REGOLAMENTO
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
Titolo
Primo: Finalità del servizio
Titolo Secondo: Direzione, personale e organizzazione
del lavoro
Titolo Terzo: Patrimonio e gestione
Titolo Quarto: Servizio al pubblico
Titolo Quinto: Attività culturali
Titolo Sesto: Disposizioni finali
TITOLO
PRIMO: FINALITA' DEL SERVIZIO
ART.
1 (Finalità del servizio)
Il
Comune di Gallio favorisce la crescita culturale
individuale e collettiva e riconosce il diritto
dei cittadini all'informazione e alla documentazione,
allo scopo di promuovere lo sviluppo della personalità
e la consapevole partecipazione alla vita associata.
Il Comune di Gallio, attraverso la Biblioteca Comunale,
centro culturale che opera nel territorio al servizio
di tutti i cittadini, dà attuazione a questo diritto
attraverso l'acquisizione, l'organizzazione e il
pubblico uso di ogni tipo di informazione e documentazione.
In particolare il comune attraverso la Biblioteca
Comunale intende:
- Agevolare il diritto all'educazione permanente,
promuovere la circolazione delle informazioni, l'accrescimento
delle professionalità e la migliore utilizzazione
del tempo libero, favorendo la crescita culturale,
individuale e collettiva, ed attuando il diritto
dei cittadini all'informazione ed alla documentazione;
- Fornire un servizio culturale d'appoggio alle
strutture scolastiche;
- Realizzare attività che promuovano l'accrescimento
informativo e culturale dei cittadini;
- Raccogliere e rendere disponibile al pubblico
ogni documento o testimonianza riguardanti la cultura
locale, il territorio comunale e la comunità, per
costruire e trasmettere la memoria storica locale;
Per il raggiungimento di tali finalità sarà a disposizione,
per la lettura in sede ed il prestito a domicilio,
un'organica raccolta di volumi e altro materiale
documentario.
ART.
2 (Cooperazione interbibliotecaria)
Al
fine di ampliare e potenziare le funzioni d'informazione
e documentazione della Biblioteca Comunale, il Comune
promuove forme di collegamento e cooperazione con
altre biblioteche, archivi, agenzie culturali, attraverso
apposite convenzioni e accordi di programma sulla
base delle attuali norme vigenti.
Tutta l'organizzazione della Biblioteca tenderà
ad essere conforme a quella adottata dalle altre
biblioteche cooperanti al fine di attuare, per quanto
possibile, una maggiore omogeneità nei servizi.
TITOLO
SECONDO: Direzione, personale e organizzazione del
lavoro
ART.
3 (Direzione)
La
direzione e responsabilità della Biblioteca sono
affidate ad un bibliotecario - responsabile del
servizio - che ne cura la gestione finanziaria,
amministrativa e biblioteconomica, fatto salvo quanto
attribuito alle competenze di altri organi dalle
leggi e dallo Statuto comunale.
ART.
4 (Risorse umane)
Nell'ambito
della dotazione organica del comune è determinata
la dotazione di personale della Biblioteca, composta
dal necessario numero d'unità appartenenti ai profili
professionali, previsti dagli accordi contrattuali
vigenti e dalle associazioni professionali del settore.
Attività di supporto al servizio svolto dal personale
in ruolo presso la Biblioteca potranno essere affidate,
dal bibliotecario, a personale volontario.
ART.
