REGOLAMENTO
INTERNO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
TITOLO
PRIMO - IL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO
I - I CONSIGLIERI COMUNALI
Art.
1 - Norma di principio - Accesso alla documentazione
1.
I consiglieri comunali, eletti nei modi stabiliti
dalla legge, costituiscono collegialmente il consiglio
comunale a cui compete l’adozione degli atti deliberativi
fondamentali dell’Ente.
2.
I consiglieri comunali hanno diritto a prendere
visione degli atti del Comune, salvo quelli che
a norma di legge debbono considerarsi atti riservati.
3.
Ai capi gruppo consiliari sono inviati in copia
gli atti deliberativi del consiglio e della giunta
comunale.
4.
Ai consiglieri comunali che ne fanno richiesta scritta
e motivata sono inviate copia delle deliberazioni
del consiglio comunale e della giunta comunale,
compatibilmente con le esigenze del servizio e,
comunque, entro 30 giorni dalla data di protocollo
della richiesta.
5.
Per l’attività dei singoli consiglieri e dei gruppi
consiliari viene messo a disposizioni un idoneo
locale della sede municipale.
CAPO
II - LE SEDUTE DEL CONSIGLIO
Art.
2 - Riunioni del consiglio comunale
1.
Il consiglio comunale si riunisce normalmente una
volta al mese, per la trattazione degli atti fondamentali
e l’esame delle questioni di propria competenza,
convocato dal Sindaco.
2.
Il consiglio comunale si riunisce, inoltre, su
richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti
con arrotondamento all’unità inferiore; in quest’ultimo
caso il consiglio deve essere riunito entro venti
giorni dalla presentazione della richiesta, inserendo
all’ordine del giorno le questioni proposte.
Art.
3 - Convocazione del consiglio comunale
1.
Il Sindaco convoca il consiglio comunale fissando
il giorno, l’ora dell’adunanza, e l’ordine del giorno
d’intesa con i capi gruppo.
2.
Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute
con diritto di parola ma non di voto.
3.
L’avviso di convocazione con l’ordine del giorno
deve pervenire a coloro che hanno diritto di partecipare
al consiglio, almeno 5 giorni prima, compresi i
giorni festivi; esso è consegnato di norma a mezzo
di messi comunali o telefax. In casi particolari
ed eccezionali l’avviso di convocazione con l’ordine
del giorno può essere inviato mediante raccomandata
con ricevuta di ritorno o telegramma.
4.
Nei casi di particolare urgenza l’avviso, con il
relativo elenco degli argomenti da trattare e con
la motivazione sintetica dell’urgenza, è sufficiente
che sia consegnato almeno 24 ore prima. In tale
caso, quando la maggioranza dei componenti del consiglio
comunale lo richieda, le deliberazioni possono essere
rinviate al giorno successivo. Il differimento può
essere richiesto anche per gli eventuali ordini
del giorno suppletivi.
5.
Nel caso in cui si prevede che non possono essere
trattati tutti gli argomenti posti all’ordine del
giorno, l’elenco degli argomenti da trattare in
ciascuna seduta è stabilito dal sindaco sentiti
i capi gruppo. L’elenco degli argomenti da trattare
è affisso all’albo pretorio a cura del segretario
comunale che dovrà anche provvedere ad inviare l’avviso
di convocazione e l’ordine del giorno al revisore
del conto ed al difensore civico nel caso in cui
questi è nominato.
6.
Ai consiglieri residenti fuori dal Comune l’avviso
va trasmesso all’indirizzo dichiarato dal consigliere
medesimo a mezzo telefax o raccomandata con ricevuta
di ritorno. Nel caso di mancata comunicazione del
recapito del consigliere, gli avvisi verranno depositati
presso la segreteria comunale.
7.
Il computo dei giorni utili decorre dalla data di
consegna quando l’avviso è consegnato dai messi,
dalla data di spedizione se l’invio avviene a mezzo
telefax e dalla data di spedizione aumentata di
tre giorni quando è spedito a mezza raccomandata.
8.
L’avviso di convocazione è pubblicato all’albo pretorio
del Comune ed in altri luoghi pubblici.
Art.
4 - Validità delle sedute
1.
Il consiglio può validamente deliberare solo se
interviene la metà dei suoi componenti.
2.
Nella seconda convocazione da tenersi in altro giorno,
le deliberazioni sono valide se intervengono almeno
quattro consiglieri. Il sindaco non è computato
nel quorum dei presenti, ma è computato nel quorum
dei votanti. Negli avvisi di convocazione può essere
indicata la data della seconda eventuale convocazione,
nel caso si voglia far ricorso a questa.
3.
Ove siano introdotti all’ordine del giorno nuovi
argomenti questi non possono essere deliberati se
non 24 ore dopo averne dato avviso ai consiglieri.
4.
Gli argomenti per i quali la legge prevede un quorum
speciale di presenti o di voti non possono essere
trattati in sedute di seconda convocazione.
Art.
5 - Assenze dalle riunioni. Non partecipazione alle
votazioni
1.
I consiglieri debbono assentarsi dall’adunanza quando
si discuta e/o si deliberi su questioni nelle quali
abbiano interesse essi stessi, i loro congiunti
od i loro parenti ed affini sino al quarto grado.
