concorrente;
b)
della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa.
2.
Nel caso che dalla istruttoria risultino omissioni od imperfezioni nella domanda
per incompletezza od irregolarità di formulazione di una o più dichiarazioni da
effettuarsi nella domanda, relative ai requisiti prescritti, diverse da quelle
del comma 1, il concorrente viene invitato a provvedere al loro perfezionamento,
entro il termine accordato, a pena di esclusione dal concorso.
3.
Verificandosi le condizioni di cui al comma 2, la Commissione esaminatrice/giudicatrice
invita il concorrente, mediante lettera raccomandata A.R., a trasmettere al Comune,
con lo stesso mezzo, a pena di definitiva esclusione dal concorso, una nuova istanza,
che viene considerata integrativa di quella già acquisita agli atti, completa
di tutte le dichiarazioni omesse od imperfettamente formulate, e regolarmente
firmata dal candidato.
4.
Non è ammessa la tardiva presentazione di ulteriori dichiarazioni.
Art.
9 - Commissione esaminatrice/giudicatrice del concorso - Composizione e funzionamento
1.
I Presidenti ed i membri delle Commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominati
con provvedimento del Sindaco, sentiti i capi settori interessati ai posti da
ricoprire. Il Segretario della Commissione è nominato con provvedimento del Segretario
Comunale. La loro composizione per i concorsi, sia pubblici che interni, è la
seguente:
a)
dal Segretario Comunale che presiede la Commissione;
b)
due esperti dotati di specifiche e comprovate competenze nelle materie previste
dal concorso, scelti tra dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, con qualifica
almeno pari a quella dei posti da ricoprire e comunque, di norma, non inferiore
alla categoria D, od estranei alle Pubbliche Amministrazioni che non ricoprano
cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Le funzioni di
Segretario sono svolte da un dipendente di qualifica e competenza adeguata alla
complessità del concorso.
2.
A tali Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua
straniera e per speciali materie.
3.
Le Commissioni per le selezioni per l'assunzione in ruolo di personale delle categorie
A e B, per qualifiche funzionali per le quali è richiesto il possesso della licenza
della scuola dell'obbligo, nonché per la verifica dell'idoneità per l'assunzione
ai sensi della Legge 02.04.1968, n. 482, sono così composte:
a)
un capo servizio o equiparato con funzioni di Presidente;
b)
due esperti nelle materie oggetto della selezione.
Le
funzioni di Segretario sono disimpegnate da un dipendente.
Art.
10 - Commissione esaminatrice/giudicatrice del concorso - Norme di funzionamento
1.
Nella prima seduta di insediamento la Commissione prende atto dei provvedimenti
di nomina della Commissione stessa e valuta l'ammissibilità dei candidati. Tali
atti, assieme a quelli relativi all'espletamento delle prove ed ai verbali, sono
custoditi dal Segretario della Commissione, sotto la sua responsabilità, fino
alla conclusione dei lavori.
2.
Preliminarmente tutti i componenti ed il Segretario della Commissione, presa visione
dell'elenco dei concorrenti ammessi al concorso, verificano l'eventuale esistenza
di situazioni di incompatibilità nei confronti degli stessi, secondo quanto stabilito
all'art. 6, comma 6, dando atto a verbale dei risultati di tale verifica. Ove
sia dato atto che non sussistono condizioni di incompatibilità, la Commissione
procede nei suoi lavori, osservando le modalità indicate nei successivi commi.
3.
La Commissione quindi, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine
del procedimento concorsuale e lo rende pubblico.
4.
La Commissione esaminatrice/giudicatrice opera costantemente con la presenza di
tutti i suoi componenti. Nel caso che alcuno di essi debba assentarsi temporaneamente
nel corso della seduta, i lavori vengono interrotti per tutta la durata dell'assenza.
Di tale interruzione ne viene preso atto.
5.