5 (Compiti del personale)
Sulla
base degli obiettivi fissati dall'organo comunale
competente in relazione ai bisogni della comunità,
tenuto conto delle risorse finanziarie e umane assegnategli
il bibliotecario:
- cura il funzionamento e l'erogazione dei servizi
al pubblico;
- cura lo sviluppo delle raccolte, il rinnovo costante
dei materiali, il loro ordinamento in funzione dell'uso
pubblico;
- provvede alla conservazione e al corretto uso
del materiale documentario con particolare cura
per i materiali rari e di pregio eventualmente presenti;
- provvede alla compilazione e alla aggiornata tenuta
degli strumenti informativi e di lavoro necessari
alla corretta organizzazione e conduzione della
Biblioteca;
- fornisce consulenza ai lettori per quanto attiene
alla scelta dei materiali, della consultazione dei
cataloghi e di ogni altro strumento bibliografico
a disposizione;
- assolve alle mansioni inerenti ai servizi di lettura
in sede e del prestito a domicilio, nonché dell'interprestito
tra biblioteche pubbliche;
- provvede all'acquisto dei libri tenendo conto
delle richieste del pubblico e delle sue esigenze;
- provvede a introitare il materiale librario frutto
di lasciti, donazioni o scambi, compatibilmente
con lo stato degli stessi e del loro contenuto informativo;
- provvede allo scarto del materiale documentario;
- partecipa con voto consultivo, alle attività del
Comitato per le attività culturali, svolgendone
le funzioni di segretario e redigendone i verbali;
- fornisce al Comitato per le attività culturali
i dati per l'elaborazione del programma annuale;
- partecipa alle sedute del Comitato Organizzatore
Locale al fine di collaborare con lo stesso per
la realizzazione di manifestazioni e attività;
- persegue il costante miglioramento della propria
professionalità tramite l'incremento del settore
biblioteconomico e bibliografico e la partecipazione
ai corsi di aggiornamento, riunioni e convegni promossi
dalla Regione, da altri Enti pubblici e Associazioni
professionali.
TITOLO
TERZO: Patrimonio e gestione
Art.
6 (Risorse finanziarie)
L'amministrazione
della Biblioteca è di competenza del Comune. Esso
assicura:
- sede, attrezzature e arredi idonei nonché la loro
manutenzione ordinaria e straordinaria;
- personale professionalmente qualificato;
- un finanziamento annuo previsto espressamente
nelle spese ordinarie d'esercizio del bilancio comunale.
Entro il 15 di ottobre precedente l'anno cui si
riferisce il bilancio il bibliotecario, sulla scorta
degli indirizzi generali fissati dall'Amministrazione
Comunale, predispone una relazione programmatica
con il piano finanziario, indicando gli obiettivi
del servizio in termini di attività ordinaria e
progetti straordinari, le risorse necessarie al
raggiungimento di tali obiettivi.
Entro il mese precedente la scadenza del termine
per la presentazione del bilancio consuntivo comunale,
il bibliotecario sottopone al Sindaco la relazione
consuntiva della gestione dell'anno precedente,
dimostrante il grado di raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
Art.
7 (Patrimonio documentario)
Al
bibliotecario in qualità di responsabile del servizio,
è affidato il regolare e costante incremento delle
raccolte per l'aggiornamento delle risorse documentarie
della Biblioteca, allo scopo di fornire la più pronta
ed efficace risposta alle esigenze informative dei
cittadini, tenendo conto i bisogni d'ogni fascia
d'età e categoria di lettori, così come gli standard
qualitativi indicati dagli organismi nazionali e
internazionali del settore.
La selezione dei volumi da acquistare è effettuata
in coordinamento con le altre biblioteche della
Provincia, su indicazione del Comitato per le attività
culturali e turistiche, al fine di razionalizzare
la spesa e migliorare la qualità complessiva dell'offerta
culturale.
Ogni due anni viene effettuata la revisione delle
raccolte librarie e documentarie.
Art.
8 (Inventariazione e catalogazione)
Il
patrimonio documentario della Biblioteca è costituito
dal materiale librario e ogni altro tipo di materiale
documentario, su qualunque supporto, pervenuto per
acquisto, dono o scambio, regolarmente registrato
in apposito inventario (Registro cronologico d'entrata).
Il bibliotecario avrà cura di tenere sempre aggiornati
tali inventari segnalando sugli stessi le variazioni
relative al patrimonio della Biblioteca. Tutto il
materiale documentario facente parte del patrimonio
della Biblioteca dovrà recare il bollo d'appartenenza
della stessa.
TITOLO
QUARTO: Servizi al pubblico
Art.
9 (Accesso alla Biblioteca)
L'accesso
alla Biblioteca è libero e gratuito. Nei locali
si deve tenere un comportamento rispettoso degli
altri e del patrimonio pubblico. Il bibliotecario
può allontanare dalla sede persone che persistono
nel mantenere un comportamento molesto e non compatibile
con le esigenze della Biblioteca. Nei casi più gravi
il bibliotecario presenterà una relazione scritta
all'organo comunale competente.