2.
I consiglieri debbono anche assentarsi quando si
deliberi su argomenti riguardanti enti, aziende,
consorzi, istituzioni, associazioni o altre persone
giuridiche pubbliche o private in cui essi stessi
svolgono funzioni di amministrazione o di vigilanza.
3.
I consiglieri che escono dalla sala non si computano
nel numero necessario a rendere valida l’adunanza.
4.
I consiglieri che dichiarano di non partecipare
alla votazione o di astenersi si computano nel numero
dei presenti necessari a rendere valida l’adunanza.
Gli stessi possono chiedere di mettere a verbale
i motivi dell’astensione.
Art.
6 - Validità delle seduta di prima convocazione
1.
Il Sindaco dichiara aperta la seduta non appena
è raggiunto il numero legale dei presenti.
2.
Trascorsi 30 minuti dall’ora indicata nell’avviso
di convocazione senza aver raggiunto il numero prescritto
di presenti, il Sindaco dichiara deserta l’adunanza
e rinvia la trattazione degli argomenti ad una successiva
adunanza che è considerata di seconda convocazione.
3.
Per le adunanze rese deserte per mancanza del numero
degli intervenuti il segretario cura la compilazione
del relativo verbale indicando i nomi dei consiglieri
intervenuti ed i nomi dei consiglieri che hanno
preventivamente giustificato la loro assenza.
4.
Pur in mancanza del numero legale, tanto il Sindaco
quanto gli assessori, possono fare comunicazioni
al consiglio che non comportino votazione.
5.
I consiglieri che non possano partecipare al consiglio
debbono comunicarlo preventivamente al segretario
comunale specificando i motivi di impedimento, diversamente
saranno considerati assenti ingiustificati.
6.
Per l’approvazione del bilancio di previsione, del
conto consuntivo, del piano regolatore e relative
varianti, dei piani attuativi urbanistici o edilizi
è necessaria la presenza della maggioranza assoluta
dei consiglieri assegnati al Comune.
Art.
7 - Seduta di seconda convocazione
1.
In seconda convocazione si discutono tutti gli argomenti
non trattati in una precedente seduta resa nulla
per mancanza di numero legale.
2.
La data della seconda convocazione deve essere comunicata
con avvisi scritti. Nel caso in cui l’avviso di
prima convocazione indichi anche la data di eventuale
seconda convocazione, l’avviso deve essere inviato
ai soli consiglieri assenti alla prima convocazione.
3.
Nella seconda convocazione la seduta è aperta non
oltre entro 30 minuti dall’ora fissata per la riunione.
Art.
8 - Decadenza
1.
Oltre ai casi di sopravvenuta incompatibilità od
ineleggibilità decadono dalla carica i consiglieri
che senza giustificato motivo non intervengono a
tre sedute consecutive del consiglio, comprendente
la deliberazione di approvazione del bilancio di
previsione, del conto consuntivo e del P.R.G..
2.
L’avvio della procedura per la dichiarazione di
decadenza spetta al Sindaco, ai consiglieri ed al
Prefetto entro 60 giorni dall’ultima assenza. Se
entro lo stesso termine di 60 giorni il consigliere
ha ripreso a frequentare le riunioni del consiglio
la proposta diviene improcedibile.
3.
Trascorso il termine di dieci giorni dalla notifica
all’interessato della proposta di decadenza, a mezzo
messo comunale, l’argomento viene iscritto all’ordine
del giorno del consiglio. L’interessato può presentare
le proprie contro-deduzioni scritte al consiglio
nei successivi dieci giorni.
4.
Il consiglio delibera definitivamente nella prima
seduta dopo la scadenza del termine indicato nel
comma precedente.
CAPO
III - DISCIPLINA E PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE
Art.
9 - Presidenza delle sedute
1.
Le sedute del consiglio sono presiedute dal Sindaco.
2.
In caso di assenza od impedimento del Sindaco presiede
il vice sindaco e ove è assente anche questi, presiede
il consigliere più anziano (colui che ha riportato
la più alta cifra elettorale).
3.
Il consigliere anziano presiede anche la prima adunanza
del consiglio per la convalida degli eletti sino
al giuramento del Sindaco.
4.
Il Presidente dirige e modera la discussione, fa
osservare il regolamento ed i tempi assegnati per
la discussione, concede la facoltà di parlare, giudica
la ammissibilità delle proposte presentate, proclama
il risultato delle votazioni, sospende e scioglie
la seduta facendone risultare a verbale le motivazioni.
5.
Al presidente spetta, inoltre, il potere discrezionale
in merito al mantenimento dell’ordine, dell’osservanza
delle leggi e della regolarità della discussione
e delle deliberazioni.
Art.
10 - Comportamento del pubblico
1.
Le persone che assistono al consiglio, nella parte
di sala riservata al pubblico, devono rimanere a
capo scoperto, composte e non possono turbare per
alcun motivo, nemmeno con applausi o manifestazioni
di dissenso, lo svolgimento delle sedute.
2.
Nessuna persona durante lo svolgimento dei lavori
può accedere, senza autorizzazione, nella parte
della sala riservata al consiglio.
3.