L'ordine dei lavori della Commissione deve obbligatoriamente seguire la seguente
successione cronologica:
a)
determinazione delle modalità di attribuzione del punteggio relativo ai titoli;
b)
determinazione delle date entro le quali saranno effettuate le prove scritte,
pratiche ed orali e delle sedi in cui le stesse saranno tenute;
c)
effettuazione delle prove scritte, incluse quelle a contenuto pratico;
d)
valutazione delle prove di esame scritte indicate alla lettera c) ed attribuzione
dei relativi voti a ciascuna di esse. Completata la valutazione delle prove di
esame di cui alla lettera c), la Commissione determina i concorrenti ammessi alla
prova orale e/o a quella pratica;
e)
effettuazione delle prove orali e/o delle prove pratiche con attribuzione dei
relativi voti e determinazione dei concorrenti che hanno superato le prove predette;
f)
esame delle dichiarazioni contenute nelle domande ed attribuzione dei relativi
punteggi secondo le modalità stabilite. Tale operazione viene effettuata limitatamente
ai concorrenti che si sono presentati a tutte le prove e le hanno superate;
g)
riepilogo dei punteggi e dei voti attribuiti a tutti i concorrenti che hanno superato
le prove;
h)
formazione della graduatoria dei concorrenti idonei.
6.
La redazione del processo verbale dei lavori della Commissione, da eseguirsi separatamente
per ciascuna seduta della stessa, è effettuata dal Segretario della Commissione
che ne è responsabile.
7.
Nel caso di impedimento momentaneo del Segretario, lo stesso viene sostituito
con altro dipendente comunale designato dal Segretario Comunale.
Art.
11 - Compenso della Commissione
1.
A ciascun componente delle Commissioni esaminatrici di concorsi viene corrisposto,
per ogni tipo di concorso, un compenso base differenziato come segue:
a)
Lire 400.000 per concorsi relativi ai profili professionali previsti in categoria
A e B;
b)
Lire 600.000 per concorsi relativi ai profili professionali in categoria C;
c)
Lire 800.000 per concorsi relativi ai profili professionali previsti in categoria
D e superiori.
2.
Salvo quanto disposto dal comma 1, a ciascun componente le Commissioni esaminatrici
di concorsi viene corrisposto un compenso integrativo così determinato:
a)
Lire 700 per ciascun candidato esaminato per le prove selettive previste per le
qualifiche professionali delle categorie A e B;
b)
Lire 800 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi relativi alla
categoria C;
c)
Lire 1.000 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi della categoria
C. I compensi di cui ai punti b) e c) sono aumentati del 20% per i concorsi per
titoli ed esami. Nei concorsi per soli titoli i compensi integrativi sono commisurati
al 20% di quelli di cui ai punti b) e c).
3.
I compensi previsti dai commi 1. e 2. sono aumentati del 20% per i Presidenti
delle Commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i Segretari
delle Commissioni stesse. Ai membri aggiunti aggregati alle Commissioni esaminatrici
di concorsi per le sole prove orali relative a profili professionali di categoria
C e D è dovuto il compenso base stabilito dal precedente comma 1., ridotto del
50% ed il solo compenso integrativo per candidato esaminato nella misura fissata
dal comma 2).
4.
Nel caso di suddivisione delle Commissioni esaminatrici in sottocommissioni, ai
componenti di queste ultime, compete il compenso base previsto dal comma 1), ridotto
del 50% e il solo compenso integrativo per candidato esaminato nella misura fissata
dal comma 2). I compensi integrativi di cui al comma 2) sono rapportati per ogni
componente e per il Segretario delle singole Commissioni al numero di candidati
esaminati da ciascuna sottocommissione e non possono eccedere i massimali previsti
dal precedente comma.
5.
Ai componenti che si dimettono dall'incarico o sono dichiarati decaduti per comportamenti
illeciti loro attribuiti i compensi base sono dovuti in misura proporzionale al
numero delle sedute di Commissione cui hanno partecipato.
Art.
12 - Criteri per la valutazione dei titoli e delle prove di esame
1.
Le votazioni della Commissione avvengono a voto palese.
2.
Qualora la valutazione delle prove non ottenga voto unanime da parte di tutti
i Commissari, ognuno di essi esprime il proprio voto e viene assegnato al concorrente,
per ciascuna prova di esame, il punteggio risultante dalla somma dei voti espressi
da ciascun Commissario.
3.
Il punteggio per i titoli posseduti, assegnabile a ciascun candidato, non può
superare punti 10 così suddivisi:
a)
fino a punti 1,50 per titoli di studio;
b)
fino a punti 5 per titoli di servizio;
c)
fino a punti 3,50 per il curriculum professionale.
4.