Art.10
(Apertura al pubblico)
L'orario
di apertura al pubblico della Biblioteca è fissato
con provvedimento dell'organo comunale competente
su proposta del bibliotecario, favorendo l'utilizzo
dei servizi da parte di ogni categoria di utenti
e compatibilmente con la disponibilità di personale.
Art.
11 (Consultazione in sede)
La
consultazione dei cataloghi e del materiale documentario
è libera e gratuita.
Provvedimenti motivati del bibliotecario possono
escludere temporaneamente sezioni o singole opere
dalla consultazione o consentirla solo a particolari
condizioni di vigilanza.
Sono esclusi dalla consultazione i materiali non
inventariati, non bollati e numerati, nonché quelli
in cattivo stato di conservazione.
Il bibliotecario può, in casi particolari, rifiutare
la concessione in lettura o in prestito di qualunque
opera, motivandone le ragioni.
Art.
12 (Prestito domiciliare)
Il
prestito domiciliare è un servizio individuale gratuito.
L'iscrizione a tale servizio si effettua previo
accertamento dell'identità personale. Agli iscritti
sarà rilasciata apposita tessera da presentare ogni
qualvolta intendano usufruire del prestito. In caso
di smarrimento della tessera ne potrà essere rilasciato
gratuitamente un solo duplicato; ulteriori duplicati
comportano il pagamento di una quota stabilita dall'organo
comunale competente.
Sono escluse dal prestito le opere di consultazione
generale, le pubblicazioni ufficiali, i quotidiani,
gli ultimi numeri dei periodici e quegli strumenti
informativi che per il loro carattere, il loro valore
commerciale o culturale, o per altri motivi, a giudizio
del bibliotecario, devono essere tenuti in sede.
In casi eccezionali e a giudizio del bibliotecario
tali opere possono essere date in prestito limitatamente
ai giorni di chiusura della Biblioteca e restituite
alla riapertura successiva. Il bibliotecario ha
facoltà di porre limiti al numero di libri presi
in prestito e alla durata del prestito che potrà
essere differenziata in ragione della natura dell'opera
(novità librarie, guide turistiche, manuali per
concorsi, ecc.).
La durata del prestito ed il numero dei volumi prelevabili
singolarmente devono essere opportunamente comunicati
all'utenza. Il lettore ha l'obbligo di restituire
le opere prese a prestito entro il termine fissato.
I lettori hanno l'obbligo di tenere i libri con
cura. E' vietato annotare i libri sia a penna che
a matita. Il lettore che non rispetti tale accorgimento
potrà essere escluso dal prestito.
Su proposta del bibliotecario l'organo comunale
competente può stabilire l'applicazione di una sanzione
amministrativa per il ritardo nella restituzione
delle opere prestate. Nei casi più gravi di ritardo
si procederà, motivandola per iscritto, all'esclusione
temporanea o definitiva dal servizio di prestito.
Lo smarrimento o il deterioramento, comporterà la
sostituzione con identico esemplare e o il pagamento
dell'opera stessa da parte dell'utente. Nel caso
in cui l'opera smarrita o deteriorata non fosse
più reperibile sul mercato, l'utente sarà tenuto
alla sua sostituzione con testo analogo concordato
con il bibliotecario.
Le opere in prestito richieste da altri utenti,
possono essere prenotate.
Art.
13 (Prestito interbibliotecario)
La
Biblioteca svolge un regolare servizio di prestito
interbibliotecario in condizioni di reciprocità
con le altre biblioteche. L'utente ha accesso al
prestito interbibliotecario provinciale alle stesse
condizioni previste per il materiale appartenente
alla Biblioteca di Gallio. Nel caso di prestito
da biblioteche con le quali non siano in atto particolari
forme di cooperazione, l'utente interessato dovrà
rimborsare le spese sostenute per suo conto.
Art.
14 (Servizi telematici)
Il
Comune di Gallio assegna alla Biblioteca Comunale
la funzione di favorire in tutti i modi più opportuni
la conoscenza e l'utilizzo da parte della popolazione
delle nuove tecnologie informatiche e telematiche
per la diffusione dell'informazione.
I cataloghi automatizzati, le registrazioni su supporto
ottico o magnetico, e i collegamenti a Internet
o a banche dati remote disponibili e funzionanti
per uso pubblico sono direttamente accessibili da
parte degli utenti. Il personale offre la necessaria
assistenza agli utenti che ne abbisognano.
Art.