Nei casi di continuo disturbo, il presidente dopo
aver dato gli opportuni avvertimenti, può fare allontanare
dalla sala chiunque sia causa di disordini.
Art.
11 - Partecipazione del segretario e funzionari
comunali
1.
Il segretario comunale partecipa alle sedute del
consiglio ed ha la responsabilità di curare la redazione
del verbale, facendosi coadiuvare, se lo ritiene
opportuno, da dipendenti comunali.
2.
Il Sindaco o gli assessori hanno facoltà di far
illustrare aspetti tecnici delle proposte di deliberazioni
a funzionari del Comune, progettisti, o consulenti
che hanno curato la questione.
Art.
12 - Disciplina dei consiglieri
1.
Se un consigliere o assessore turba l’ordine o pronuncia
parole sconvenienti nei confronti del Sindaco, di
assessori, di consiglieri o di altre persone anche
se non presenti, che attengono alla sfera personale
o privata di costoro, viene richiamato all’ordine.
Persistendo nell’atteggiamento scorretto il presidente
gli toglie la parola e questi può essere fatto allontanare
dalla sala.
2.
L’interessato può dare spiegazioni in seguito alle
quali il presidente conferma o ritira il richiamo.
3.
Contro ogni determinazione del presidente circa
l’ordine e la disciplina delle adunanze ciascun
consigliere ha facoltà di appellarsi al consiglio
che decide subito, senza discussione, per alzata
di mano.
Art.
13 - Verifica del numero legale
1.
L’adunanza del consiglio si apre con l’appello nominale
dei consiglieri, fatto dal segretario o chi lo sostituisce,
per accertare l'esistenza del numero legale.
2.
Dopo l’appello il presidente accerta la presenza
del numero legale e dichiara aperta la seduta e
quindi designa due consiglieri, uno di maggioranza
ed uno di minoranza, quali scrutatori sia per le
votazioni pubbliche che segrete.
3.
Gli scrutatori assistono il presidente durante lo
spoglio dei voti ed insieme a lui accertano il risultato
delle votazioni.
4.
Il presidente durante le sedute non ha l’obbligo
di verificare la presenza del numero legale per
deliberare a meno che non sia richiesto da qualsiasi
consigliere. E’ fatta salva la necessità della presenza
del numero legale durante le votazioni. La verifica
del numero legale si effettua contando i presenti
o per appello nominale.
Art.
14 - Sedute segrete
1.
Il consiglio può decidere, in casi particolari e
per il buon andamento della pubblica amministrazione
ed anche per motivi di ordine pubblico, di procedere
in seduta segreta.
2.
In seduta segreta vanno discussi tutti gli argomenti
che possono richiedere apprezzamenti su moralità,
correttezza, capacità professionali di persone.
CAPO
IV - INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI, PROPOSTE
Art.
15 - Interrogazioni e interpellanze
1.
L’interrogazione consiste nella semplice domanda
se un determinato fatto sia vero, o se alcuna informazione
sia pervenuta in merito al Sindaco, alla giunta,
o se la giunta o il Sindaco abbiano preso o stiano
per prendere taluna decisione su oggetti determinati.
2.
L’interpellanza consiste nella domanda fatta al
Sindaco o alla giunta circa i motivi ed i criteri
in base ai quali sono stati presi alcuni provvedimenti.
Art.
16 - Presentazione delle interrogazioni e delle
interpellanze
1.
Le interrogazioni e le interpellanze devono trattare
un unico argomento e possono essere formulati in
forma scritta oppure verbalmente all’inizio della
seduta, prima della trattazione degli argomenti
all’ordine del giorno.
2.
Sia le interrogazioni che le interpellanze potranno
essere lette ed illustrate dai presentatori nella
seduta successiva o nella stessa seduta in coda
al punto dell’ordine del giorno riguardante l’argomento
e nel rispetto dei limiti di tempo di cui al successivo
art. 17. La illustrazione di ciascuna interrogazione
o interpellanza non può superare il limite di 16
minuti.
2.
Qualora le interrogazioni o interpellanze vengano
comunicate al Sindaco almeno dieci giorni prima
della seduta consiliare in cui verranno presentate,
questi ha l’obbligo di rispondere nella seduta stessa.
3.
In tutti gli altri casi, il Sindaco o l’assessore
competente a cui le interrogazioni o le interpellanze
si riferiscono risponderanno nella successiva adunanza
del consiglio oppure potranno fornire risposta scritta
entro trenta giorni.
4.
Tuttavia è sempre salva la facoltà dell’interrogante
o dell’interpellante di chiedere risposta scritta.
5.
Non sono prese in considerazione le interrogazioni
o interpellanze formulate in termini sconvenienti
o poco rispettosi.
Art.
17 - Durata della discussione di interrogazioni
e interpellanze
1.
Lo svolgimento delle interrogazioni e interpellanze
non può occupare complessivamente più di 60 minuti
per seduta. Se l’esame non è concluso il presidente
rinvia la discussione delle interrogazioni e ordinanze
ancora da trattare a seduta successiva.
2.
Lo svolgimento delle interrogazioni e interpellanze
segue il turno di presentazione.
3.