I punti per i titoli di studio sono così attribuiti:
a)
al titolo di studio conseguito con votazione calcolata su 110, viene attribuito
il seguente punteggio:
1)
votazione da 66 a 87: punti 0;
2)
votazione da 88 a 99: punti 0,50;
3)
votazione da 100 a 110: punti 1;
4)
votazione 110 e lode: punti 1,50;
b)
al titolo di studio conseguito con votazione calcolata su sessantesimi, viene
attribuito il seguente punteggio:
1)
votazione da 36 a 41: punti 0;
2)
votazione da 42 a 47: punti 0,50;
3)
votazione da 48 a 53: punti 1;
4)
votazione da 54 a 60: punti 1,50;
c)
al titolo di studio conseguito con votazione calcolata su centesimi, viene attribuito
il seguente punteggio:
1)
votazione da 60 a 79: punti 0;
2)
votazione da 80 a 90: punti 0,50;
3)
votazione da 91 a 100: punti 1;
4)
votazione 100 e lode: punti 1,50;
d)
al titolo di studio di licenza della scuola media viene attribuito, in base al
giudizio conseguito, il seguente punteggio:
1)
sufficiente: punti 0;
2)
buono: punti 0,50;
3)
distinto: punti 1;
4)
ottimo: punti 1,50;
e)
nessun punteggio viene attribuito alla votazione riportata nella licenza della
classe quinta elementare.
5.
I cinque punti per i titoli di servizio sono così attribuiti:
a)
agli ultimi 5 anni di servizio di ruolo o ruolo sovrannumerario o fuori ruolo
cumulabili nell'ambito della stessa qualifica funzionale, prestato presso enti
regolati dallo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), viene attribuito
il seguente punteggio:
1)
per ogni anno o frazione superiore a mesi 6 nella stessa qualifica funzionale
o in qualifica funzionale immediatamente inferiore ma della stessa area funzionale:
punti 1;
2)
per ogni anno o frazione superiore a mesi 6 in altra qualifica funzionale o in
altra area funzionale: punti 0,50; b) i servizi che secondo il presente regolamento
vengono valutati con punteggi diversi e che sono prestati per frazioni di tempo
inferiori a mesi 6, non sono cumulabili fra di loro;
c)
quando l'anzianità di servizio costituisce requisito per accedere al concorso
ovvero legittima tale accesso, gli anni di servizio valutati in tal senso non
possono essere presi in considerazione per l'assegnazione di punteggio, ma anche
in tal caso, al candidato che abbia prestato servizio per un periodo superiore
ad anni 5, deve essere assegnato un punteggio fino ad un massimo di anni valutabili;
d)
i servizi prestati con mansioni analoghe a quelle dei posti da ricoprire presso
enti pubblici non regolati dallo stesso CCNL, enti di diritto pubblico, aziende
pubbliche e private, sono valutati nei concorsi alle varie qualifiche funzionali
purché siano documentati con modalità indicate nei rispettivi bandi. Tali servizi
vengono valutati con punti 0,6 per ogni anno di servizio o frazione superiore
a mesi 6;
e)
i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma
volontaria e di rafferma, prestati presso le forze armate e nell'arma dei carabinieri,
valutabili ai sensi della normativa vigente (Legge 24.12.1986, n. 958, art. 22)
con lo stesso punteggio attribuito per i servizi prestati negli impieghi civili
presso enti pubblici, sono valutati con il punteggio previsto alla lettera a),
n. 1 del presente comma, qualora dal foglio matricolare risulti che durante il
servizio militare in questione sono state espletate funzioni analoghe a quelle
del posto da ricoprire, mentre saranno valutati con il punteggio previsto alla
lettera a), n. 2, qualora le funzioni espletate risultino diverse o nel caso in
cui non risultino in alcun modo le mansioni svolte.
6.
L'attribuzione fino al massimo di punti 3,50, anche frazionati, per il curriculum
professionale viene effettuata dalla Commissione a suo giudizio insindacabile,
dando considerazione unitaria al complesso della formazione ed attività culturali
e professionali illustrate dal concorrente nel curriculum presentato, tenendo
conto di tutte le attività dallo stesso svolte e che, per le loro connessioni,
evidenziano l'attitudine all'esercizio delle funzioni attribuite al posto a concorso.