15 (Servizio riproduzioni)
E'
consentita la foto copiatura in sede del materiale
documentario della Biblioteca, nonché la riproduzione
digitale delle fonti informative disponibili su
tale supporto. Le tariffe per tali servizi sono
stabilite dall'organo comunale competente comunicate
all'utenza con appositi avvisi.
E' escluso l'utilizzo delle attrezzature della Biblioteca
per la riproduzione d'altro materiale.
Le modalità d'utilizzo del servizio, stabilite in
base alle normative sul diritto d'autore e alle
esigenze organizzative, sono comunicate all'utenza
con avviso scritto esposto in biblioteca. Non può
essere fotocopiato materiale che presenti rischi
di deterioreamento.
TITOLO
QUINTO: Attività culturali
Art.
16 (Comitato per le attività culturali e turistiche)
In
Biblioteca si tengono incontri, dibattiti, corsi
e altre manifestazioni culturali finalizzate alla
promozione culturale e turistica della comunità
e legate ai temi della lettura e dell'informazione,
della formazione e di tutte le espressioni artistiche.
Alla programmazione e organizzazione di tali iniziative
collabora un apposito Comitato per le attività culturali
e turistiche, composto da sette membri eletti dal
Consiglio Comunale con voto limitato ad uno, garantendo
la rappresentanza delle minoranze nel numero di
due componenti.
Il Comitato elegge nel proprio ambito, con voto
segreto, il presidente, che ne ha la rappresentanza,
lo presiede e ne coordina l'attività, e il vicepresidente.
Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento
di almeno tre membri; le deliberazioni sono prese
a maggioranza assoluta dei voti.
All'attività del comitato partecipa, con voto consultivo,
il bibliotecario che svolge anche la funzione di
segretario dell'organismo stesso. Il presidente
ha facoltà di invitare alle riunioni del comitato
con voto consultivo, anche rappresentanti di scuole,
associazioni e gruppi culturali e altri che possano
fornire un utile contributo all'attività del Comitato
stesso.
Art.
17 (Durata e convocazione del comitato per le attività
culturali e turistiche)
Il
Comitato per le attività culturali ha la stessa
durata dell'organo che lo ha eletto e, in ogni modo,
rimane in carica fino al rinnovo. I suoi membri
sono rieleggibili.
Il Presidente lo convoca quando lo ritenga opportuno
ed ogni qualvolta lo richiedano per iscritto due
dei suoi componenti.
Art.
18 (Compiti del comitato per le attività culturali
e turistiche)
Il
Comitato per le attività culturali, dopo aver valutato
anche le proposte e i pareri del bibliotecario:
- propone all'organo comunale competente, per l'approvazione,
il programma annuale d'attività;
- collabora alla gestione delle attività culturali
e turistiche programmate, salvo l'accertamento della
disponibilità contabile e dell'attuabilità tecnica
delle attività da parte del Bibliotecario;
- stabilisce i criteri e fornisce le indicazioni
di massima degli indirizzi dell'attività della Biblioteca;
- esprime il proprio parere su ordini del giorno
o pareri sottopostigli dal Bibliotecario;
- è informato circa atti o fatti che abbiano particolare
rilevanza sull'attività della Biblioteca.
Il Comitato, d'intesa con il bibliotecario, redige
annualmente una relazione sull'attività svolta,
da trasmettere all'Amministrazione comunale.
Art.
19 ( Decadenza del Comitato per le attività culturali
e turistiche)
I
componenti del Comitato che per ben tre volte consecutive,
senza comprovata giustificazione, non siano stati
presenti alle sedute, sono dichiarati decaduti dalla
carica con provvedimento dell'organo che li ha eletti,
previa deliberazione del comitato stesso.
TITOLO
SESTO: Disposizioni finali
Art.
20 (Abrogazione Regolamento precedente)
Il
presente Regolamento sostituisce a tutti gli effetti
il precedente Regolamento della Biblioteca Comunale.
Art.
21 (Norma di rinvio)
Il
presente Regolamento dovrà essere esposto al pubblico
per consentire un facile accesso e utilizzo della
Biblioteca da parte dell'utenza. Per quanto non
precisato nel presente regolamento si farà riferimento
alla normativa statale e della Regione Veneto in
materia di Biblioteche di pubblica lettura gestite
da Ente Locale.