Nella stessa seduta il consigliere non può trattare
una seconda interrogazione o interpellanza sino
a che non sia esaurito lo svolgimento di tutte quelle
presentate dagli altri consiglieri.
Art.
18 - Mozioni
1.
La mozione è una proposta concreta tendente a provocare
un giudizio sulla condotta o sull’azione del Sindaco
o della giunta, oppure indicazioni circa i criteri
da seguire sulla trattazione di un argomento.
2.
La mozione può anche configurarsi quale istanza
o ordine del giorno qualora contenga una raccomandazione
che i consiglieri rivolgono all’Amministrazione,
al fine di ottenere maggiore sollecitudine nel disimpegnare
alcune pratiche, o perché venga messo allo studio
un determinato problema, o perché si adottino taluni
provvedimenti.
3.
La mozione comporta in ogni caso l’espressione di
un voto.
4.
Il Sindaco, sentiti i capi gruppo, può unificare
in una sola discussione più mozioni relative ad
argomenti identici o connessi, fermi restando i
tempi e le modalità di intervento previsti per le
proposte.
5.
L’iscrizione all’ordine del giorno e la trattazione
delle mozioni segue la procedura prevista per le
altre proposte, in conformità alle norme del successivo
capo V.
6.
La mozione non può essere sottoposta ad emendamenti
senza il consenso del presentatore.
7.
Quando una mozione sia inserita all’ordine del giorno
da tre sedute ed il consiglio non si sia espresso
s’intende decaduta e quindi cancellata dall’ordine
del giorno. Tale norma non si applica quando la
mozione sia presentata da almeno un quarto dei consiglieri.
Art.
19 - Proposte di deliberazioni
1.
Hanno diritto di proporre deliberazioni al consiglio:
il Sindaco, la giunta comunale, ciascun consigliere.
2.
Per la tutela di interessi collettivi, possono presentare
proposte anche i comitati di cittadini che raccolgono
almeno 50 firme, gli enti e le associazioni iscritte
al registro comunale di cui all’art. 40 dello Statuto,
relativamente alle materie di loro interesse.
3.
Le firme di cui al comma precedente debbono essere
accompagnate dalla chiara indicazione del nome,
cognome, residenza del firmatario e degli estremi
di un documento d’identità.
4.
Ogni proposta deve essere accompagnata dai pareri
e dalle attestazioni di legge o previsti dallo Statuto.
5.
Le proposte di deliberazione sono iscritte all’ordine
del giorno del consiglio dopo l’espletamento dell’istruttoria
prevista.
6.
Il consiglio non può deliberare alcuna proposta
che non sia stata preventivamente iscritta all’ordine
del giorno.
Art.
20 - Pareri delle commissioni
1.
Le singole proposte, relative alle materie interessate,
sono inviate, per il parere, alla commissione consiliare
competente.
2.
Nei casi di urgenza, il presidente, sentiti i capi
gruppo, può mettere in trattazione un argomento
prescindendo dal parere della commissione.
Art.
21 - Deposito di atti e documenti
1.
Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione
se non è stata depositata almeno 48 ore prima presso
la segreteria del Comune con tutti i documenti necessari
per essere esaminata. Nello stesso termine a ciascun
consigliere deve essere consegnata copia delle proposte
di deliberazione iscritte all’ordine del giorno,
corredate dei relativi allegati, fatti salvi i casi
in cui, per questi ultimi, sussistano motivi d’urgenza
o difficoltà di ordine organizzativo da valutarsi
con atto motivato del Sindaco.
2.
Per le deliberazioni di nomina di competenza consiliare
per le quali le disposizioni in vigore prevedano
la presentazione dei curricula dei candidati, questi
devono essere depositati in segreteria almeno 48
ore prima della seduta consiliare. Ciascun curriculum
deve essere sottoscritto dal candidato e indicare:
a.
cognome, nome e data di nascita;
b.
residenza;
c.
titolo di studio;
d.
professione del candidato;
e.
attività precedentemente svolte attinenti all’incarico
da ricoprire.
3.
Una proposta di deliberazione che sia stata respinta
dal consiglio non può essere ripresentata prima
che siano trascorsi sei mesi, salvo che vi siano
introdotte modifiche sostanziali o vi sia presentato
una esplicita richiesta scritta di riesame da parte
della maggioranza dei componenti del consiglio comunale.
CAPO
V - DISCUSSIONE DEGLI ARGOMENTI
Art.
22 - Discussione degli argomenti
1.
Le proposte sono messe in trattazione secondo l’ordine
in cui sono state iscritte all’ordine del giorno,
salvo diversa determinazione del Sindaco, sentiti
i capi gruppo. Il consiglio può, tuttavia, riconoscere
l’urgenza di una o più proposte e, invertendo l’ordine
del giorno, dà loro la precedenza nella discussione.
Per le mozioni sull’ordine dei lavori si applica
la procedura prevista dall’art. 26.
2.
Quando si deve trattare una proposta, il presidente,
se ritiene, dà lettura della relazione scritta e
la illustra a meno che non affidi tale incarico
all’assessore competente. Dopo di che intervengono
i consiglieri iscritti a parlare nell’ordine di
richiesta.
3.