La Commissione tiene conto:
a)
del giudizio complessivo discendente dai criteri di cui sopra;
b)
delle attività e di ogni altro elemento di valutazione del concorrente che non
abbia già dato luogo all'attribuzione di punteggio nelle altre categorie di titoli
con riferimento anche alla qualità e quantità degli elementi indicati da ciascun
candidato;
c)
nessun punteggio viene attribuito dalla Commissione al curriculum di contenuto
irrilevante ai fini delle valutazioni di cui ai precedenti commi;
d)
per i concorsi interni e nella riserva dei posti nei concorsi pubblici il punteggio
da attribuire al curriculum professionale deve tenere conto di eventuali sanzioni
disciplinari risultanti dal fascicolo personale del concorrente, allo stesso irrogate
nei 2 anni precedenti il termine ultimo stabilito dal bando per la partecipazione
al concorso.
Art.
13 - Valutazione dei titoli per le selezioni di cui alla Legge 554/1988 (progetto
obiettivo)
1.
Per l'ammissione alle prove selettive per la costituzione di rapporti a tempo
determinato di cui alla Legge 30.12.1988, n. 554, art. 7, la graduatoria è formulata
esclusivamente sulla base dei seguenti titoli dichiarati nella domanda:
a)
votazione riportata nel titolo di studio richiesto;
b)
precedenti rapporti di pubblico impiego, anche a tempo determinato, purché non
si siano conclusi con demerito.
2.
Il punteggio per il titolo di studio (massimo punti 4) viene attribuito come segue:
a)
al titolo di studio richiesto, se laurea, viene attribuito il seguente punteggio:
1)
votazione da 68 a 86: punti 0;
2)
votazione da 87 a 94: punti 1;
3)
votazione da 95 a 102: punti 2;
4)
votazione da 103 a 110: punti 3;
5)
votazione 110 e lode: punti 4;
b)
se è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado viene attribuito
il seguente punteggio:
1)
votazione da 36 a 39: punti 0;
2)
votazione da 40 a 44: punti 1;
3)
votazione da 45 a 49: punti 2;
4)
votazione da 50 a 54: punti 3;
5)
votazione da 55 a 60: punti 4;
c)
qualora i candidati omettano di dichiarare nella domanda la votazione riportata
nel titolo di studio, viene attribuito il punteggio minimo previsto per le votazioni
da 68 a 86 o da 36 a 39.
3.
Il punteggio per il servizio (massimo punti 6) viene attribuito come segue:
a)
per ciascun periodo di 9 mesi prestato con rapporto a tempo indeterminato e per
ciascun periodo di 90 giorni prestato con rapporto a tempo determinato sono attribuiti
punti 0,50 fino al massimo di punti 6;
b)
è considerato rapporto di pubblico impiego prestato a tempo determinato anche
il periodo di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma
volontaria e di rafferma, prestati presso le forze armate e nell'arma dei carabinieri.
Inoltre è considerato il periodo di servizio civile sostitutivo del servizio militare.
c)
in nessun caso sono valutati i periodi di servizio a tempo indeterminato che hanno
dato luogo a trattamento pensionistico.
4.
La prova selettiva per qualsiasi concorso in cui è ammessa viene effettuata secondo
i sistemi di selezione previsti per i pubblici concorsi. Ciascun Commissario ha
pertanto a disposizione 10 punti per la valutazione di ogni singola prova e le
prove si intendono superate secondo gli stessi criteri dei concorsi pubblici di
cui al presente regolamento. Anche per la formulazione della graduatoria di merito
valgono i criteri previsti dal presente regolamento per i concorsi pubblici.
Art.
14 - Prove di esame - Modalità generali
1.
Le prove alle quali la Commissione esaminatrice/giudicatrice sottopone i concorrenti
ed i programmi delle stesse in relazione ai contenuti professionali dei posti
a concorso sono stabiliti nel bando di concorso.
2.
Le date dello svolgimento delle prove scritte previste dal bando, se non stabilite
nello stesso, vengono stabilite dalla Commissione esaminatrice/giudicatrice e
sono comunicate ai concorrenti ammessi, a mezzo lettera raccomandata A.R., almeno
quindici giorni prima di quello fissato per la prova in programma.
3.
Il termine di cui al comma 2 è ridotto a dieci giorni per le prove per le assunzioni
a tempo determinato.
4.
Nella lettera di invito alle prove o nel bando i concorrenti devono essere avvertiti
di presentarsi muniti di un documento di identificazione legalmente valido.
5.
Nella lettera di convocazione alle prove scritte o nel bando i concorrenti devono
essere avvertiti se durante le prove in questione è permesso consultare, ed eventualmente
quali, testi di Legge, di regolamento, manuali. Tale facoltà può essere comunicata
anche in sede di prova d'esame.
