GUIDA ALL'AUTOCERTIFICAZIONE
INTRODUZIONE
La legge 04.01.1968, n. 15, relativa alle norme sulla documentazione amministrativa,
ha introdotto la possibilità di avvalersi di dichiarazioni sostitutive.
Il D.P.R. 20.10.1998, n. 403, in attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge "Bassanini",
che raccoglie e riordina le norme in materia di semplificazione amministrativa,
ed infine il recente D.P.R. 08.12.2000, n. 445 (Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa), hanno ridefinito ed esteso il campo di applicabilità delle
dichiarazioni sostitutive di certificati.
In base a tali provvedimenti, il
cittadino può avvalersi di apposite dichiarazioni sostitutive nei rapporti
con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici
servizi. Le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate anche a soggetti
privati che vi consentano (es. banche, assicurazioni), i quali pertanto hanno
la facoltà, non l'obbligo, di accettarle.
L'assetto generale della
disciplina comprende i seguenti punti:
ACQUISIZIONE
D'UFFICIO DI DOCUMENTI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
In
base alla legge 15/68, le Amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di accertare
d'ufficio o qualora sia necessario, buona condotta, assenza di precedenti penali
e carichi pendenti, nonché il divieto di richiedere agli interessati l'esibizione
di certificati già in proprio possesso ovvero di documenti concernenti
fatti, stati e qualità che le stesse siano tenute a certificare. Il D.P.R.
403/98 introduce un obbligo generalizzato - qualora l'interessato non possa o
non voglia avvalersi delle dichiarazioni sostitutive - di acquisizione diretta
di documenti comprovanti circostanze risultanti da albi o registri pubblici, sulla
base di semplice indicazione, da parte dell'interessato stesso, dell'amministrazione
che è in possesso dei dati necessari. Con la legge 241/90 l'obbligo è
stato esteso all'acquisizione d'ufficio anche di documenti relativi a circostanze
che altra pubblica amministrazione debba certificare. Da ultimo, il recente D.P.R.
08.12.2000, n. 445, che riunisce in un testo unico tutta la precedente normativa
sulla documentazione amministrativa, sancisce, a partire dal 7 marzo 2001, il
divieto per le Pubbliche Amministrazioni di richiedere certificati nei casi in
cui sia previsto il ricorso all'autocertificazione, configurando in caso contrario
una violazione dei doveri d'ufficio. Tale T.U. prevede l'acquisizione della certificazione
anche per via telematica ed in particolare:
- Tutte le domande e le dichiarazioni
da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori e esercenti di pubblici
servizi possono essere inviate per fax, allegando fotocopia di un documento di
identità.
- Le domande inviate per via telematica sono validamente
firmate quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico
con l'uso della firma elettronica.
VALORE
PROBATORIO DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO
I documenti di riconoscimento in corso di validità possono essere
presentati agli uffici pubblici al fine dell'autocertificazione, in quanto i dati
in essi contenuti (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza
ecc...) hanno lo stesso valore dei corrispondenti
certificati (sempre che non abbiano subito variazioni dopo la data di rilascio).
Dichiarazioni sostitutive
1 - Dichiarazione sostitutiva
di certificazioni o Autocertificazione
E possibile autocertificare:
data e luogo di nascita
residenza
cittadinanza
godimento dei diritti politici
stato libero, coniugato,
vedovo
stato di famiglia
esistenza in vita
nascita figlio
decesso coniuge, ascendente o discendente
iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione
titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo
di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica
situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione
di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento
di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente
nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente l'interessato
stato
di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità
di studente o di casalinga
qualità di legale rappresentante
di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
iscrizione
presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
tutte le
posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di
cui all'art. 77 del D.P.R. 14.02.1964, n. 237, come modificato dall'articolo 22
della legge 24.12.1986, n. 958
non aver riportato condanne penali
non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato
domanda di concordato
qualità di vivenza a carico
tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello
stato civile.
E' prevista inoltre la possibilità di presentare certificazione
sostitutiva per:
i documenti da presentare agli uffici della motorizzazione
civile;
i documenti necessari per l'iscrizione alle scuole e all'Università;
i certificati e gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri
demografici richiesti dai comuni (per i procedimenti amministrativi di competenza
degli stessi).
2 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Tutti gli stati, fatti e qualità personali che non siano certificabili
da parte di una pubblica amministrazione possono essere comprovati dall'interessato
a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà può riguardare anche circostanze relative ad altri
soggetti e di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza, nonché la possibilità
di attestare la conformità all'originale di una copia di un atto o di un
documento rilasciato da una Pubblica Amministrazione.
Non sono considerati
sostituibili i certificati medici, sanitari, veterninari, di origine, di conformità
CE, di marchi o brevetti.
Autenticazione
della sottoscrizione
Nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
non è prevista l'autentica della firma.
L'autentica con le modalità
tradizionali rimane per le dichiarazioni rivolte ai privati e per le domande che
riguardano la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi ecc.) da
parte di terze persone. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte in presenza
dell'impiegato addetto o presentate per posta o via telematica (fax, posta elettronica)
unitamente a fotocopia di un documento di identità del richiedente.
Imposta di bollo
L'art. 37 del D.P.R. 445/2000 stabilisce
che le dichiarazioni sostitutive sono esenti da imposta di bollo.
L'autenticazione
della sottoscrizione, qualora richiesta, sconta l'imposta di bollo.
L'esenzione
è prevista anche per i certificati trasmessi d'ufficio da una pubblica
amministrazione all'altra ovvero inviati all'interno della Pubblica Amministrazione
stessa.
Estensione ai cittadini stranieri
La facoltà
di avvalersi di dichiarazioni sostitutive è stata estesa anche ai cittadini
extracomunitari.
L'art. 2 del D.P.R. 403/98 prevede che i cittadini extracomunitari
residenti in Italia possano utilizzare la dichiarazione sostitutiva, ma al solo
fine di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili attestabili
da parte di soggetti pubblici o privati.
Ai cittadini comunitari si applicano
invece le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
Modalità di presentazione
Le dichiarazioni sostitutive di
certificazioni possono essere presentate con le seguenti modalità:
su carta semplice firmando sotto la propria ed esclusiva responsabilità
non necessariamente davanti all'impiegato addetto;
compilando moduli
appositamente predisposti.
Sanzioni
Le dichiarazioni
non veritiere, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e comportano per il dichiarante la decadenza dei benefici
eventualmente conseguiti sulla base di tali dichiarazioni.
MODULISTICA
 | DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' |
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 | DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE |
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Riferimenti normativi
Legge 7 agosto 1990, n. 241
Legge 15
maggio 1997, n. 127
Legge 10 giugno 1998, n. 191
D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 642
D.P.R. 8 dicembre 2000, n. 445