Ogni proposta divisa in articoli o in più parti
può dar luogo ad una discussione generale sul complesso
della proposta e ad una parziale su ciascuna parte
di essa.
4.
Nel corso della discussione sono ammesse mozioni
incidentali o controproposte che riguardino l’argomento
in trattazione.
Art.
23 - Interventi dei consiglieri
1.
I consiglieri che intendono parlare su una proposta
iscritta all’ordine del giorno debbono farne preventiva
richiesta al presidente il quale dà la parola secondo
l’ordine delle richieste.
2.
I consiglieri parlano dal proprio banco rivolti
al presidente anche quando si tratta di rispondere
ad argomenti svolti da altri. Non sono ammesse discussioni
o spiegazioni a dialogo tra i consiglieri o con
persone presenti tra il pubblico.
3.
Ogni intervento non può eccedere la durata di dieci
minuti; il presidente, sentiti i capi gruppo, può
tuttavia accordare tempi superiori in caso di argomenti
di particolare rilievo o quando si dia lettura di
una relazione su un determinato problema per il
quale si sia dato speciale incarico di riferire.
L’intervento deve riferirsi unicamente alla proposta
in esame.
4.
I termini di tempo previsti nel comma precedente
sono raddoppiati per le discussioni relative alle
linee programmatiche relative alle azioni ed ai
progetti da realizzare nel corso del mandato, ai
programmi di opere pubbliche, bilanci, piani regolatori
generali e loro varianti, progetti di importanti
infrastrutture.
5.
Nessun consigliere può parlare più di una volta
sullo stesso argomento, salvo autorizzazione del
presidente. A nessuno è permesso di interrompere
l’oratore, tranne che per il richiamo al regolamento
da parte del presidente.
Art.
24 - Fatto personale
1.
E’ fatto personale essere intaccato nella propria
condotta o onorabilità.
2.
Chi domanda di potere intervenire su fatto personale
deve specificare in che cosa questo si concretizzi
e può ottenere la parola solo dopo la proclamazione
dell’esito della votazione sull’argomento in esame.
Il presidente decide se il fatto personale sussiste
o meno. Se la decisione del presidente non è accettata,
il richiedente può appellarsi al consiglio il quale
decide con voto palese e senza discussione.
3.
Potrà rispondere a chi ha preso la parola per fatto
personale, unicamente il consigliere chiamato in
causa per tale fatto.
Art.
25 - Rispetto del regolamento e dell’ordine del
giorno
1.
Ogni consigliere può rivolgersi al presidente per
un richiamo al regolamento o all’ordine del giorno.
2.
Spetta al presidente rispondere all’intervento previo
eventuale consultazione, se ritenuto necessario,
dei capi gruppo.
3.
Se il presidente ha richiamato per due volte un
oratore senza che questi abbia tenuto conto delle
sue osservazioni, può interdirgli la parola relativamente
all’argomento in discussione.
Art.
26 - Questione pregiudiziale e sospensiva
1.
E’ questione pregiudiziale quando si chiede che
un dato argomento non venga discusso perché mancano
i requisiti normativi o vi è stata imprecisione
nella formulazione dell’oggetto, o mancano i presupposti
formali e procedurali.
2.
E’ questione sospensiva quando si chiede che la
discussione venga rinviata al verificarsi di scadenze
determinate o nel corso della discussione. Il tempo
per la illustrazione è di cinque minuti.
3.
Entrambe le questioni del comma 1 e del comma 2
possono essere proposte anche da un solo consigliere
prima o nel corso della discussione. Il tempo per
la illustrazione è di cinque minuti.
4.
La questione pregiudiziale e/o sospensiva è discussa
prima che inizi o continui la discussione, che viene
comunque sospesa fino a che la questione non sia
stata risolta.
5.
Qualora venga presentata una questione il presidente
concede la parola ad un solo oratore contrario alla
proposta, per non più di cinque minuti e subito
dopo la pone in votazione.
Art.
27 - Deposito e discussione delle mozioni, degli
emendamenti e delle controproposte
1.
Le mozioni, gli emendamenti e le controproposte
debbono essere firmati dal proponente e depositati
sul banco del presidente, prima della chiusura della
discussione.
2.
Il proponente può rinunciare alla sua proposta anche
durante la votazione.
Art.
28 - Chiusura della discussione e dichiarazione
di voto
1.
Esaurite tutte le richieste di intervento e dopo
la eventuale replica del proponente il presidente
dichiara chiusa la discussione.
2.
Un solo consigliere per ciascun gruppo può chiedere
la parola per dichiarazione di voto da esaurirsi
al massimo in tre minuti.
3.
In sede di dichiarazione di voto, ove un consigliere
si dissoci dal proprio gruppo, può ottenere la parola
per due minuti al fine di motivare la sua dissociazione.
4.
Durante la votazione nessuno può prendere la parola.
CAPO
VI - VOTAZIONI
Art.
29 - Modalità
1.
Di norma le votazioni sono in forma palese. Si procede
mediante votazione segreta nei casi previsti dalla
legge, dallo Statuto o quando si tratti di questione
concernenti persone, previa consultazione con i
capi gruppo.
2.