6.
Il concorrente che contravviene alle disposizioni di cui al comma 5 o sia trovato
in possesso, durante la prova, di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni
di qualsiasi genere, inerenti direttamente o indirettamente alle materie della
prova, deve essere allontanato dalla sala e quindi escluso dal concorso.
7.
La data per l'effettuazione della prova orale deve essere comunicata ai candidati
ammessi, con lettera raccomandata A.R., almeno venti giorni prima di quello fissato
per la prova medesima, salvo che la data della prova orale non sia stata già indicata
nella lettera di invito alla prova scritta o nel bando.
8.
Al momento dell'inizio delle prove orale è affisso in maniera ben visibile alla
porta della sala di esame l'elenco dei candidati ammessi con l'indicazione del
voto riportato in ciascuna prova scritta.
9.
Le sole sedute delle prove orali sono pubbliche.
Art.
15 - Svolgimento delle prove scritte
1.
Per ogni prova scritta la Commissione predispone, nello stesso giorno di esame,
almeno tre titoli di tema concernenti le materie di esame.
2.
La formulazione dei titoli avviene con la presenza e la partecipazione di tutti
i Commissari e, normalmente, per decisione unanime degli stessi. Quando non risulti
possibile pervenire a decisioni unanimi, il Presidente sottopone al voto della
Commissione le varie proposte avanzate dai Commissari. Risultano approvate quelle
che ottengono la maggioranza dei consensi.
3.
Effettuato l'appello e l'accertamento dell'identità dei candidati, il Presidente
della Commissione presenta a un candidato designato dagli stessi le tre buste
chiuse e firmate ai lembi di chiusura dai componenti la Commissione e dal Segretario,
contenenti i titoli, perché sorteggi l'elaborato da svolgere.
4.
Non è consentita l'ammissione alla prova dei candidati, scaduta l'ora di convocazione
stabilita nella lettera di invito.
5.
Allo svolgimento di detta prova la Commissione assegna un tempo da tre ad otto
ore in relazione all'importanza del concorso ed alla prova da sostenere.
6.
I temi e le relative minute devono essere scritti, a pena di nullità, su carta
recante il bollo del Comune di Gallio e la firma di un componente la Commissione.
Durante le prove scritte i candidati devono essere collocati in modo che non possano
comunicare fra loro, e non è consentito di mettersi, in qualunque modo, in relazione
con altri, tranne che con i membri della Commissione. Non è consentito ai candidati
portare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualsiasi genere. E' permesso
consultare solo quanto già preventivamente ed espressamente autorizzato dalla
Commissione.
7.
La Commissione esaminatrice/giudicatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni
di cui ai commi precedenti ed ha facoltà di adottare gli idonei provvedimenti,
ivi compresa l'esclusione dal proseguimento della prova. A tale scopo almeno un
Commissario ed il Segretario devono restare costantemente presenti per tutta la
durata della prova nei locali ove si svolgono gli esami.
8.
Nel caso in cui la Commissione lo ritenga necessario, la sorveglianza viene effettuata
da due dipendenti comunali, che saranno richiesti al Segretario Comunale e da
questi nominati, che non si trovino nei casi di incompatibilità previsti per i
membri della Commissione stessa.
Art.
16 - Valutazione degli elaborati
1.
La Commissione esaminatrice/giudicatrice, nelle sedute in cui si riunisce per
procedere all'esame degli elaborati scritti, dopo verificata l'integrità dei plichi
e delle singole buste contenenti gli stessi, apre di volta in volta le buste medesime
segnando su queste, nonché su quelle contenenti le generalità ed in testa ad ogni
lavoro, uno stesso numero di riconoscimento.
2.
Su ciascun lavoro giudicato viene segnato il voto attribuito. Qualora la Commissione
abbia fondate ragioni di ritenere che il lavoro sia stato in tutto o in parte
copiato da quello di un altro candidato ovvero da qualche autore, annulla l'esame
del concorrente cui appartengono gli elaborati.
3.
La Commissione, revisionati e valutati tutti gli elaborati, procede all'apertura
delle buste contenenti i dati anagrafici dei candidati ed abbina i voti attribuiti
ai rispettivi nominativi.
Art.
17 - Ammissione alla prova successiva
1.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna prova scritta e/o pratica
abbiano ottenuto una votazione di almeno 21/30.
2.
La prova orale si intende superata quando sia stato riportato un punteggio di
almeno 21/30.
3.
I punteggi conseguiti da ogni singolo candidato nella prova orale saranno esposti
in visione agli interessati al termine di ogni seduta.
Art.
18 - Comunicazioni ai concorrenti
1.
Nella prova di invito alla prova orale prevista dal bando, da inviarsi entro i
termini stabiliti dall'art. 10, il Presidente della Commissione comunica ai concorrenti
ammessi l'esito delle prove già sostenute indicando i relativi punteggi.
2.
Nei termini di cui al comma 1 il Presidente della Commissione comunica l'esclusione
dal concorso ai candidati che non hanno conseguito le votazioni minime stabilite
all'art. 14, precisando agli stessi i voti riportati.
Art.
19 - Prova scritta mediante test
1.
Il bando concorsuale può stabilire che le prove scritte od una di esse consistano
in appositi test da risolvere in un periodo di tempo determinato.
2.
In questo caso, qualora sia necessario l'affidamento dell'incarico di predisposizione
dei test a ditte specializzate, l'Ufficio del Personale provvederà alla scelta
della ditta in base alle norme regolamentari previste, sentita la Commissione
esaminatrice/giudicatrice.
3.
La ditta prescelta, previo colloquio preliminare con la Commissione esaminatrice/giudicatrice
sulle modalità di predisposizione dei test, consegnerà alla Commissione stessa
le prove da sottoporre ai candidati, nella giornata stabilita per le prove, in
tre plichi sigillati; il sorteggio avverrà quindi fra tre buste contenenti il
numero dell'elaborato.
4.
E' compito della Commissione esaminatrice/giudicatrice, anche in relazione al
numero dei partecipanti, determinare il punteggio da attribuire alle risposte
giuste, alle risposte non date e a quelle sbagliate.
5.
La correzione delle prove verrà fatta dalla ditta previo controllo, da parte della
Commissione esaminatrice/giudicatrice, sull'esattezza delle domande in relazione
al bando e della griglia delle risposte ritenute valide.
Art.
20 - Modalità di svolgimento della prova pratica
1.
La prova pratica eventualmente prevista dal bando può consistere nella applicazione
del concorrente alla realizzazione di un manufatto, nel dar prova della sua capacità
nell'operare con strumenti informatici, con un mezzo meccanico particolare, nell'effettuazione
di una prestazione artigianale o di mestiere o, comunque, nella dimostrazione
del livello della sua qualificazione o specializzazione fornita in modo pratico.
2.
La Commissione stabilisce, prima del-l'inizio della prova le modalità di espletamento
della stessa, in modo che essa sia uguale per tutti i concorrenti, ed il tempo
massimo consentito. Dato il carattere della prova, non sono prescritte terne da
fare estrarre ai concorrenti, riservando al giudizio della Commissione l'applicazione
di tale modalità ove la stessa sia ritenuta possibile in rapporto anche all'allesti-mento
dei mezzi per effettuare la prova. 3. Tutti i concorrenti dovranno essere posti
in grado di utilizzare materiali, strumenti, macchine e mezzi dello stesso tipo
e in pari condizioni operative.
4.
Nel caso che le prove pratiche, in relazione all'alto numero di candidati, debbano
aver luogo in più sedute, la prova, se pur della stessa complessità, deve essere
diversa in ciascuna sessione.
5.
La prova pratica si considera superata, di norma, secondo i criteri indicati all'art.
14, salva diversa disciplina contenuta nel bando di concorso.
Art.
21 - Norme comuni alle prove di concorso
1.
L'identificazione dei concorrenti che partecipano alle prove orali e/o pratiche
viene effettuata dalla Commissione al momento in cui il concorrente si presenta,
in base ad un documento legalmente valido dallo stesso esibito. 2. Quando il numero
dei concorrenti è tale da consentire l'espletamento di ciascuna delle prove suddette
in una stessa giornata, l'ordine di ammissione viene sorteggiato all'inizio della
stessa.
3.
Quando il numero dei concorrenti non consente l'espletamento della prova in una
stessa giornata, la Commissione provvede, nella seduta in cui viene fissato il
calendario, al sorteggio della lettera dalla quale avrà inizio il turno dei candidati,
seguendo l'ordine alfabetico dei cognomi. In tal caso la Commissione stabilisce,
in rapporto al numero dei concorrenti esaminabili per ogni sessione, le date in
cui ciascuno deve presentarsi, comunicando ad ogni candidato quella ad esso relativa.