La votazione in forma palese avviene:
a.
per alzata di mano. Il Presidente chiede di alzare
la mano prima ai favorevoli, poi ai contrari e
per ultimo agli astenuti;
b.
per appello nominale. I consiglieri vengono chiamati
in ordine alfabetico e debbono rispondere "si"
oppure "no" oppure "astenuto". Alla votazione
per appello nominale si procedere per decisione
del presidente oppure per richiesta di almeno
un quinto dei consiglieri presenti.
3.
La votazione a scrutinio segreto avviene di norma
per appello nominale. Ciascun consigliere depone
nell’urna la propria scheda. Il consigliere presente
che non depone la scheda è considerato astenuto.
Lo spoglio delle schede è effettuato dal presidente
con l’assistenza dei due scrutatori.
4.
Non è ammesso il ballottaggio, se non nei casi espressamente
indicati dalla legge.
5.
Le proposte di deliberazione possono essere messe
in votazione per parti su richiesta anche di un
solo consigliere.
Art.
30 - Ordine delle votazioni
1.
L’ordine delle votazioni delle varie proposte è
il seguente:
a.
le questioni pregiudiziali e cioè la esclusione
o sospensione della proposta;
b.
gli emendamenti seguendo l’ordine: soppressivi;
modificativi; aggiuntivi. Gli emendamenti ad un
emendamento sono votati prima dell’emendamento;
c.
la proposta principale.
2.
Terminata ciascuna votazione, il presidente con
l’assistenza degli scrutatori ne proclama l’esito.
Il voto può essere soggetto a controprova nel caso
di contestazioni del risultato.
Art.
31 - Approvazione della proposta
1.
Nelle votazioni palesi, salvo quanto diversamente
disposto da leggi, dallo Statuto e da regolamenti
che richiedano speciali maggioranze, la proposta
si intende approvata se il numero dei voti favorevoli
è maggiore dei voti contrari, diversamente non è
approvata. In caso di parità di voti la proposta
non è approvata e nemmeno respinta. La stessa potrà
essere ripresentata in altra seduta del consiglio.
2.
La non partecipazione alle votazioni e le astensioni
sono irrilevanti ai fini dell’esito della votazione.
Art.
32 - Votazioni segrete
1.
Nelle votazioni segrete le proposte sono approvate
se riportano i voti favorevoli della maggioranza
dei presenti, intendendosi per tale tutti coloro
che hanno deposto la scheda nell’urna.
2.
Quando la votazione riguarda persone da nominare
ciascun consigliere non può votare per più di due
terzi delle persone da nominare con arrotondamento
per eccesso, ove occorra. Sono eletti coloro che
hanno riportato il maggior numero di voti ed a parità
di voti il più anziano di età.
CAPO
VII - VERBALI
Art.
33 - Contenuto
1.
I verbali delle adunanze vengono redatti mediante
trascrizione a cura del segretario comunale anche
con l’ausilio di sistemi di registrazione magnetica
o comunque con sistemi riferiti a nuove tecnologie.
2.
I verbali delle adunanze debbono contenere i nomi
dei consiglieri presenti all’ inizio della seduta
e, per ciascuna votazione, il nome dei consiglieri
presenti alla votazione dei singoli oggetti, nonché
l’indicazione degli astenuti.
3.
Inoltre nel verbale deve risultare se trattasi di
seduta pubblica o segreta, di votazione palese o
segreta e le modalità di votazione.
4.
In seduta segreta, allo scopo di garantire la tutela
delle persone di cui si discute e la libertà di
espressione del voto dei consiglieri, questi ed
il segretario comunale che assiste alla seduta sono
vincolati alla riservatezza su quanto ha formato
oggetto della discussione. Nel verbale non si fa
cenno delle dichiarazioni rese da ciascun consigliere.
5.
Salvo quanto previsto nel precedente comma, ciascun
consigliere ha diritto che nel verbale si faccia
constare succintamente le motivazioni del suo voto.
Art.
34 - Obbligo di assentarsi
1.
Il segretario comunale deve assentarsi dal partecipare
alle deliberazioni nelle quali sia interessato esso
stesso, congiunti, parenti e affini sino al quarto
grado.
2.
Nel caso che il segretario non partecipi alla deliberazione
il presidente lo sostituisce con un consigliere.
Art.
35 - Precisazioni a verbale e postille
1.
Successivamente alla compilazione del verbale ed
in sede di lettura dello stesso ciascun consigliere
può fare precisazioni in ordine a sue dichiarazioni
che ritenga non esattamente riportate a verbale
e chiedere le eventuali modifiche. L’intervento
non può eccedere i tre minuti.
2.
Ogni proposta di rettifica è sottoposta a votazione
palese del consiglio ed inserita a verbale. Il segretario
cura che sia fatta annotazione nel verbale originale.
TITOLO
II - LE COMMISSIONI CONSILIARI E I GRUPPI CONSILIARI
CAPO
I - LE COMMISSIONI CONSILIARI
Art.
36 - Le commissioni consiliari permanenti
1.
Il consiglio istituisce nel suo ambito, secondo
le indicazioni delloSstatuto, commissioni consiliari
permanenti per materia o gruppi di materie.
2.