In ciascuna sessione l'ordine di ammissione all'esame viene stabilito mediante
sorteggio dei concorrenti da effettuarsi secondo quando stabilito al comma 2.
4.
Il concorrente che non si presenta alla prova orale e/o alla prova pratica nel
giorno stabilito, si considera rinunciatario e viene escluso dal concorso. Quando
le prove predette sono programmate in più giornate, il concorrente che sia impedito
da gravi e comprovati motivi ad intervenire alla prova nel giorno prestabilito,
può far pervenire al Presidente della Commissione, non oltre l'ora fissata per
l'inizio della seduta nel giorno predetto, istanza documentata per il differimento
dell'esa-me ad altra data, entro l'ultimo termine previsto dal programma per il
compimento della prova. La Commissione esaminatrice/giudicatrice decide su tale
istanza, a suo insindacabile giudizio, dandone avviso telegrafico al concorrente.
5.
Qualora il numero dei candidati impediti ad intervenire alle prove sia superiore
a tre, la Commissione può fissare una ulteriore seduta per il compimento della
prova di detti candidati.
6.
Le prove di concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della
Legge 08.03.1989, n. 101, nei giorni di festività ebraiche, nonché nei giorni
di festività religiose valdesi.
Art.
22 - Prove di esame per le persone handicappate
1.
La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici con l'uso
degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione
allo specifico handicap.
2.
Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato specifica l'ausilio necessario
in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
In proposito decide la Commissione esaminatrice/giudicatrice, come per la valutazione
delle prove di esame, con eventuale ricorso al parere di strutture sanitarie pubbliche.
Art.
23 - Formazione della graduatoria
1.
Il giudizio singolo e comparativo sui concorrenti viene espresso mediante l'assegnazione
dei punti con conseguente formazione della graduatoria di merito dei candidati
che abbiano riportato nelle singole prove le votazioni previste dall'art. 14.
2.
Nei concorsi per soli esami il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti
nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita
nel colloquio. Nei concorsi per titoli ed esami, al punteggio come sopra individuato,
viene sommato il voto conseguito nella valutazione dei titoli.
3.
La Commissione esaminatrice/giudicatrice formula la graduatoria degli idonei secondo
la votazione complessiva riportata da ciascun candidato secondo quanto previsto
al precedente comma 2.
4.
Nei pubblici concorsi, le riserve dei posti, di cui al successivo comma 6 del
presente articolo, già previste da Leggi speciali in favore di particolari categorie
di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a
concorso.
5.
Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare
secondo Legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di
aventi diritto a riserva.
6.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne
siano alcuni che appartengono a più categorie che hanno diritto a differenti riserve
di posti, si tiene conto, prima, del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva,
nel seguente ordine:
a)
riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla
Legge 02.04.1968, n. 482 e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate,
calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie
nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse
vincitori del concorso;
b)
riserva di posti ai sensi della Legge 24.12.1986, n. 958, a favore di militari
in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate,
congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite
del 5%, qualora si tratti di concorsi per impiegati o del 10% nei concorsi per
operai, delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;
c)
riserva del 2% dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi della Legge 20.9.1980,
n. 574, per gli ufficiali di complemento della Marina e dell'Aeronautica che hanno
terminato senza demerito la ferma biennale.
7.
In caso di parità di merito si tiene conto delle preferenze previste dal D.P.R.
09.05.1994, n. 487, art. 5, comma 4, e più precisamente:
a)
insigniti di medaglia al valore militare;
b)
mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
c)
mutilati e invalidi per fatto di guerra;
d)
mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e)
orfani di guerra;
f)
orfani di caduti per fatto di guerra;
g)
orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h)
feriti in combattimento;
i)
insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra,
nonché i capi di famiglia numerosa;
l)
figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
m)
figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
n)
figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
o)
i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti in guerra;
p)
i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per fatto di guerra;
q)
i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
r)
coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;
s)
coloro che hanno prestato servizio a qualunque titolo, senza aver riportato sanzioni
disciplinari, per almeno un anno nel Comune;
t)
coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
u)
invalidi e mutilati civili;
v)
militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della
ferma o rafferma.