I componenti delle commissioni, compresi i loro
presidenti, sono nominati con provvedimento del
Sindaco, su designazione dei capi gruppo, in modo
che ogni consigliere faccia parte almeno di una
commissione. Analogamente è nominato per ciascuna
commissione, un vice presidente.
3.
In caso di dimissioni o di decadenza, o per altra
necessità di sostituzione di un componente, i capi
gruppo indicano al sindaco il nominativo del sostituto.
4.
I gruppi consiliari che non hanno la rappresentanza
di un membro in ognuna delle commissioni consiliari
permanenti possono essere rappresentati dal loro
capo gruppo o da un consigliere da lui delegato
che ha diritto di parola e di voto.
5.
Ciascun gruppo può designare un membro consulente
esterno, che ha diritto di parola ma non di voto,
che viene convocato alle riunioni con le stesse
modalità dei membri effettivi.
Art.
37 - Commissioni speciali o di garanzia e controllo
1.
Il consiglio comunale può costituire commissioni
speciali o di garanzia e controllo, anche con compiti
istruttori o d’indagine relativi a fatti o avvenimenti
specifici oppure di controllo dell’attività amministrativa,
al fine di verificare l’attuazione del programma
e degli obiettivi previsti nel programma pluriennale
ed annuale.
2.
Il provvedimento consiliare che istituisce le commissioni
speciali e di garanzia e controllo deve indicare
l’oggetto e i tempi di espletamento dell’incarico.
Le modalità di funzionamento, per quanto applicabili,
sono quelli stabiliti per le commissioni permanenti.
Art.
38 - Funzioni
1.
Oltre a quanto stabilito nello statuto, le commissioni
consiliari svolgono funzioni preparatorie e referenti
degli atti di competenza del consiglio comunale,
nonché di vigilanza sull’attività amministrativa
del Comune, riferendo periodicamente al consiglio
comunale. Le commissioni possono procedere ad eventuali
indagini conoscitive nelle materie di loro competenza.
2.
Nel quadro delle rispettive competenze, le commissioni
hanno facoltà propositiva nei riguardi della giunta
comunale; eventuali proposte vengono presentate
in giunta dall’assessore competente il quale viene
preventivamente informato dal presidente della commissione
e invitato a partecipare ad ogmi fase della elaborazione
della proposta. In ordine alla proposta il presidente
può chiedere di essere sentito dalla giunta comunale.
Art.
39 - Rapporti con la giunta comunale
1.
La giunta comunale sottopone all’esame istruttorio
delle singole commissioni:
a.
le proposte di deliberazioni di competenza del consiglio
comunale;
b.
le deliberazioni adottate dalla giunta comunale
con i poteri del consiglio, secondo l’art. 32, comma
3, della legge 142/1990;
c.
i piani annuali e poliennali di spesa;
d.
i programmi di intervento annuali e poliennali in
settori di competenza dell’Amministrazione comunale;
e.
quant’altro si ritenga necessario per l’espletamento
dei lavori.
2.
Il sindaco ed i singoli assessori possono sottoporre
al parere preventivo della competente commissione
proposte di deliberazioni di competenza della giunta
comunale.
Art.
40 - Presidente della commissione
1.
Il presidente convoca e presiede la commissione.
Il vice presidente sostituisce il presidente in
caso di assenza.
2.
Il presidente coordina il lavoro della commissione.
Art.
41 - Svolgimento delle sedute
1.
Le sedute delle commissioni sono tenute normalmente
in giorni feriali ed in seduta pubblica. Alle riunioni
delle commissioni si applicano le disposizioni che
regolano le adunanze del consiglio comunale.
2.
Alle sedute delle commissioni possono prendere parte
il Sindaco, l’assessore competente ed i capi gruppo.
3.
Per la validità delle seduta è richiesta la presenza
della maggioranza dei suoi componenti. Tuttavia
trascorsi 15 minuti dall’ora fissata la seduta è
valida in presenza di almeno due consiglieri. Per
la validità dei pareri occorre la maggioranza dei
presenti in seduta legale.
4.
Quando si discute di argomenti che possono pregiudicare
il diritto di riservatezza di persone, gruppi o
di altri soggetti o compromettere l’interesse dell’amministrazione,
le adunanze sono tenute in seduta segreta.
5.
Sono tenute in forma segreta le adunanze quando
si discute su proposte di deliberazioni non approvate
dalla giunta comunale. Alle sedute in forma segreta
possono partecipare solo i componenti della commissione
che hanno diritto di voto, il Sindaco, gli assessori
competenti e i capi gruppo.
6.
La seduta segreta deve essere dichiarata tale dal
presidente all’inizio della adunanza con menzione
nel verbale.
7.
Le commissioni vengono convocate di norma con avviso
scritto almeno due giorni liberi prima, salvo casi
di urgenza motivati.
8.
Un dipendente del comune nominato dal Sindaco svolge
le funzioni di segretario e redige il verbale della
seduta, avendo cura di indicare sinteticamente le
opinioni espresse dai consiglieri presenti.
Art.
42 - Poteri della commissione
1.
Le commissioni possono disporre l’audizione del
Sindaco, di assessori, di rappresentanti del comune
presso enti ed istituzioni, consorzi, società ecc.
2.
Le commissioni possono, altresì, disporre l’audizione
di dipendenti apicali del comune e delle istituzioni
comunali i quali hanno l’obbligo di presentarsi
a rispondere.
3.
Il presidente convoca i dipendenti con avviso scritto
e l’indicazione dell’argomento sul quale deve riferire,
con almeno 24 ore di anticipo.
4.
Le commissioni possono consultare rappresentanti
di enti pubblici e privati, organizzazioni, associazioni
sociali, economiche e culturali, cittadini singoli
o associati, nonché consulenti di ciascun gruppo
consiliare a condizione che non venga posto a carico
dell’Amministrazione alcun onere nemmeno sotto forma
di rimborso spese di accesso.
Art.
43 - Termine per l’attività istruttoria
1.
Le commissioni debbono esprimere il parere entro
il termine di otto giorni dal ricevimento della
richiesta. Il termine è di 15 giorni per il bilancio
di previsione ed il conto consuntivo.
2.
Decorso tale termine o quello di eventuale proroga
concessa dal Sindaco, sentiti i capi gruppo, si
prescinde dall’acquisizione del parere.
Art.
44 - Indennità di presenza
1.
Per ogni effettiva partecipazione ai lavori del
consiglio e delle commissioni spetta ai componenti
un solo gettone di presenza nella misura fissata
dalla legge. Nella stessa giornata non sono cumulabili
gettoni per partecipazione a più sedute, anche se
di organi diversi.
2.
Il gettone non è dovuto per le sedute convocate
ma non effettuate per mancanza del numero legale.
Lo svolgimento della seduta che deve proseguire
oltre le ore 24 dà luogo alla corresponsione di
due gettoni di presenza.
3.
L’indennità di presenza è liquidata annualmente
sulla base delle risultanze dei verbali di ciascuna
riunione valida. A tal fine il segretario comunale
e i segretari delle commissioni comunicano di volta
in volta all’ufficio di ragioneria un estratto dei
verbali con i nominativi dei presenti a ciascuna
riunione.
CAPO
II - GRUPPI CONSILIARI
Art.
45 - Costituzione e composizione dei gruppi consiliari
1.
I consiglieri eletti nella stessa lista formano,
di regola, un gruppo consiliare.
2.
Ogni consigliere può recedere dal gruppo consiliare
al quale appartiene ed aderire ad altro gruppo esistente
se quest’ultimo ne accetti l’adesione; in tal caso
il consigliere interessato dovrà darne comunicazione
al Sindaco che verifica l’accettazione da parte
del gruppo.
3.
Può essere costituito un gruppo misto con la partecipazione
di non meno di due consiglieri.
4.
Ciascun gruppo consiliare designa a maggioranza
di voti un proprio capo gruppo. In mancanza di designazione
viene nominato capo gruppo il consigliere che ha
riportato la maggiore cifra elettorale. Di ogni
variazione del capo gruppo deve essere data comunicazione
al Sindaco per gli adempimenti di sua competenza.
Art.
46 - Funzionamento dei gruppi consiliari
1.
I gruppi consiliari sono dotati di almeno un locale
idoneo debitamente attrezzato per svolgere le proprie
funzioni, sia collegiali che individuali, che può
essere anche usufruito dai singoli consiglieri per
l’esercizio del proprio mandato.
2.
Ciascun gruppo può disporre con piena autonomia
dei locali e delle attrezzature ad esso assegnati
assumendosi la responsabilità per eventuali usi
impropri.
3.
Il Sindaco, d’intesa con i capi gruppo, disciplina
l’uso del locale sino a che non sarà possibile assegnare
a ciascun gruppo un proprio locale.
TITOLO
III - DISPOSIZIONI FINALI
CAPO
I - NORME SULLA CAMPAGNA ELETTORALE
Art.
47 - Pubblicità delle spese elettorali
1.
Al momento del deposito delle liste elettorali e
delle candidature, il capolista di ogni lista e
ogni candidato, compresi i candidati alla carica
di Sindaco, devono consegnare al segretario comunale
il bilancio preventivo di spesa che intendono sostenere
durante la campagna elettorale alle elezioni per
il consiglio comunale.
2.
Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale
gli stessi soggetti devono presentare al segretario
comunale il rendiconto delle entrate e delle spese.
3.
Tali documenti devono essere redatti in modo analitico
per voci di entrata e di spesa e firmati dall’interessato
sotto la sua personale responsabilità.
4.
Il segretario comunale li renderà pubblici mediante
affissione all’albo pretorio del comune per quindici
giorni consecutivi. Ogni elettore del comune potrà
richiederne la visione o la copia, secondo le modalità
stabilite dal regolamento sull’accesso.
5.
I candidati che non rispettano le modalità e i termini,
sono soggetti alla sanzione prevista dall’art. 106
del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, stabilita nella
misura massima, trattandosi di violazione alle disposizioni
di regolamento comunale.
CAPO
II - NORMA FINALE
Art.
48 - Norma finale
1.
Il presente regolamento abroga quello approvato
con deliberazione dal consiglio comunale n. ___
del __________.
2.
Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo
pretorio.
3.
Sino all’entrata in vigore del presente regolamento
resta valido quello di cui al primo comma del
presente articolo.