8.A
parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a)
dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia
coniugato o meno;
b)
dall'aver prestato servizio presso Amministrazioni pubbliche senza aver riportato
sanzioni disciplinari;
c)
dal maggior punteggio riportato nel complesso delle prove scritte e/o pratiche
ed orali. In caso di ulteriore parità la preferenza verrà data al concorrente
di minore età.
9.
Di tutte le operazioni di esame e delle decisioni prese dalla Commissione esaminatrice/giudicatrice,
anche nel giudicare i singoli lavori, viene redatto giorno per giorno un processo
verbale sottoscritto da tutti i Commissari e dal Segretario. I verbali stessi
sono quindi trasmessi, al termine delle operazioni concorsuali, all'Ufficio del
Personale dal Segretario, assieme alle domande, agli elaborati delle prove e ad
ogni altro atto relativo al concorso.
Art.
24 - Conclusione del concorso
1.
Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione
delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima
convocazione.
2. L'inosservanza di tale termine deve essere giustificata collegialmente
dalla Commissione esaminatrice/giudicatrice con motivata relazione da inoltrare
al Sindaco con la richiesta di proroga.
3.
Il Sindaco valutate le circostanze e motivazioni dispone la proroga dei termini
per l'ultimazione del concorso. 4. Il mancato rispetto dei termini anzidetti non
fa comunque decadere le operazioni concorsuali già svolte.
Art.
25 - Selezioni interne relative ai passaggi di categoria
1.
La progressione verticale tra categorie (progressione verticale) viene disciplinata
dalle seguenti procedure selettive, tenuto conto dei titoli di studio nella misura
in cui sono prescritti dalle norme vigenti e delle declaratorie di cui all'allegato
A del C.C.N.L. sottoscritto il 31.03.1999, nei limiti dei posti vacanti nella
dotazione organica non destinati all'esterno.
2. Sono attivate ai fini dei
passaggi di categoria del personale già operante all'interno dell'amministrazione.
Tali selezioni potranno avvenire, nei limiti dei posti disponibili definiti dal
programma annuale e triennale del fabbisogno del personale:
- per concorso
pubblico interno per esami;
- per titoli;
- per titoli ed esami;
- per
corso concorso interno;
- per selezione mediante procedure volte alla verifica
della professionalità richiesta;
- per analisi dei curriculum;
-
o sulla base della valutazione del potenziale e delle prestazioni.
3. I requisiti
di accesso alla selezione interna, il cui avviso verrà pubblicato all'albo
pretorio del Comune, oltre a prevedere i titoli di studio e di servizio richiesti
dalla legge, dal vigente CCNL e dal presente regolamento, richiederanno il possesso
dell'anzianità di servizio di ruolo, come segue:
- Categoria "A",
"B", "C": effettivo servizio presso il Comune di Gallio e
nell'area in cui è inserito il posto da ricoprire non inferiore ad anni
1, o un'anzianità di 2 anni se appartenente ad area diversa;
- Categoria
"D": effettivo servizio presso il Comune di Gallio e nell'area in cui
è inserito il posto da ricoprire non inferiore ad anni 3, o un'anzianità
di 5 anni se appartenente ad area diversa.
Art.
26 - Requisiti particolari di accesso dall'esterno alla categoria D/1
1.
Per l'accesso ai posti della categoria D/1 è richiesto il Diploma di Laurea,
oppure lo specifico titolo di studio immediatamente inferiore ed inoltre o cinque
anni di iscrizione all'albo o esperienze di servizio per analogo periodo di cinque
anni in posizioni di lavoro corrispondenti alle funzioni della categoria C, adeguatamente
documentate; agli interni è consentito l'accesso con lo specifico titolo
di studio immediatamente inferiore ed una anzianità di servizio di tre
anni nella categoria C nella stessa area funzionale e cinque anni se appartenente
ad area diversa.
Art.
27 - Rinvio
1.
Per quanto non espressamente disciplinato si rimanda alle norme dettate per il
concorso esterno.
Art.
28 - Norma transitoria e finale
1.
Il presente regolamento si applica alle procedure concorsuali che verranno bandite
dopo l'entrata in vigore dello stesso.
2. Per quanto non previsto dal presente
regolamento continuano a valere le norme di Legge, dello statuto e regolamentari
vigente purché non in contrasto con lo stesso.